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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 ottobre 2022

Cassazione n. 26971/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello della stessa città, con la quale è stata disattesa l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti dell'imputato, per superamento dei termini massimi di durata per decorrenza del termine di quattro anni, di cui all'art. 303, comma 4, lett. b), cod. proc. pen..

Premesso che Poci, ininterrottamente ristretto a far data dal 4 ottobre 2018, è stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di tredici anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata, il Tribunale del riesame ha, preliminarmente, chiarito che, trattandosi di procedimento pendente in fase di appello, il computo dei termini massimi di durata della custodia cautelare deve essere parametrateal reato accertato con la sentenza di primo grado e non all'originaria contestazione.

Ricordato che l'invocata declaratoria di inefficacia postula che la scadenza del termine massimo si estenda a tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo — palesandosi, in caso contrario, la carenza di interesse dell'interessato in relazione ad un provvedimento destinato a non produrre alcun effetto concreto — ha ritenuto che il predetto termine deve intendersi decorso, nel caso in esame, con riferimento al delitto associativo, punito con pena detentiva massima non superiore a venti anni di reclusione, ma non anche a quelli di estorsione, per i quali la contestazione di più aggravanti ad effetto speciale determina l'innalzamento della cornice edittale in misura tale da imporre l'applicazione del più lungo termine di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., nella fattispecie ancora non interamente decorso.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — seguito dal deposito, il 24 febbraio 2023, di memoria difensiva, con allegata documentazione — affidatopi ad un unico, articolato motivo di doglianza, con cui eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge.

Ascrive, in primo luogo, al Tribunale del riesame di avere orientato la decisione al fallace postulato dell'estensione del titolo cautelare — che attiene esclusivamente al delitto associativo contestato sub A) ed all'estorsione di cui al capo L) — al reato di estorsione ascrittogli al capo S) dell'imputazione.

Rileva, ulteriormente, che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare che il giudice di merito, all'esito del giudizio di primo grado, oltre a concedere le circostanze attenuanti generiche, con effetto elusivo rispetto a tutte le contestate aggravanti, ha ritenuto — con decisione non impugnata dal pubblico ministero e, dunque, ormai divenuta irrevocabile — la maggiore gravità del reato di associazione mafiosa rispetto a quello di estorsione che, quindi, ha, evidentemente, qualificato nella forma non aggravata, che prevede una sanzione massima non superiore a venti anni di reclusione.

Per tale via, aggiunge, il Tribunale del riesame ha contraddetto, nei fatti, la corretta enunciazione della necessità di considerare, ai fini della verifica del superamento dei termini massimi di durata della custodia cautelare, il reato come ritenuto in sentenza e non come in origine configurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Preliminarmente, posto che il tema controverso afferisce alla determinazione dei termini massimi complessivi di durata della custodia cautelare in una fase processuale successiva all'emissione della sentenza di primo grado, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato e condiviso indirizzo il Collegio intende attenersi, che, a tale fine, «deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenuto conto, per la sua determinazione, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quantunque valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti» (Sez. 5, n. 21028 del 27/03/2013, Madonia, Rv. 255482 - 01; Sez. 1, n. 22968 del 20/06/2006, Martino, Rv. 235264 - 01; Sez. 6, n. 26722 del 25/03/2003, Mezzatesta, Rv. 227421 - 01).

Privo di pregio si palesa, alla luce del predetto canone ermeneutico, l'argomento del ricorrente imperniato sul riconoscimento, in suo favore, delle circostanze attenuanti generiche, che, avuto riguardo alle univoche indicazioni che si traggono dall'art. 278 cod. proc. pen. — secondo cui «Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato.

Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale» — risulta ininfluente in vista della determinazione del termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare.Tanto precisato, va osservato che il Tribunale del riesame ha ricordato, in termini che il ricorrente non contesta, che Poci è stato tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, al capo L), di un'estorsione consumata ed aggravata perché commessa da soggetto facente parte di una associazione mafiosa e che si è avvalso del c.d. metodo mafioso, cioè connotata dalla contestuale contestazione delle aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. e dall'art. 416-bis.1 cod. pen..

Atteso, allora, che il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 29 giugno 2022 non prevede l'esclusione di alcuna delle menzionate aggravanti, ineccepibile si palesa la decisione impugnata, nella parte in cui statuisce che, limitatamente all'estorsione, sanzionata con pena detentiva superiore, nel massimo, a venti anni di reclusione, il termine massimo di durata della custodia cautelare, pari a sei anni, non è ancora decorso e che, di conseguenza, sfornita di concreta rilevanza è la scadenza del termine relativo all'addebito associativo.

