Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:265
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0798
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 10 aprile 2025 (
1
)
Causa C‑798/23 [Abbottly] (
i
)
[OSCURATO:PERSONA] for Justice
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2002/584/GAI – Mandato d’arresto europeo – Articolo 4
bis
, paragrafo 1 – Motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Conversione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia in una pena detentiva»
I.
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
2
), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (
3
).
2.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Irlanda, di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione, in Lettonia, di una pena detentiva.
3.
Dall’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che ricorrano talune circostanze elencate in tale disposizione.
4.
[OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) chiede, in sostanza, alla Corte se la nozione di «processo terminato con la decisione», menzionata in detta disposizione, riguardi un procedimento mediante il quale un giudice può disporre, a causa della violazione delle condizioni cui è subordinata una pena accessoria di sorveglianza di polizia precedentemente inflitta, la conversione di tale pena in una pena detentiva di durata pari alla metà della durata della pena della sorveglianza di polizia non scontata.
5.
Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per le quali ritengo che a tale questione occorra rispondere in senso affermativo.
II.
Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali
6.
SH è stato condannato nel 2014 per due reati dalla Valmieras rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Valmiera, Lettonia) e dalla Jēkabpils rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Jēkabpils, Lettonia), le quali hanno irrogato, in ciascun caso, una pena detentiva e un periodo di sorveglianza di polizia. Il 27 ottobre 2015, tali pene sono state cumulate in una pena detentiva della durata complessiva di quattro anni e nove mesi, accompagnata da una pena accessoria di sorveglianza di polizia della durata di tre anni. Conformemente al diritto lettone, l’esecuzione di tale pena accessoria è iniziata a partire dal momento in cui la pena detentiva è stata scontata da SH.
7.
SH non ha rispettato l’obbligo, imposto nell’ambito della sorveglianza di polizia, di presentarsi al commissariato di polizia entro i tre giorni lavorativi successivi alla sua liberazione, pur essendo stato previamente informato del fatto che, in caso di inottemperanza, avrebbe rischiato di essere condannato a una sanzione amministrativa. Di conseguenza, l’11 e il 27 maggio 2020 SH è stato dichiarato dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale, Lettonia) colpevole di aver commesso un illecito amministrativo e condannato, a tale titolo, al pagamento di due ammende.
8.
In caso di due condanne per inosservanza delle disposizioni della sorveglianza di polizia nel corso dello stesso anno, il diritto lettone prevede la possibilità per il giudice competente di sostituire la pena accessoria che non è stata eseguita con una privazione della libertà, in ragione di un giorno di detenzione al posto di due giorni di sorveglianza di polizia restanti. Tale conversione della pena viene quindi effettuata sulla base di un rapporto fisso e predeterminato.
9.
Nel giugno 2020, il commissariato di polizia di Jēkabpils (Lettonia) ha chiesto alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) di convertire la misura della sorveglianza di polizia di SH, per il restante periodo da scontare, in una privazione della libertà.
10.
Il 25 giugno 2020, è stato inviato per posta raccomandata un atto di citazione presso il luogo di residenza ufficiale di SH a Jēkabpils. Tale atto di citazione non è stato ritirato ed è stato restituito al mittente il 31 luglio 2020.
11.
Il 19 agosto 2020, si è tenuta un’udienza dinanzi alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale), in assenza di SH. Lo stesso giorno, tale organo giurisdizionale ha emesso una decisione con la quale ha disposto che il periodo non ancora scontato della pena della sorveglianza di polizia di SH, vale a dire due anni e due giorni, fosse convertito in una pena detentiva di un anno e un giorno, conformemente al rapporto previsto dall’articolo 45, paragrafo 5, del Krimināllikums (codice penale) (in prosieguo: il «codice penale lettone»). Tale decisione è stata inviata a SH, ma è stata restituita al mittente in quanto non ritirata. La stessa non è stata neppure oggetto di appello da parte di SH.
12.
