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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 09097/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25259/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente, ricorrente incidentale - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia-Romagna n. 953/2017, depositata il 20/03/2017.

IRAP, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’avviso di accertamento n.

THH026D03684/2014, emanato nei confronti della società, che recuperava a tassazione, per il periodo di imposta 2009, maggiore Irap e Iva, in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati o inesistenti, e recuperava l’Iva contabilizzata in regime di reverse charge;

2. la Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 299/2016, ha dichiarato nullo l’atto impositivo;

3. la C.T.R. dell’Emilia-Romagna, innanzitutto, ha dato atto della pendenza di altro giudizio di appello, avverso la sentenza di primo grado n. 448 del 22/09/2015, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento, promosso dalla società e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma pur trattando le due cause nella medesima udienza non ha disposto la riunione dei giudizi per salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo e perché (cfr. pag. 2 della sentenza) «[i]l fatto che siano state pronunciate due diverse sentenze tra parti diverse in primo grado impedisce la riunione in sede di appello».

Quanto al merito della controversia, la Commissione regionale ha confermato l’annullamento dell’avviso.

Tuttavia, trattandosi di una verifica c.d. a tavolino, ha escluso, a differenza del primo giudice, la violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, legge n. 212 del 2000, e ha invece ritenuto illegittimo l’atto impositivo in ragione della ravvisata effettività e inerenza dei costi che l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto;

4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, con un motivo.

In prossimità della camera di consiglio la parte ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata ex lege n. 119 del 2018 in relazione all’avviso di accertamento n.

T6Z011004075/2014, relativo al 2009, che recuperava a tassazione il maggiore reddito di partecipazione del socio; Considerato che:

I. in primo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate basata sull’assunto che la giurisprudenza di legittimità indica nel ministero delle finanze l’ente legittimato attivo e passivo nei giudizi di cassazione.

Sul punto è sufficiente rilevare che la Corte, fin da Cass. Sez.

U. n. 3116/2006, ha enunciato il principio di diritto, antitetico a quello ipotizzato dalla parte privata, che «[i]n tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia»;

II. in secondo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di giudicato esterno rappresentato dalla “sentenza fotocopia” n. 952/2017, testualmente (a pag. 2 del controricorso) «notificata dalla società e dai soci Camellini e Cavallari».

Infatti, la sentenza oggetto del “processo parallelo” non è passata in giudicato; contro di essa l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 13804/2017 r.g., che è stato definitivo con decreto n. 7326/2022 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata (cfr. punto 5);

1. co n il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata, con conseguente regressione del processo in primo grado, per mancata integrità del contraddittorio, trattandosi di un giudizio, relativo all’accertamento emesso nei confronti di una società di persone, che avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione della società e dei soci;

2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 109 dpr 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, da un lato, afferma che le fatture passive riepilogative delle varie attività svolte erano prive di indicazioni certe e precise, ma, dall’altro, ammette la deducibilità dei costi di cui alle medesime fatture valorizzando, come elementi di prova, meri tabulati esemplificativi;

3. con il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’ufficio eccepisce che la sentenza impugnata reca una motivazione apparente in quanto si limita a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado nella “causa Camellini” benché tale relatio sia ingiustificata in considerazione delle diverse posizioni delle parti e, soprattutto, delle diverse eccezioni dalla stesse formulate nei deversi giudizi.

Sotto altro profilo, in via subordinata, l’ufficio lamenta la nullità della sentenza nel caso in cui questa Corte ritenga che l’affermazione della C.T.R., secondo cui l’amministrazione ha contestato anche la mancanza della fattura Edilcostruzioni che, invece, durante la fase di adesione era stata prodotta e allegata, costituisca un capo autonomo della sentenza impugnata con il quale è stato annullato il recupero a tassazione dei costi riferibili alla detta fattura.

Sussiste, infatti, secondo la prospettazione della amministrazione, un’incertezza assoluta sul contenuto della decisione poiché (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione) il dispositivo di annullamento della «sentenza richiamata (la 952)» limita univocamente l’accoglimento dell’appello del contribuente al punto tre delle conclusioni di appello, che riguardano soltanto la ripresa dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Obinu, in cui si esauriva la soccombenza del contribuente in prime cure;

4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, il contribuente, sulla premessa che i recuperi fiscali riguardavano anche l’Iva, censura la sentenza impugnata che si è discostata dalla giurisprudenza europea e di legittimità per le quali, in tema di verifiche fiscali c.d. a tavolino, con riferimento alle imposte armonizzate (i.e. all’Iva), l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale;

5. preliminarmente, e in maniera assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale condizionato, è dato rilevare che il procedimento n. 13804/2017, promosso dalla società e dai soci Camellini e Cavallari, avente il medesimo oggetto, ossia l’impugnazione dell’avviso di accertamento n.

THH026D03684, è stato dichiarato estinto, con decreto n. 7326 del 2022, in applicazione della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018;

6. tanto premesso, in linea con la giurisprudenza sezionale (Cass.n. 10347/22), occorre evidenziare che, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla società di persone con riguardo al detto avviso di accertamento giova anche in favore del socio coobbligato;

7. pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale (socio Lelli) quale effetto riflesso della declaratoria di estinzione del giudizio di cui al decreto n. 7326 del 2022 nei confronti della società e dei soci Camellini e Cavallari;

8. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018);

9. a c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25259/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -controricorrente, ricorrente incidentale - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. dell’Emilia-Romagna n. 953/2017, depositata il 20/03/2017. IRAP, [OSCURATO:PERSONA] Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio della C.L.C. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha impugnato l’avviso di accertamento n. THH026D03684/2014, emanato nei confronti della società, che recuperava a tassazione, per il periodo di imposta 2009, maggiore Irap e Iva, in conseguenza del disconoscimento di costi non documentati o inesistenti, e recuperava l’Iva contabilizzata in regime di reverse charge; 2. la Commissione tributaria provinciale di Modena, con sentenza n. 299/2016, ha dichiarato nullo l’atto impositivo; 3. la C.T.R. dell’Emilia-Romagna, innanzitutto, ha dato atto della pendenza di altro giudizio di appello, avverso la sentenza di primo grado n. 448 del 22/09/2015, avente ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di accertamento, promosso dalla società e dai soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma pur trattando le due cause nella medesima udienza non ha disposto la riunione dei giudizi per salvaguardare il principio della ragionevole durata del processo e perché (cfr. pag. 2 della sentenza) «[i]l fatto che siano state pronunciate due diverse sentenze tra parti diverse in primo grado impedisce la riunione in sede di appello». Quanto al merito della controversia, la Commissione regionale ha confermato l’annullamento dell’avviso. Tuttavia, trattandosi di una verifica c.d. a tavolino, ha escluso, a differenza del primo giudice, la violazione del contraddittorio procedimentale ex art. 12, legge n. 212 del 2000, e ha invece ritenuto illegittimo l’atto impositivo in ragione della ravvisata effettività e inerenza dei costi che l’amministrazione finanziaria aveva disconosciuto; 4. l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente ha resistito con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato, con un motivo. In prossimità della camera di consiglio la parte ha depositato una memoria con la quale ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell’intervenuta definizione agevolata ex lege n. 119 del 2018 in relazione all’avviso di accertamento n. T6Z011004075/2014, relativo al 2009, che recuperava a tassazione il maggiore reddito di partecipazione del socio; Considerato che: I. in primo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di difetto di legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate basata sull’assunto che la giurisprudenza di legittimità indica nel ministero delle finanze l’ente legittimato attivo e passivo nei giudizi di cassazione. Sul punto è sufficiente rilevare che la Corte, fin da Cass. Sez. U. n. 3116/2006, ha enunciato il principio di diritto, antitetico a quello ipotizzato dalla parte privata, che «[i]n tema di contenzioso tributario, a seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia»; II. in secondo luogo, non è fondata l’eccezione del contribuente di giudicato esterno rappresentato dalla “sentenza fotocopia” n. 952/2017, testualmente (a pag. 2 del controricorso) «notificata dalla società e dai soci Camellini e Cavallari». Infatti, la sentenza oggetto del “processo parallelo” non è passata in giudicato; contro di essa l’ufficio ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 13804/2017 r.g., che è stato definitivo con decreto n. 7326/2022 di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata (cfr. punto 5); 1. co n il primo motivo di ricorso [«1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata, con conseguente regressione del processo in primo grado, per mancata integrità del contraddittorio, trattandosi di un giudizio, relativo all’accertamento emesso nei confronti di una società di persone, che avrebbe dovuto svolgersi con la partecipazione della società e dei soci; 2. con il secondo motivo [«2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 109 dpr 917/1986 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che, da un lato, afferma che le fatture passive riepilogative delle varie attività svolte erano prive di indicazioni certe e precise, ma, dall’altro, ammette la deducibilità dei costi di cui alle medesime fatture valorizzando, come elementi di prova, meri tabulati esemplificativi; 3. con il terzo motivo [«3) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.»], l’ufficio eccepisce che la sentenza impugnata reca una motivazione apparente in quanto si limita a richiamare per relationem la motivazione della sentenza di primo grado nella “causa Camellini” benché tale relatio sia ingiustificata in considerazione delle diverse posizioni delle parti e, soprattutto, delle diverse eccezioni dalla stesse formulate nei deversi giudizi. Sotto altro profilo, in via subordinata, l’ufficio lamenta la nullità della sentenza nel caso in cui questa Corte ritenga che l’affermazione della C.T.R., secondo cui l’amministrazione ha contestato anche la mancanza della fattura Edilcostruzioni che, invece, durante la fase di adesione era stata prodotta e allegata, costituisca un capo autonomo della sentenza impugnata con il quale è stato annullato il recupero a tassazione dei costi riferibili alla detta fattura. Sussiste, infatti, secondo la prospettazione della amministrazione, un’incertezza assoluta sul contenuto della decisione poiché (cfr. pag. 12 del ricorso per cassazione) il dispositivo di annullamento della «sentenza richiamata (la 952)» limita univocamente l’accoglimento dell’appello del contribuente al punto tre delle conclusioni di appello, che riguardano soltanto la ripresa dei costi relativi alle fatture emesse dalla ditta Obinu, in cui si esauriva la soccombenza del contribuente in prime cure; 4. con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, il contribuente, sulla premessa che i recuperi fiscali riguardavano anche l’Iva, censura la sentenza impugnata che si è discostata dalla giurisprudenza europea e di legittimità per le quali, in tema di verifiche fiscali c.d. a tavolino, con riferimento alle imposte armonizzate (i.e. all’Iva), l’amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; 5. preliminarmente, e in maniera assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale condizionato, è dato rilevare che il procedimento n. 13804/2017, promosso dalla società e dai soci Camellini e Cavallari, avente il medesimo oggetto, ossia l’impugnazione dell’avviso di accertamento n. THH026D03684, è stato dichiarato estinto, con decreto n. 7326 del 2022, in applicazione della procedura di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell’art. 6, del d.l. n. 119 del 2018; 6. tanto premesso, in linea con la giurisprudenza sezionale (Cass.n. 10347/22), occorre evidenziare che, ai sensi del comma 14 dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla società di persone con riguardo al detto avviso di accertamento giova anche in favore del socio coobbligato; 7. pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio nei confronti del coobbligato solidale (socio Lelli) quale effetto riflesso della declaratoria di estinzione del giudizio di cui al decreto n. 7326 del 2022 nei confronti della società e dei soci Camellini e Cavallari; 8. le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018); 9. a c
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