3. Al cospetto di un percorso argomentativo nitido e coerente, il ricorrente oppone obiezioni che, pur in parte pertinenti, non valgono a condurre a conclusione diversa da quella raggiunta dal Tribunale del riesame lucano.

Da un canto, segnala che egli non risponde in vinculis del reato ascrittogli al capo S), ciò che, tuttavia, non giova alla sua causa, dovendosi comunque tenere conto del delitto di cui al capo L), in relazione al quale è, invece, tuttora vigente il titolo custodiale.

Dall'altro, evidenzia che il giudice di merito, nel determinare la pena, ha preso le mosse dal delitto ex art. 416-bis cod. pen., che ha reputato più grave rispetto all'estorsione, così dimostrando, quantomeno implicitamente, di avere escluso almeno una delle contestate aggravanti ad effetto speciale.

L'obiezione non coglie nel segno, perché imperniata su un postulato — la riqualificazione, in sentenza, del fatto estorsivo — che è palesemente smentito dal tenore della decisione, chiaro nel riconoscere la sussistenza di entrambe le contestate aggravanti.

In questo contesto, il procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio seguito dal Tribunale di Matera risente dell'inesatta individuazione del reato più grave, imprecisione che, nell'ottica qui considerata, non sposta i termini della questione, il cui apprezzamento è, comunque, guidato dalla persistente sottoposizione di Poci a misura cautelare detentiva per reato, quello contestatogli al capo L), la cui pena edittale, calcolata in ossequio alle regole dettata all'art. 278 cod. proc. pen. ed a quanto emerso nel giudizio di primo grado, supera i venti anni di reclusione.4.

Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 novembre 2022, il Tribunale del riesame di Potenza ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso quella emessa il 7 ottobre 2022 dalla Corte di appello della stessa città, con la quale è stata disattesa l'istanza volta alla declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere, applicata nei confronti dell'imputato, per superamento dei termini massimi di durata per decorrenza del termine di quattro anni, di cui all'art. 303, comma 4, lett. b), cod. proc. pen.. Premesso che Poci, ininterrottamente ristretto a far data dal 4 ottobre 2018, è stato condannato, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena di tredici anni di reclusione per i reati di associazione mafiosa ed estorsione pluriaggravata, il Tribunale del riesame ha, preliminarmente, chiarito che, trattandosi di procedimento pendente in fase di appello, il computo dei termini massimi di durata della custodia cautelare deve essere parametrateal reato accertato con la sentenza di primo grado e non all'originaria contestazione. Ricordato che l'invocata declaratoria di inefficacia postula che la scadenza del termine massimo si estenda a tutte le imputazioni oggetto del provvedimento coercitivo — palesandosi, in caso contrario, la carenza di interesse dell'interessato in relazione ad un provvedimento destinato a non produrre alcun effetto concreto — ha ritenuto che il predetto termine deve intendersi decorso, nel caso in esame, con riferimento al delitto associativo, punito con pena detentiva massima non superiore a venti anni di reclusione, ma non anche a quelli di estorsione, per i quali la contestazione di più aggravanti ad effetto speciale determina l'innalzamento della cornice edittale in misura tale da imporre l'applicazione del più lungo termine di sei anni previsto dall'art. 303, comma 4, lett. c), cod. proc. pen., nella fattispecie ancora non interamente decorso. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione — seguito dal deposito, il 24 febbraio 2023, di memoria difensiva, con allegata documentazione — affidatopi ad un unico, articolato motivo di doglianza, con cui eccepisce vizio di motivazione e violazione di legge. Ascrive, in primo luogo, al Tribunale del riesame di avere orientato la decisione al fallace postulato dell'estensione del titolo cautelare — che attiene esclusivamente al delitto associativo contestato sub A) ed all'estorsione di cui al capo L) — al reato di estorsione ascrittogli al capo S) dell'imputazione. Rileva, ulteriormente, che il Tribunale del riesame ha omesso di considerare che il giudice di merito, all'esito del giudizio di primo grado, oltre a concedere le circostanze attenuanti generiche, con effetto elusivo rispetto a tutte le contestate aggravanti, ha ritenuto — con decisione non impugnata dal pubblico ministero e, dunque, ormai divenuta irrevocabile — la maggiore gravità del reato di associazione mafiosa rispetto a quello di estorsione che, quindi, ha, evidentemente, qualificato nella forma non aggravata, che prevede una sanzione massima non superiore a venti anni di reclusione. Per tale via, aggiunge, il Tribunale del riesame ha contraddetto, nei fatti, la corretta enunciazione della necessità di considerare, ai fini della verifica del superamento dei termini massimi di durata della custodia cautelare, il reato come ritenuto in sentenza e non come in origine configurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, posto che il tema controverso afferisce alla determinazione dei termini massimi complessivi di durata della custodia cautelare in una fase processuale successiva all'emissione della sentenza di primo grado, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, al cui consolidato e condiviso indirizzo il Collegio intende attenersi, che, a tale fine, «deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza, tenuto conto, per la sua determinazione, delle circostanze aggravanti ad effetto speciale quantunque valutate equivalenti o minusvalenti rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti» (Sez. 5, n. 21028 del 27/03/2013, Madonia, Rv. 255482 - 01; Sez. 1, n. 22968 del 20/06/2006, Martino, Rv. 235264 - 01; Sez. 6, n. 26722 del 25/03/2003, Mezzatesta, Rv. 227421 - 01). Privo di pregio si palesa, alla luce del predetto canone ermeneutico, l'argomento del ricorrente imperniato sul riconoscimento, in suo favore, delle circostanze attenuanti generiche, che, avuto riguardo alle univoche indicazioni che si traggono dall'art. 278 cod. proc. pen. — secondo cui «Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale» — risulta ininfluente in vista della determinazione del termine massimo complessivo di durata della custodia cautelare.Tanto precisato, va osservato che il Tribunale del riesame ha ricordato, in termini che il ricorrente non contesta, che Poci è stato tratto a giudizio per rispondere, tra l'altro, al capo L), di un'estorsione consumata ed aggravata perché commessa da soggetto facente parte di una associazione mafiosa e che si è avvalso del c.d. metodo mafioso, cioè connotata dalla contestuale contestazione delle aggravanti previste, rispettivamente, dall'art. 629, secondo comma, cod. pen. e dall'art. 416-bis.1 cod. pen.. Atteso, allora, che il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Matera il 29 giugno 2022 non prevede l'esclusione di alcuna delle menzionate aggravanti, ineccepibile si palesa la decisione impugnata, nella parte in cui statuisce che, limitatamente all'estorsione, sanzionata con pena detentiva superiore, nel massimo, a venti anni di reclusione, il termine massimo di durata della custodia cautelare, pari a sei anni, non è ancora decorso e che, di conseguenza, sfornita di concreta rilevanza è la scadenza del termine relativo all'addebito associativo. 3. Al cospetto di un percorso argomentativo nitido e coerente, il ricorrente oppone obiezioni che, pur in parte pertinenti, non valgono a condurre a conclusione diversa da quella raggiunta dal Tribunale del riesame lucano. Da un canto, segnala che egli non risponde in vinculis del reato ascrittogli al capo S), ciò che, tuttavia, non giova alla sua causa, dovendosi comunque tenere conto del delitto di cui al capo L), in relazione al quale è, invece, tuttora vigente il titolo custodiale. Dall'altro, evidenzia che il giudice di merito, nel determinare la pena, ha preso le mosse dal delitto ex art. 416-bis cod. pen., che ha reputato più grave rispetto all'estorsione, così dimostrando, quantomeno implicitamente, di avere escluso almeno una delle contestate aggravanti ad effetto speciale. L'obiezione non coglie nel segno, perché imperniata su un postulato — la riqualificazione, in sentenza, del fatto estorsivo — che è palesemente smentito dal tenore della decisione, chiaro nel riconoscere la sussistenza di entrambe le contestate aggravanti. In questo contesto, il procedimento di determinazione del trattamento sanzionatorio seguito dal Tribunale di Matera risente dell'inesatta individuazione del reato più grave, imprecisione che, nell'ottica qui considerata, non sposta i termini della questione, il cui apprezzamento è, comunque, guidato dalla persistente sottoposizione di Poci a misura cautelare detentiva per reato, quello contestatogli al capo L), la cui pena edittale, calcolata in ossequio alle regole dettata all'art. 278 cod. proc. pen. ed a quanto emerso nel giudizio di primo grado, supera i venti anni di reclusione.4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per g
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