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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 28862/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso confermava la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 494 c.p.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato (ribadito con memoria depositata il 19 maggio 2022), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'applicazione della contestata recidiva da parte del giudice di primo grado ed eccependo conseguentemente l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata.

3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi inammissibili, risultando in particolare non infondata la doglianza relativa all'effettiva considerazione da parte del giudice di primo grado della contestata recidiva reiterata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che dalla sentenza del Tribunale non è dato comprendere, come invece affermato apoditticamente dalla Corte territoriale, se la stessa recidiva sia stata o meno ritenuta in concreto dal giudice di primo grado.

In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275).

Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 83 d.l. n. 18/2020.

Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso confermava la condanna di D'[OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 494 c.p. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato (ribadito con memoria depositata il 19 maggio 2022), deducendo violazione di legge e vizi della motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'applicazione della contestata recidiva da parte del giudice di primo grado ed eccependo conseguentemente l'intervenuta prescrizione del reato anteriormente alla pronunzia della sentenza impugnata. 3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi inammissibili, risultando in particolare non infondata la doglianza relativa all'effettiva considerazione da parte del giudice di primo grado della contestata recidiva reiterata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che dalla sentenza del Tribunale non è dato comprendere, come invece affermato apoditticamente dalla Corte territoriale, se la stessa recidiva sia stata o meno ritenuta in concreto dal giudice di primo grado. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come nel frattempo sia decorso il termine di prescrizione relativo ai reati in contestazione, non risultando dagli atti periodi di sospensione in grado di impedire il perfezionamento della causa estintiva, anche tenuto conto del disposto di cui all'art. 83 d.l. n. 18/2020. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione. Così deciso in
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