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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2024

Cassazione n. 15762/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ›1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.

1.1. Le censure, che denunziano vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riproducono i rilievi dedotti con l'atl:o di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del citofono e del campanello posto che gli agenti incaricati del controllo avevano dato atto di aver bussato, ripetutamente, al porto e alla porta, in piena notte, senza ottenere alcuna risposta.

1.2. Non può condividersi l'assunto difensivo, già formulato in sede di appello, secondo cui non sarebbe stata riscontrata, con certezza, l'assenza dell'imputato dall'abitazione, in assenza di ulteriori accertamenti.

Va, a questo proposito, ricordato che l'invocata regola di giudizio dell' «al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti da parte della difesa, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290); sicché il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, Rv. 278751 - 31).

Nel caso di specie, tuttavia, la difesa ha dedotto una ricostruzione alternativa (mancato funzionamento del citofono e presenza di un biglietto recante il numero di telefono), che non ha trovato alcun riscontro neanche nelle dichrazioni dei testimoni indicati alla difesa, laddove deve ritenersi non manifestamente illogica e conforme alle massime tratte dall'esperienza giudiziaria l'affermazione dell'assenza, nell'abitazione, di un soggetto che non abbia risposto alle chiamate ripetute da parte degli operanti, quando l'interessato non abbia fornito alcuna giustificazione della mancata risposta, suscettibile di far insorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza della prospettazione (cfr. Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per evasione dagli arresti domiciliari in ragione della mancata risposta del ricorrente alla chiamata effettuata dagli operanti mediante il citofono, motivando la decisione con il fatto che non fosse stato offerto, da parte dei giudici di merito, alcun riscontro alla tesi difensiva, qui nemmeno evocata, del malfunzionamento dell'apparecchio).

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condannaila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 28 Marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ›1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. 1. Rilevato che entrambi i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. 1.1. Le censure, che denunziano vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., riproducono i rilievi dedotti con l'atl:o di appello, già adeguatamente vagliati e disattesi con l'argomentazione, non illogica bensì plausibile, che l'imputato, se presente in casa, avrebbe sicuramente sentito il suono del citofono e del campanello posto che gli agenti incaricati del controllo avevano dato atto di aver bussato, ripetutamente, al porto e alla porta, in piena notte, senza ottenere alcuna risposta. 1.2. Non può condividersi l'assunto difensivo, già formulato in sede di appello, secondo cui non sarebbe stata riscontrata, con certezza, l'assenza dell'imputato dall'abitazione, in assenza di ulteriori accertamenti. Va, a questo proposito, ricordato che l'invocata regola di giudizio dell' «al là di ogni ragionevole dubbio» implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti da parte della difesa, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva (Sez. 6, n. 10093 del 5/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275290); sicché il mancato riscontro della tesi difensiva non consente di trarre elementi di prova a carico dell'imputato, ove dal compendio probatorio non possa desumersi la non razionalità del dubbio derivante dall'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa (Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, Rv. 278751 - 31). Nel caso di specie, tuttavia, la difesa ha dedotto una ricostruzione alternativa (mancato funzionamento del citofono e presenza di un biglietto recante il numero di telefono), che non ha trovato alcun riscontro neanche nelle dichrazioni dei testimoni indicati alla difesa, laddove deve ritenersi non manifestamente illogica e conforme alle massime tratte dall'esperienza giudiziaria l'affermazione dell'assenza, nell'abitazione, di un soggetto che non abbia risposto alle chiamate ripetute da parte degli operanti, quando l'interessato non abbia fornito alcuna giustificazione della mancata risposta, suscettibile di far insorgere un ragionevole dubbio sulla fondatezza della prospettazione (cfr. Sez. 6, n. 10423 del 19/2/2020, Oneata, in cui la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la condanna per evasione dagli arresti domiciliari in ragione della mancata risposta del ricorrente alla chiamata effettuata dagli operanti mediante il citofono, motivando la decisione con il fatto che non fosse stato offerto, da parte dei giudici di merito, alcun riscontro alla tesi difensiva, qui nemmeno evocata, del malfunzionamento dell'apparecchio). 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannaila ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 28 Marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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