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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29666/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2166/26 Ritenuto che i primi due motivi dedotti in tema di 131-bis cod. pen. e di bilanciamento delle attenuanti generiche sono inammissibili avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto, l'occasionalità del fatto per il carattere reiterativo delle condotte di reato (art. 348 c.p.) ed in ragione dei precedenti della stessa indole, si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il terzo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P P.Q.MFliNZON." P TO 'Di t, SffitaaLtui bi jj.4 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rg. 2166/26 Ritenuto che i primi due motivi dedotti in tema di 131-bis cod. pen. e di bilanciamento delle attenuanti generiche sono inammissibili avendo la Corte di merito escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto, l'occasionalità del fatto per il carattere reiterativo delle condotte di reato (art. 348 c.p.) ed in ragione dei precedenti della stessa indole, si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità, e ciò vale anche per il terzo motivo in tema di mancata applicazione delle pene sostitutive, adeguatamente motivata per il giudizio negativo espresso sulla personalità dell'imputato; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P P.Q.MFliNZON." P TO 'Di t, SffitaaLtui bi jj.4 2
Sentenza Cassazione n. 29666/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris