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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 45038/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. (capo a della rubrica).

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza e convergente con quella del Tribunale (cfr. quanto riportato alle pagine 2 e 3 della sentenza in cui si pone in evidenza come il ricorrente sia stato sorpreso nel possesso dei capi d'abbigliamento sottratti al querelante).

Considerato, quanto al motivo secondo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché non devoluto alla Corte d'appello [cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)].

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 2, cod. pen. (capo a della rubrica). Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza e convergente con quella del Tribunale (cfr. quanto riportato alle pagine 2 e 3 della sentenza in cui si pone in evidenza come il ricorrente sia stato sorpreso nel possesso dei capi d'abbigliamento sottratti al querelante). Considerato, quanto al motivo secondo di ricorso, che il rilievo riguardante la mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile perché non devoluto alla Corte d'appello [cfr. Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01:"Non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione. (Fattispecie relativa ad omessa motivazione da parte della Corte di appello sulla recidiva ritenuta dal giudice di primo grado, non contestata con i motivi di appello)]. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45038/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris