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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 13892/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 7 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e assenza di motivazione in ordine all'apporto concorsuale da lei fornito, in quanto la pronunzia di condanna si è basata esclusivamente sul presunto contenuto dei filmati, non visionati nonostante le richieste istruttorie.

Dai fotogrammi acquisiti non emergeva la contemporanea pre- senza della Spada e delle altre due originarie coimputate, per cui non potevano evin- cersi i ruoli rispettivamente ricoperti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicu- rezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti so- matici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791).

Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non occorre procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776).

Nel caso in esame, secondo la Corte territoriale, sebbene non fosse stato effet- tuato un riconoscimento fotografico, gli elementi di indagine avevano consentito di accertare che due delle imputate avevano sottratto la merce dagli scaffali e l'avevano successivamente riposta sotto la gonna della terza.

Si è sottolineato che il personale di P.G. conosceva le tre imputate e, grazie alla visione dei filmati, le aveva individuate senza ombra di dubbio quali autrici del furto.

Il teste Parcesepe, peraltro, riferiva di aver indagato su un furto in un altro esercizio commerciale del capoluogo, compiuto mediante la stessa autovettura e con modalità analoghe (asportazione del dispositivo antitaccheggio); inoltre, lo stesso organo giu- dicante attestava di aver visionato i fotogrammi estratti dalle riprese della telecamera e di aver potuto constatare la nitidezza delle immagini e la sinergica azione criminosa.

L'apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, è ben più artico- lato di quanto ritenuto dal ricorrente, il quale deduce un'inesistente violazione delle regole sulla prova, non apparendo necessario che nella fattispecie la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente visionare le immagini.

Al contrario, nella sentenza impugnata si è legittimamente attribuito rilievo decisivo ad una prova atipica, in con- siderazione di tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen..

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d oj Espo2o,., Franc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 7 giugno 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro centocinquanta di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 4, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e assenza di motivazione in ordine all'apporto concorsuale da lei fornito, in quanto la pronunzia di condanna si è basata esclusivamente sul presunto contenuto dei filmati, non visionati nonostante le richieste istruttorie. Dai fotogrammi acquisiti non emergeva la contemporanea pre- senza della Spada e delle altre due originarie coimputate, per cui non potevano evin- cersi i ruoli rispettivamente ricoperti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che il riconoscimento dell'imputato nel soggetto ripreso in un filmato registrato dalle telecamere di sicu- rezza presenti sul luogo di consumazione del delitto, operato dal personale di polizia giudiziaria, ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013, in fattispecie relativa al riconoscimento dell'imputato effettuato attraverso i tratti so- matici, le movenze, alcune particolari caratteristiche quali un tatuaggio, oltre alla corporatura e all'altezza; Sez. 2, n. 45655 del 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791). Peraltro, le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sic- ché per la loro utilizzazione in giudizio non occorre procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776). Nel caso in esame, secondo la Corte territoriale, sebbene non fosse stato effet- tuato un riconoscimento fotografico, gli elementi di indagine avevano consentito di accertare che due delle imputate avevano sottratto la merce dagli scaffali e l'avevano successivamente riposta sotto la gonna della terza. Si è sottolineato che il personale di P.G. conosceva le tre imputate e, grazie alla visione dei filmati, le aveva individuate senza ombra di dubbio quali autrici del furto. Il teste Parcesepe, peraltro, riferiva di aver indagato su un furto in un altro esercizio commerciale del capoluogo, compiuto mediante la stessa autovettura e con modalità analoghe (asportazione del dispositivo antitaccheggio); inoltre, lo stesso organo giu- dicante attestava di aver visionato i fotogrammi estratti dalle riprese della telecamera e di aver potuto constatare la nitidezza delle immagini e la sinergica azione criminosa. L'apparato argomentativo della sentenza impugnata, pertanto, è ben più artico- lato di quanto ritenuto dal ricorrente, il quale deduce un'inesistente violazione delle regole sulla prova, non apparendo necessario che nella fattispecie la Corte di merito avrebbe dovuto necessariamente visionare le immagini. Al contrario, nella sentenza impugnata si è legittimamente attribuito rilievo decisivo ad una prova atipica, in con- siderazione di tutti gli elementi sopra sinteticamente riportati. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] d oj Espo2o,., Franc
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