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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 11697/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 8656– 201 7 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 567 /201 7 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 28/01/2017 R.G. n . 6497 /201 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 5 / 04 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] danni R.G.N.8656/2017 Cron.

Rep.

Ud.05/04/2023 CC dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva condannato l’Agenzia al pagamento della complessiva somma di € 35.983,57, a titolo di risarcimento del danno che era stato cagionato alla società, quale gestore del Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]), dal ritardo con il quale era stata trasmessa la documentazione relativa alla posizione dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];

2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che la condotta illecita, risalente al periodo 1990/1994, era addebitabile al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui organico erano inserite le Intendenze finanza che non avevano curato con tempestività la trasmissione degli atti, e,pertanto, la legittimazione passiva andava individuata in capo all’Agenzia, alla quale il d.lgs. n. 300/1999 aveva trasferito i rapporti giuridici, i poteri e le competenze del richiamato Dipartimento;

3. parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale il giudice d’appello ha rilevato che l’evento dannoso, consistito nell’aver subito una diminuzione patrimoniale a seguito dell’iniziativa giudiziale assunta dai dipendenti sopra indicati, si era verificato solo in date 20 ottobre e 10 dicembre 2004, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione non era decorso al momento della notifica dell’atto di citazione, risalente al 14 settembre 2006;

4. la Corte distrettuale ha anche escluso che l’Agenzia avesse fornito giustificazione del ritardo di circa tre anni con il quale la documentazione era stata trasmessa ed ha rilevato che l’appellante si era limitata adedurre che la tempistica era stata del tutto compatibile con l’evoluzione normativa e con la peculiarità della fattispecie;

5. ha ritenuto il motivo d’appello generico e non idoneo a confutare la sentenza impugnata che, con congrua e puntuale motivazione, aveva affermato la responsabilità dell’amministrazione;

6. per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 107/2001, del d.lgs. n. 300/1999 e dell’art. 111 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che le competenze delle Intendenze di Finanza, articolazioni periferiche del Ministero, siano state trasferite per effetto del d.lgs. n. 300/1999 all’Agenzia delle Entrate e con esse le posizioni giuridiche attive e passive sorte in epoca antecedente all’istituzione del nuovo ente; rileva che, in realtà, le Intendenze erano già state soppresse alla data del 1° gennaio 2001, epoca in cui le [OSCURATO:PERSONA] sono divenute «esecutive» ai sensi dell’art. 1 del d.M. 28 dicembre 2000 e,pertanto, nella fattispecie l’azione risarcitoria doveva essere propostanei confronti del solo Ministero;

2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2935 cod. civ. e addebita al giudice di appello di non avere considerato che era scontato l’esito del giudizio instaurato, nell’anno 2000 , dinanzi al Tar della Campania dai dipendenti Colace e Davide , i quali avevano chiesto gli interessi e la rivalutazione monetaria in relazione al tardivo pagamento dell’indennità di fine rapporto; la [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, non era tenuta ad attendere la formazione del giudicato per azionare la pretesa risarcitoria;

3. con il terzo motivo è dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2043 cod. civ., degli artt. 2696 e seguenti cod.civ., dei principi relativi alla ripartizione dell’onere probatorio; l’Agenzia sostiene che la Corte territoriale, contraddittoriamente,da un lato ha richiamato l’art. 1218 cod. civ., dall’altro ha rinviato per relationemad altra sentenza della stessa Corte d’appello che aveva qualificato extracontrattuale la responsabilità ed aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 cod. civ.; ribadisce che l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di detta responsabilità gravava sulla [OSCURATO:SOCIETA], che non l’aveva assolto;

4. infine con il quarto motivo è eccepita,ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. perché, a detta della ricorrente, la sentenza sarebbe «affetta da perplessità quanto alla confusione dei principi giuridici afferenti agli istituti della responsabilità aquiliana e contrattuale»;

5. il primo motivo è infondato per le ragioni già indicate da Cass. n. 23451/2018,che ha rigettato analogo ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2308/2016,richiamata nella motivazione della decisione qui impugnata; l’art. 57 del d.lgs. n. 300/1999 ha previsto che «Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali.

Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia»; l’Agenzia ricorrente, pur facendo leva sulla soppressione dell’Intendenza di Finanza già ad opera della legge n. 358/1991, non contesta che la trasmissione degli atti alla [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere disposta dal Dipartimento delle Entrate, del quale l’Intendenza di Finanza costituiva un’articolazione territoriale, e tanto basta per ritenere che, una volta istituita l’Agenzia dell’Entrate, i rapporti che facevano capo all’anzidetto Dipartimento siano stati alla stessa trasferiti;

6. infondato è anche il secondo motivo; il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento, richiamato dalla già citata Cass. n. 23451/2018, secondo cui ai fini della prescrizione dell'azione di danno occorre aver riguardo, non già all'epoca del compimento dell'azione illecita, bensì al momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni derivati da detta azione(cfr. fra le più recenti Cass. n. 24952/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), sicché correttamente ha individuato il dies a quo nel momento in cui, a seguito dell’accertamento giudiziale della responsabilità dell'amministrazione delle finanze per il ritardo nella liquidazione dei trattamenti dovuti, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costretta a corrispondere le somme indicate in sentenza ai dipendenti che avevano adito il TAR per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria;

7. il terzo motivo è inammissibile,perché sviluppa censure non specificamente riferibili alla motivazione della sentenza impugnata, della quale, inoltre, non coglie la duplice ratio decidendi; in nessuna parte della sentenza gravata è rinvenibile la qualificazione dell’azione in termini di responsabilità aquiliana né la stessa può essere desunta dal mero richiamo alla pronuncia n. 3208/2016 resa dalla stessa Corte territoriale in fattispecie analoga, atteso che non si è in presenza di un rinvio per relationem a tutte le argomentazioni della sentenza richiamata, avendo il giudice d’appello motivato su ogni singolo motivo di gravame; si aggiunga che, quanto alla prova della responsabilità, la Corte non si è limitata ad applicare l’art. 1218 cod. civ., ma ha anche evidenziato che il capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto provata detta responsabilità non era stato specificamente confutato dalla appellante, che si era limitata alla generica affermazione di una tempistica compatibile «con l’evoluzione normativa e con la peculiarità della fattispecie»; detta seconda ratio, di per sé sufficiente a sorreggere il decisum, non è stata censurata dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo;

7.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);

8. le considerazioni esposte nel punto che precede,quanto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, comportano anche il rigetto del quarto motivo, perché, una voltaescluso che la Corte territoriale abbia indifferentemente richiamato la responsabilità aquiliana e quella contrattuale, non sussiste la denunciata contraddittorietà della pronuncia;

9. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

10. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8656– 201 7 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ope legis in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N.12, presso gli uffici dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che la rappresenta e difende -controricorrente - avverso la sentenza n. 567 /201 7 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 28/01/2017 R.G. n . 6497 /201 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 5 / 04 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] danni R.G.N.8656/2017 Cron. Rep. Ud.05/04/2023 CC dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. ed aveva condannato l’Agenzia al pagamento della complessiva somma di € 35.983,57, a titolo di risarcimento del danno che era stato cagionato alla società, quale gestore del Fondo di Previdenza per il personale addetto alla gestione delle imposte di consumo (cosiddetto [OSCURATO:PERSONA]), dal ritardo con il quale era stata trasmessa la documentazione relativa alla posizione dei dipendenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte territoriale ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevando che la condotta illecita, risalente al periodo 1990/1994, era addebitabile al Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui organico erano inserite le Intendenze finanza che non avevano curato con tempestività la trasmissione degli atti, e,pertanto, la legittimazione passiva andava individuata in capo all’Agenzia, alla quale il d.lgs. n. 300/1999 aveva trasferito i rapporti giuridici, i poteri e le competenze del richiamato Dipartimento; 3. parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di prescrizione, in relazione alla quale il giudice d’appello ha rilevato che l’evento dannoso, consistito nell’aver subito una diminuzione patrimoniale a seguito dell’iniziativa giudiziale assunta dai dipendenti sopra indicati, si era verificato solo in date 20 ottobre e 10 dicembre 2004, con la conseguenza che il termine quinquennale di prescrizione non era decorso al momento della notifica dell’atto di citazione, risalente al 14 settembre 2006; 4. la Corte distrettuale ha anche escluso che l’Agenzia avesse fornito giustificazione del ritardo di circa tre anni con il quale la documentazione era stata trasmessa ed ha rilevato che l’appellante si era limitata adedurre che la tempistica era stata del tutto compatibile con l’evoluzione normativa e con la peculiarità della fattispecie; 5. ha ritenuto il motivo d’appello generico e non idoneo a confutare la sentenza impugnata che, con congrua e puntuale motivazione, aveva affermato la responsabilità dell’amministrazione; 6. per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi, ai quali ha resistito [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia,ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 107/2001, del d.lgs. n. 300/1999 e dell’art. 111 cod. proc. civ. e sostiene, in sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che le competenze delle Intendenze di Finanza, articolazioni periferiche del Ministero, siano state trasferite per effetto del d.lgs. n. 300/1999 all’Agenzia delle Entrate e con esse le posizioni giuridiche attive e passive sorte in epoca antecedente all’istituzione del nuovo ente; rileva che, in realtà, le Intendenze erano già state soppresse alla data del 1° gennaio 2001, epoca in cui le [OSCURATO:PERSONA] sono divenute «esecutive» ai sensi dell’art. 1 del d.M. 28 dicembre 2000 e,pertanto, nella fattispecie l’azione risarcitoria doveva essere propostanei confronti del solo Ministero; 2. con la seconda censura, ricondotta al vizio di cui al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2935 cod. civ. e addebita al giudice di appello di non avere considerato che era scontato l’esito del giudizio instaurato, nell’anno 2000 , dinanzi al Tar della Campania dai dipendenti Colace e Davide , i quali avevano chiesto gli interessi e la rivalutazione monetaria in relazione al tardivo pagamento dell’indennità di fine rapporto; la [OSCURATO:SOCIETA], pertanto, non era tenuta ad attendere la formazione del giudicato per azionare la pretesa risarcitoria; 3. con il terzo motivo è dedotta, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2043 cod. civ., degli artt. 2696 e seguenti cod.civ., dei principi relativi alla ripartizione dell’onere probatorio; l’Agenzia sostiene che la Corte territoriale, contraddittoriamente,da un lato ha richiamato l’art. 1218 cod. civ., dall’altro ha rinviato per relationemad altra sentenza della stessa Corte d’appello che aveva qualificato extracontrattuale la responsabilità ed aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 cod. civ.; ribadisce che l’onere probatorio in ordine alla sussistenza di detta responsabilità gravava sulla [OSCURATO:SOCIETA], che non l’aveva assolto; 4. infine con il quarto motivo è eccepita,ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ.,la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. perché, a detta della ricorrente, la sentenza sarebbe «affetta da perplessità quanto alla confusione dei principi giuridici afferenti agli istituti della responsabilità aquiliana e contrattuale»; 5. il primo motivo è infondato per le ragioni già indicate da Cass. n. 23451/2018,che ha rigettato analogo ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2308/2016,richiamata nella motivazione della decisione qui impugnata; l’art. 57 del d.lgs. n. 300/1999 ha previsto che «Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del ministero sono istituite l'agenzia delle entrate, l'agenzia delle dogane, e dei monopoli e l'agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia»; l’Agenzia ricorrente, pur facendo leva sulla soppressione dell’Intendenza di Finanza già ad opera della legge n. 358/1991, non contesta che la trasmissione degli atti alla [OSCURATO:SOCIETA] dovesse essere disposta dal Dipartimento delle Entrate, del quale l’Intendenza di Finanza costituiva un’articolazione territoriale, e tanto basta per ritenere che, una volta istituita l’Agenzia dell’Entrate, i rapporti che facevano capo all’anzidetto Dipartimento siano stati alla stessa trasferiti; 6. infondato è anche il secondo motivo; il giudice d’appello non si è discostato dall’orientamento, richiamato dalla già citata Cass. n. 23451/2018, secondo cui ai fini della prescrizione dell'azione di danno occorre aver riguardo, non già all'epoca del compimento dell'azione illecita, bensì al momento nel quale si sono manifestati all'esterno i danni derivati da detta azione(cfr. fra le più recenti Cass. n. 24952/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), sicché correttamente ha individuato il dies a quo nel momento in cui, a seguito dell’accertamento giudiziale della responsabilità dell'amministrazione delle finanze per il ritardo nella liquidazione dei trattamenti dovuti, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata costretta a corrispondere le somme indicate in sentenza ai dipendenti che avevano adito il TAR per la liquidazione degli interessi e della rivalutazione monetaria; 7. il terzo motivo è inammissibile,perché sviluppa censure non specificamente riferibili alla motivazione della sentenza impugnata, della quale, inoltre, non coglie la duplice ratio decidendi; in nessuna parte della sentenza gravata è rinvenibile la qualificazione dell’azione in termini di responsabilità aquiliana né la stessa può essere desunta dal mero richiamo alla pronuncia n. 3208/2016 resa dalla stessa Corte territoriale in fattispecie analoga, atteso che non si è in presenza di un rinvio per relationem a tutte le argomentazioni della sentenza richiamata, avendo il giudice d’appello motivato su ogni singolo motivo di gravame; si aggiunga che, quanto alla prova della responsabilità, la Corte non si è limitata ad applicare l’art. 1218 cod. civ., ma ha anche evidenziato che il capo della sentenza del Tribunale che aveva ritenuto provata detta responsabilità non era stato specificamente confutato dalla appellante, che si era limitata alla generica affermazione di una tempistica compatibile «con l’evoluzione normativa e con la peculiarità della fattispecie»; detta seconda ratio, di per sé sufficiente a sorreggere il decisum, non è stata censurata dalla ricorrente, con conseguente inammissibilità del motivo; 7.1. nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018); 8. le considerazioni esposte nel punto che precede,quanto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, comportano anche il rigetto del quarto motivo, perché, una voltaescluso che la Corte territoriale abbia indifferentemente richiamato la responsabilità aquiliana e quella contrattuale, non sussiste la denunciata contraddittorietà della pronuncia; 9. al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 10. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
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