CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2025
Cassazione n. 25642/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 6819-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 111/2022 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 07/10/2022 R.G.N. 40/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sociale R.G.N.6819/2023 Cron. Rep. Ud08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Campobasso respingeva la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere la corresponsione dell’assegno sociale. Riteneva la Corte che non fosse dimostrato lo stato di bisogno, poiché l’assistita non aveva chiesto alcuna prestazione di mantenimento in sede di divorzio congiunto, nonostante il coniuge avesse redditi tali da renderlo obbligato al versamento di un assegno di mantenimento. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo, illustrato da memoria. L’Inps resiste con controricorso. All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art.3, co.6 l. n.335/95, per avere la corte territoriale dato rilievo alla rinuncia al mantenimento in sede di divorzio ai fini della prova dello stato di bisogno. Premesso che il motivo non è inammissibile, come invece eccepisce l’Inps, in quanto pone una questione di diritto e non contesta l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte d’appello, esso è anche fondato. Questa Corte (Cass.24954/21; in seguito v. Cass.24774/22, Cass.26315/23, Cass.21699/23) ha affermato che ai fini dell’assegno sociale rileva lo stato di bisogno oggettivamente considerato, mentre nessuna norma richiede che esso debba altresì essere incolpevole. Lo stato di bisogno va desuntodall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, mentre la mancata richiesta di mantenimento avanzata in sede di separazione o divorzio non è in sé sola valevole come assenza di stato di bisogno. In particolare, questa Corte (Cass.26315/23, cit.) ha cassato la pronuncia di merito che aveva negato l’assegno sociale basandosi solo sulla mancata richiesta di mantenimento in sede di separazione. Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché la Corte non ha compiuto alcun accertamento sull’oggettiva insussistenza di uno stato di bisogno inteso come insufficienza di redditi, ma si è unicamente basatasu una scelta compiuta in sede di processo civile, e questapuò essere dettatada motivazioni varie, non univocamente indirizzate verso l’assenza di bisogno economico. Né del resto la sentenza ha accertato la presenza di una o più condotte fraudolent e che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza, come ancora evidenziato in Cass.24954/21, cit. Va ricordato che il giudice di merito può avvalersi del criterio presuntivo onde compiere l’accertamento sul tenore di vita del richiedente al fine di individuare nel suo sistema di vita una serie di indicatori i quali,globalmente sommati,danno luogo ad un reddito superiore a quello massimo (es. deposito bancario di una consistente somma di danaro e conseguente percezione degli interessi relativi, investimento in titoli mobiliari, pagamento di un non modesto canone di locazione per la propria abitazione, contributo economico mensile di un figlio)(così Cass.13577/13), mentre nel caso di specie alcun indice presuntivo incentrato sul tenore di vita della richiedente è stato compiuto. Ne consegue la cassazione della sentenza, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Campobasso per i conseguenti accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.