Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:525
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0829_RES
Cause riunite C‑829/21 e C‑129/22
TE
e
RU, legalmente rappresentata da TE
contro
[OSCURATO:PERSONA] am Main
e
EF
contro
[OSCURATO:PERSONA] am Main
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA])
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 giugno 2023
«Rinvio pregiudiziale – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, articolo 14, paragrafo 1, articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, articolo 19, paragrafo 2, e articolo 22 – Diritto dei cittadini di paesi terzi allo status di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro – Rilascio da parte del primo Stato membro di un “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” a durata illimitata – Cittadino di un paese terzo assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni – Perdita conseguente del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo – Domanda di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato dal secondo Stato membro ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109/CE – Rigetto della domanda da parte del secondo Stato membro a causa della perdita di tale diritto – Condizioni»
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Revoca o perdita dello status – Motivi – Assenza dal territorio dello Stato membro che ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni – Successivo rifiuto di rinnovo di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva – Ammissibilità – Presupposti
[Art. 4, § 3, TUE; directive du Conseil 2003/109, considérants 10 et 11 et art. 2, c) et d), 8, § 2, 9, § 4, 2
e
et 3
e
al., 14, § 1, 15, § 4, 16, 19, § 2, et 22, § 1, b)]
(voir points 41-45, 50-56, 61-73, 75, disp. 1)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Revoca o perdita dello status – Motivi – Attuazione da parte degli Stati membri – Disposizioni distinte che attuano l’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/109 – Disposizione che prevede la revoca di un permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III di tale direttiva in caso di perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nello Stato membro che l’ha conferito senza riferimento concreto a uno dei motivi di perdita del suddetto diritto – Ammissibilità
[Directive du Conseil 2003/109, art. 9, § 4, 2
e
al., et 22, § 1, b)]
(voir points 77-84, disp. 2)
Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109 – Condizioni prescritte per il soggiorno in un secondo Stato membro – Presentazione di documenti comprovanti un alloggio adeguato – Mancata attuazione di tale condizione – Rigetto di una domanda di rilascio o di rinnovo di un permesso di soggiorno ai sensi del capo III della direttiva 2003/109 per inosservanza di tale condizione – Inammissibilità
(Art. 267 TFUE; directive du Conseil 2003/109, art. 15, § 4, 2
e
al.)
(voir points 86, 88, disp. 3)
Sintesi
TE, una cittadina ghanese, ed EF, un cittadino pakistano, hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in Italia recante, segnatamente, la dicitura [durata] «illimitata. Essi sono entrati nel territorio tedesco dall’Italia, rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Sulla base dello status di soggiornanti di lungo periodo conferito loro in Italia, le autorità tedesche hanno concesso loro, ai sensi della normativa tedesca in materia di soggiorno degli stranieri (
1
), un permesso di soggiorno valido per un anno.
In seguito, le autorità tedesche hanno respinto le domande di rinnovo del permesso di soggiorno di TE ed EF. Questi ultimi hanno presentato ricorso avverso il mancato rinnovo. In particolare, per quanto riguarda EF, il rigetto del rinnovo era fondato sul motivo, previsto all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109 (
2
), che egli aveva perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo in Italia perché non aveva più soggiornato sul territorio italiano da oltre sei anni. Lo stesso motivo è stato addotte nei confronti di TE nell’ambito del procedimento relativo alla contestazione del rigetto della sua domanda di rinnovo.
I giudici tedeschi investite dei ricorsi presentati, rispettivamente, da TE e da EF, ossia lo [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo superiore del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), hanno deciso di sottoporre alla Corte varie questioni di interpretazione della direttiva 2003/109.
Nella sua sentenza, la Corte precisa, tra l’altro, le condizioni alla quale è subordinata una decisione, quale quelle di cui ai procedimenti principale, che rifiuta il rinnovo di un permesso di soggiorno di un cittadino di un paese terzo per il motivo che quest’ultimo era stato assente dal territorio dello Stato membro che gli ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo per un periodo superiore a sei anni e aveva, pertanto, perso il diritto a tale status.
