CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023
Cassazione n. 07751/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da:_ , a cca I i Hanned, nato ideMaroccoill [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti, il provvedimento impugnato esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza ( si veda la diffusa motivazione a pag. 6) in cui viene evidenziato il contegno violento dell'imputato affatto limitato alla mera resistenza passiva ma richiamando le condotte agite in positivo (cercando di colpire i verbalizzanti sferrando un pugno e uno schiaffo), integranti una condotta violenta; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito facendo corretta applicazione dei principi in materia (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]