Il 26 febbraio 2021, è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di SH ai fini dell’esecuzione della pena detentiva irrogata il 19 agosto 2020 dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale).
13.
Con sentenza del 27 luglio 2022, la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, Irlanda) ha rifiutato la consegna di SH sulla base della trasposizione nel diritto irlandese dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
14.
Poiché la [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte) ha negato al [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Ministro della Giustizia e delle Pari opportunità, Irlanda) (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] for Justice») la possibilità di interporre appello avverso tale sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Appeal (Corte d’appello, Irlanda), quest’ultimo ha chiesto di poter proporre impugnazione avverso detta sentenza dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), il che è stato concesso il 19 gennaio 2023.
15.
Tale organo giurisdizionale tende a ritenere che il procedimento lettone che porta alla conversione della pena accessoria della sorveglianza di polizia in una privazione della libertà sia assimilabile alla revoca di una sospensione dell’esecuzione di una pena che, come risulta dalla sentenza del 22 dicembre 2017, Ardic (
4
), non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Infatti, il carattere coercitivo della sorveglianza di polizia potrebbe essere equiparato alle condizioni che vengono imposte sistematicamente nell’ambito della sospensione dell’esecuzione di una pena.
16.
A questo proposito, il giudice del rinvio rileva che da tale sentenza risulta che la nozione di «decisione», ai sensi di detta disposizione, non comprende una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà inflitta in precedenza, quale la revoca di una sospensione dell’esecuzione, a meno che tale decisione abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura o il
quantum
di detta pena e l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato, a tale riguardo, di un margine di discrezionalità (
5
).
17.
Orbene, tale giudice constata che, nel caso di specie, il periodo di sorveglianza di polizia è iniziato dal momento in cui la pena detentiva è stata scontata da SH. Non sarebbe stata adottata alcuna nuova decisione giudiziaria di modifica della natura e del
quantum
della pena detentiva precedentemente irrogata, dato che, in caso di violazione delle condizioni della sorveglianza di polizia, la durata della privazione della libertà che può essere irrogata è determinata da un calcolo aritmetico previsto dal diritto lettone. Pertanto, alla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) spettava soltanto decidere se imporre o meno una pena detentiva supplementare, poiché la durata di quest’ultima era determinata dalla legge.
18.
È per tale ragione che il giudice del rinvio ha ritenuto, in via provvisoria, che non occorresse rifiutare la consegna, per il motivo che la privazione della libertà disposta il 19 agosto 2020 non costituiva una nuova pena. Infatti, le condizioni e le modalità della privazione della libertà conseguente alle violazioni commesse da SH erano chiare e verificabili, e non comportavano una nuova decisione né una modifica della natura o del
quantum
della pena iniziale.
19.
Tuttavia, detto giudice nutre alcuni dubbi riguardo a tale soluzione.
20.
Infatti, esso osserva che la pena di cui trattasi nel procedimento principale differisce da quella in questione nella sentenza Ardic. Infatti, sebbene la prospettiva di un’ulteriore pena detentiva fosse insita nella condanna inflitta nel 2015, la sentenza emessa dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) non avrebbe semplicemente imposto al resistente di «scontare, parzialmente o se del caso integralmente, le pene privative della libertà che erano state fissate inizialmente» (
6
).
21.
Il giudice del rinvio rileva, a tale riguardo, che la pena detentiva inizialmente inflitta al resistente è stata scontata da quest’ultimo. Pertanto, si potrebbe ritenere che la pena inflittagli dalla Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) abbia comportato una modifica della natura o del
quantum
della pena irrogata in precedenza, consistente nella conversione di una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva supplementare.
22.
Inoltre, la Zemgales rajona tiesa (Tribunale distrettuale di Zemgale) avrebbe beneficiato di un margine di discrezionalità per quanto concerne la decisione di infliggere una siffatta pena a SH, pur non disponendo di alcun margine di discrezionalità riguardo alla sua durata. Di conseguenza, il giudice del rinvio afferma di non essere in grado di concludere che la risposta alla questione sollevata in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, nelle circostanze dell’impugnazione proposta dinanzi ad esso, si imponga con un’evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio.
23.
In tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, allorché la consegna della persona ricercata è chiesta al fine di eseguire una pena privativa della libertà inflitta a tale persona in seguito alla violazione delle condizioni di una pena della sorveglianza di polizia precedentemente pronunciata nei suoi confronti, in circostanze in cui l’autorità giurisdizionale che ha imposto detta pena privativa della libertà disponeva di un margine discrezionale quanto alla decisione se pronunciare o meno una pena privativa della libertà (ma non aveva alcun margine discrezionale quanto alla durata della pena, se inflitta), il procedimento che ha portato all’applicazione di [tale] pena privativa della libertà faccia parte del “processo terminato con la decisione” ai fini dell’articolo 4
bis
, paragrafo l, della decisione quadro [2002/584].
2)
Se la decisione di convertire la pena della sorveglianza di polizia in una pena privativa della libertà, nelle circostanze di cui alla questione sub 1) (…), sia una decisione che abbia avuto per oggetto o per effetto di modificare la natura e/o il
quantum
della pena inflitta in precedenza alla persona ricercata e, in particolare, la pena della sorveglianza di polizia che faceva parte della precedente pena inflitta a detta persona, cosicché detta decisione rientra nell’eccezione di cui al punto 77 della sentenza Ardic».
24.
[OSCURATO:PERSONA] for Justice, SH, il governo rumeno e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte e hanno partecipato all’udienza tenutasi il 9 gennaio 2025.
25.
Poiché l’avvocato di SH aveva informato la cancelleria della Corte che quest’ultimo era detenuto in Lettonia, la Corte, con decisione del suo presidente del 26 aprile 2024, ha inviato una richiesta di informazioni al giudice del rinvio, volta a stabilire se una risposta della Corte alla domanda di pronuncia pregiudiziale conservasse un’utilità ai fini della risoluzione della controversia principale.
26.
Con risposta del 10 maggio 2024, il giudice del rinvio ha confermato che SH era detenuto in Lettonia e che lo stesso è stato consegnato alle autorità lettoni in esecuzione di un mandato d’arresto europeo datato 17 febbraio 2021, ma ha dichiarato che, poiché SH non è stato consegnato in esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi nel procedimento principale e, pertanto, non era escluso che le autorità lettoni applicassero il meccanismo previsto all’articolo 27 della decisione quadro 2002/584 al fine di ottenere l’esecuzione della pena detentiva irrogata nei confronti di SH, una risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale rimaneva utile ai fini della risoluzione della controversia principale.
III.
Analisi
27.
Con le sue due questioni pregiudiziali, che a mio avviso è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, di dichiarare se l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che la nozione di «processo terminato con la decisione», menzionata in detta disposizione, riguarda un procedimento mediante il quale un giudice può disporre, a causa della violazione delle condizioni cui è subordinata una pena accessoria di sorveglianza di polizia precedentemente inflitta, la conversione di tale pena in una pena detentiva di durata pari alla metà della durata della pena della sorveglianza di polizia non scontata.
28.
Mentre il [OSCURATO:PERSONA] for Justice e il governo rumeno propongono di rispondere a tale interrogativo in senso negativo, sviluppando essenzialmente un ragionamento basato sulla sentenza Ardic, SH e la Commissione suggeriscono di rispondere a detto interrogativo in senso affermativo, discostandosi da tale sentenza.
29.
Condivido la tesi sostenuta da SH e dalla Commissione.
30.
Prima di esporre le ragioni per le quali ritengo che il procedimento conclusosi con una decisione giudiziaria che effettua la conversione di una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva costituisca un «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, occorre chiarire in cosa consista tale prima pena e a quali condizioni essa possa essere irrogata dal giudice competente.
31.
