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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2023

ECLI:EU:T:2023:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0552_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Wan (CAMEL) (causa T‑552/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo CAMEL – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Mancata valutazione di elementi di prova prodotti»

1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti – Prassi decisionale dell’EUIPO successiva al procedimento – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v. punto 25)

2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 34, 35)

3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 2) (v. punto 64)

4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, artt. 10, § 3, e 19, § 1] (v. punti 69-72)

5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, artt. 10, § 3, e 19, § 1] (v. punto 88)

6. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1) (v. punto 105) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1548/2020-1) è annullata nella parte in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea per le «camicie». 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0552_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 1 o marzo 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – Wan (CAMEL) (causa T‑552/21) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo CAMEL – Elementi di prova prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 27, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 – Uso effettivo del marchio – Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 – Mancata valutazione di elementi di prova prodotti» 1. Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti – Prassi decisionale dell’EUIPO successiva al procedimento – Ricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3) (v. punto 25) 2. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di annullamento dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Prove presentate per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Limiti (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 2; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 4) (v. punti 34, 35) 3. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Controllo sulla legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso – Controllo della qualificazione giuridica data ai fatti della controversia (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 2) (v. punto 64) 4. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione – Onere di produrre elementi di prova concreti e obiettivi [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, artt. 10, § 3, e 19, § 1] (v. punti 69-72) 5. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Prova dell’uso – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 18, § 1, a), e 58, § 1, a); regolamento della Commissione 2018/625, artt. 10, § 3, e 19, § 1] (v. punto 88) 6. Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro la decisione di un organo dell’Ufficio che statuisce in primo grado e deferito alla commissione di ricorso – Continuità funzionale tra questi due organi – Esame del ricorso da parte della commissione di ricorso – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 71, § 1) (v. punto 105) Dispositivo 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 5 luglio 2021 (procedimento R 1548/2020-1) è annullata nella parte in cui ha mantenuto la registrazione del marchio dell’Unione europea per le «camicie». 2) L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], Inc. [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento dinanzi al Tribunale. 3) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale. ( 1 ) GU C 431 del 25.10.2021 .
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