CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 18483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr.18438/2017 proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 436 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl in [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] di Ripetta, nr. 142 presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente avverso il decreto nr cron 2949/2017depositato in data 27/6/2017 dal Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con decreto, ex art.99 l. fall. del 27/6/2017, il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione avverso il decreto di esecutività dello stato passivo dell’[OSCURATO:PERSONA] srl, con il quale era stato escluso il credito professionale, fatto valere dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per € 131.265,13, da soddisfarsi in prededuzione con la collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr 2, a titolo di compenso per attività professionali svolte in occasione ed in funzione di procedure concorsuali ex art.111, comma 2 l.fall. 1.1 I giudici capitolini, dopo aver affermato la legittimazione attiva dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ritenevano che il professionista non avesse diritto ad alcun ulteriore compenso rispetto alla somma già percepita (pari ad € 58.039) alla luce della condotta gravemente negligente ed imperita nell’esecuzione del mandato ricevuto, consistente nell’allestimento di un piano di ristrutturazione e/o di una proposta concordataria, dal momento che i ricorsi ex art. 182 bis l.fall. e 161 comma 6° l.fall. furono dichiarati dall’autorità giudiziaria, l’uno improcedibile per incompetenza territoriale e l’altro inammissibile. 2 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, la procedura ha svolto difese mediante controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Il primo mezzo di impugnazione denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 111 2° comma l.fall ., 1176 e 2236 c.c. , in relazione all'art. 360 comma 1° n. 3 c.p.c.; il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe inammissibilmente operato una trasformazione della natura della prestazione d’opera professionale di assistenza e consulenza stragiudiziale e di attivazione di procedure giudiziali di natura concorsuale, tese alla ristrutturazione societaria, quali l’accordo di ristrutturazione di cui all’art. 182 ter l.fall., la transazione fiscale e il concordato preventivo, da obbligazione di mezzi a obbligazione di risultato; tale modus operandi era ancor più errato dal momento che il compenso non era stato in alcun modo ancorato al raggiungimento di un certo risultato. Lamenta, inoltre, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], il mancato riconoscimento della prededuzione essendo state svolte le prestazion i professional i in funzionedelle procedure concorsuali. 1.1. Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., avendo il tribunale statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 1.2 Va innanzitutto precisato che l’articolazione della censura che richiama la disciplina della prededuzione, prevista dall’art.111 2° comma l.fall., non si correla alla ratio decidendi dell’impugnato decreto, che si è arrestato, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento, a denegare tout court il diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla percezione del compenso professionale, senza evidentemente statuire sulla collocazione o meno del credito in prededuzione. 1.3 Ciò premesso, per consolidata giurisprudenza il curatore che solleva nel giudizio di verifica l’eccezione d’inadempimento, secondo i canoni diretti a far valere la responsabilità contrattuale, ha (solo) l’onere di allegare e provare l’esistenza del titolo negoziale, contestando, in relazione alle circostanze del singolo caso, la non corretta (e cioè negligente) esecuzione della prestazione o l’incompleto adempimento, restando, per contro, a carico del professionista (al di fuori di una obbligazione di risultato, pari al successo pieno della procedura) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento per la rispondenza della sua condotta al modello professionale e deontologico richiesto in concreto dalla situazione su cui è intervenuto con la propria opera ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento (Cass. 18705/2016, 25584/2018, Cass.SU n. 42093 del 2021, in motiv. e daultimo Cass. 35489/2023). 1.4 Il Tribunale di Roma ha fatto buon governo dei suindicati principi giurisprudenziali, avendo il decreto dato atto della denuncia da parte dell’organo della procedura di condotte gravemente negligenti ed imperite, relative all’intera prestazione d’opera professionale resa dall’avvocato, che doveva essere finalizzata a pervenire ad una positiva composizionenegoziale della crisi. Ciò in quanto il ricorso ex art. 182 bis l.fall., predisposto dal ricorrente era stato dichiarato improcedibile mentre la domanda, ex art.161 l.fall., sempre redatta dal medesimo professionista, era stata dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale. 1.5 La doglianza si limita a contestare un’asserita violazione da parte del Tribunale della normativa sulla natura dell’obbligazione di risultato senza tuttavia realmente confrontarsi con le argomentazioni che sorreggono la decisione del Tribunale. 2. Il secondo motivo deduce l’ omesso esame della natura e tipologia delle prestazioni effettuate dal ricorrente e della condotta dello stesso nell’esecuzione dell’attività professionale; in particolare: i) si ascrive ai giudici romani di aver genericamente affermato la negligente condotta del professionista senza aver individuato gli specifici profili di inadempimento, la loro natura ed importanza nell’economia generale del rapporto; ii) si ribadisce ancora una volta che le iniziative assunte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] si sono rivelate di utilità per la società ed il ceto creditorio consentendo l’apertura di procedure minori e la continuazione dell’attività imprenditoriale, bloccando i procedimenti esecutivi in corso ed evitando il rischio della disgregazione aziendale e la perdita di avviamento. 2.1 Anche tale doglianza non supera il vaglio di ammissibilità. 2.2 Con riferimento ai profili della censura che investono la condotta antidoverosa del professionista fatta oggetto di eccezione di inadempimento valgono le considerazioni esposte con la disamina del primo motivo. 2.3 Quanto alla dedotta utilità per la società e i creditori delle prestazioni professionali profuse dall’avvocato, va ribadito che l’impugnato decreto non ha affrontato il thema decidendum della collocazione del credito, avendolo escluso in radice; ad ogni buon conto il Tribunale, contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, ha esaminato anche tale fatto storico, sia pur allo scopo di lumeggiare circa gli effetti della condotta imperita e negligente serbata dal professionista, affermando che le attività dell’avvocato conclusesi con la presentazione di ricorsi che hanno avuto esito negativo, in quanto improcedibili ed inammissibili, lungi dall’aver sortito benefici effetti per il ceto creditorio, hanno concorso «ad aggravare ulteriormente lo stato di crisi della società [OSCURATO:PERSONA] risolvendosi in un grave danno per la massa dei creditori; infatti hanno determinato un inutile ritardo nell’accertamento dello stato di insolvenza ed essendo inoltre fonte di ulteriori costi estranei all’oggetto sociale…» 3 In conclusione, il ricorso è inammissibile . 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 10.000 oltre a € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto