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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026

Cassazione n. 29413/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

0/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i primi sei motivi di ricorso sono tutti riproduttivi di censure sullequali la Corte di appello ha già risposto, e sono pertanto inammissibili posto che,secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez.4 n. 15497 del 22/02/2002 Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che ripropongapedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiuntadi frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche,della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);che con riferimento al settimo motivo di ricorso, la motivazione della Cortedi appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è contenuta apag.5 della sentenza impugnata ed è congrua e coerente con le risultanzeprocessuali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i primi sei motivi di ricorso sono tutti riproduttivi di censure sullequali la Corte di appello ha già risposto, e sono pertanto inammissibili posto che,secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez.4 n. 15497 del 22/02/2002 Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che ripropongapedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiuntadi frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche,della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);che con riferimento al settimo motivo di ricorso, la motivazione della Cortedi appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche è contenuta apag.5 della sentenza impugnata ed è congrua e coerente con le risultanzeprocessuali;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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