Giudizio della Corte
Innanzitutto, la Corte rileva che il beneficio del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel «primo Stato membro» (
3
) è una condizione imperativa che deve essere previamente soddisfatta da un cittadino di un paese terzo che intenda ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno nel territorio del «secondo Stato membro» (
4
), ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109. Di conseguenza, se il secondo Stato membro constata che il cittadino di un paese terzo interessato ha perso il diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro per il motivo, in particolare, come previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, che egli è stato assente dal territorio del primo Stato membro per un periodo superiore a sei anni, tale constatazione osta a un rinnovo di un siffatto permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda, poi, la data rilevante per valutazione della condizione relativa al diritto allo status di soggiornante di lungo periodo, la Corte precisa che è quella della presentazione, da parte del cittadino di un paese terzo interessato, della sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della direttiva 2003/109. Ciò premesso, nulla impedisce al secondo Stato membro di adottare una nuova decisione che neghi il rinnovo o revochi il permesso di soggiorno in applicazione dell’articolo 22 di detta direttiva se ritiene che la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro sia intervenuta nel corso del procedimento amministrativo o giurisdizionale relativo alla domanda di rinnovo,
Infine, la Corte sottolinea che l’onere della prova relativa al beneficio del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo nel primo Stato membro incombe, in linea di principio, al cittadino di un paese terzo interessato. Dalla direttiva 2003/109 (
5
), risulta, tuttavia, che un siffatto permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità consente di presumere che tale cittadino disponga ancora del diritto a detto status. Certamente, tale presunzione non presenta un carattere assoluto, poiché il secondo Stato membro può essere indotto a esaminare uno dei motivi di perdita dello status di soggiornante di lungo periodo di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/109. Tuttavia, tale messa in discussione è subordinata alla constatazione dell’esistenza di indizi sufficientemente concreti e concordanti che uno di tali motivi sia applicabile.
In tale contesto, la Corte precisa le verifiche che il secondo Stato membro deve effettuare, in presenza di tali indizi, riguardo al motivo previsto all’articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, richiedendo, se del caso, l’assistenza del primo Stato membro, conformemente al principio di leale cooperazione (
6
). Da un lato, il cittadino di un paese terzo deve essere previamente invitato a fornire la prova di eventuali presenze nel territorio del primo Stato membro nel corso del periodo di sei anni previsto in tale disposizione, dato che una presenza di durata totale di qualche giorno soltanto in tale territorio, è sufficiente a impedire la perdita del diritto allo status di soggiornante di lungo periodo. Dall’altro lato, in caso di assenza da tale territorio per un periodo superiore a sei anni, il secondo Stato membro deve altresì verificare, conformemente all’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/109, se il primo Stato membro si sia avvalso della facoltà di prevedere che, per motivi particolari, il soggiornante di lungo periodo mantenga il suo status in detto Stato membro in caso di tale assenza e, qualora ciò si verifichi, se un siffatto motivo particolare sia dimostrato.
(
1
) Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella sua versione applicabile ai procedimenti principali.
(
2
) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (
GU 2004, L 16, pag. 44
), come modificata dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011 (
GU 2011, L 132, pag. 1
).
(
3
) Ai sensi dell’articolo 2, lett. c), della direttiva 2003/109, si tratta dello Stato membro che ha conferito per primo lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di un paese terzo.
(
4
) In base all’articolo 2, lettera d), della direttiva 2003/109, tale termine si riferisce a qualsiasi Stato membro, diverso da quello che per primo ha conferito lo status di soggiornante di lungo periodo al cittadino di paese terzo nel cui territorio il soggiornante di lungo periodo esercita il diritto di soggiorno».
(
5
) Più nello specifico, dall’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/109, letto alla luce del considerando 11 di quest’ultima.
(
6
) Tale principio è enunciato all’articolo 5, paragrafo 2, TUE.