CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2024
Cassazione n. 28249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 003SIF7) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al tentato furto in danno della Pasticceria "Campidoglio", perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela, confermando nel resto la condanna per il delitto tentato di furto aggravato in danno del bar "Pandora"; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., avendo la Corte, e prima di essa il giudice di primo grado, escluso la sussistenza della desistenza volontaria per cause diverse rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione, è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità» (Cfr. Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886 - 01; Sez. 5, n. 1094 del 03/11/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 282543 - 01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217 - 01), il che esime dall'argomentare oltre, dal momento che l'individuazione di una causa di interruzione dell'azione diversa rispetto a quanto descritto nel capo di imputazione non costituisce fatto diverso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2024.