A questo proposito, occorre fare riferimento all’articolo 45 del codice penale lettone, intitolato «Sorveglianza di polizia», che era così formulato (
7
):
«1) La sorveglianza di polizia è una pena accessoria che un giudice può irrogare, come misura obbligatoria, al fine di vigilare sul comportamento della persona rilasciata da un luogo di privazione della libertà e di sottoporla alle limitazioni prescritte dall’autorità di polizia. (...)
2) La pena della sorveglianza di polizia è inflitta soltanto quando viene irrogata una pena detentiva, nei casi previsti dalla parte speciale della presente legge, per un periodo minimo di un anno e non superiore a tre anni.
(...)
4) Se una persona condannata commette un nuovo reato mentre sconta una pena accessoria, il tribunale sostituisce il periodo non scontato della pena accessoria con la privazione della libertà e determina la pena definitiva conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della presente legge.
5) Se una persona sottoposta a sorveglianza di polizia in forza di una sentenza del tribunale viola in malafede le disposizioni di tale misura, un tribunale può, su richiesta dell’autorità di polizia, sostituire il periodo non scontato di una pena accessoria con la privazione della libertà, convertendo due giorni di sorveglianza di polizia in un giorno di privazione della libertà.
6) Una violazione delle disposizioni della sorveglianza di polizia è commessa in malafede se, nell’arco di un anno, [la persona] è stata oggetto di due sanzioni amministrative per tale violazione».
32.
Nell’ambito della presente causa, è particolarmente rilevante l’articolo 45, paragrafo 5, del codice penale lettone, in quanto prevede la possibilità per il giudice competente, su richiesta dell’autorità di polizia competente, di convertire una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva in caso di violazione delle condizioni inerenti a tale prima pena commessa in malafede dalla persona condannata. Detta conversione viene quindi effettuata, per la durata della pena della sorveglianza di polizia ancora da scontare, sulla base di un rapporto legale fisso di un giorno di detenzione per due giorni di sorveglianza di polizia restanti.
33.
Al fine di dimostrare che una siffatta decisione di conversione di pena rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, occorre preliminarmente ricordare che, secondo giurisprudenza costante, tale decisione quadro è diretta, mediante l’istituzione di un sistema semplificato ed efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (
8
).
34.
Il principio del riconoscimento reciproco, che, secondo il considerando 6 della decisione quadro 2002/584, trova la sua prima concretizzazione nel mandato d’arresto europeo, previsto da tale decisione quadro, costituisce il «fondamento» della cooperazione giudiziaria in materia penale. Tale principio trova espressione all’articolo 1, paragrafo 2, di detta decisione quadro, il quale sancisce la regola secondo cui gli Stati membri sono tenuti a dare esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base a detto principio e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro (
9
).
35.
Ne consegue, da un lato, che le autorità giudiziarie dell’esecuzione possono rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo soltanto per motivi fondati sulla decisione quadro 2002/584, così come interpretata dalla Corte. D’altro lato, mentre l’esecuzione del mandato d’arresto europeo costituisce il principio, il rifiuto di esecuzione dello stesso è concepito come un’eccezione che deve essere interpretata restrittivamente (
10
).
36.
In particolare, l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 costituisce un’eccezione alla regola che impone all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente e deve, pertanto, essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (
11
).
37.
Dalla formulazione stessa dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 risulta che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha la facoltà di rifiutare di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che sono soddisfatte le condizioni enunciate, rispettivamente, alle lettere da a) a d) di tale disposizione (
12
).
38.
A questo proposito, va rilevato che detta disposizione limita in tal modo la possibilità di rifiutare l’esecuzione del mandato di arresto europeo stabilendo, in maniera dettagliata e uniforme, le condizioni alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo al quale l’interessato non è comparso personalmente non possono essere rifiutati (
13
).
39.
Di conseguenza, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione è tenuta a procedere all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione, in presenza di una delle circostanze previste all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584 (
14
).
40.
Infatti, in ciascuna delle situazioni di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’esecuzione del mandato d’arresto europeo non lede né i diritti della difesa dell’interessato né il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, quali sanciti dall’articolo 47 e dall’articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
15
).
41.
Tuttavia, prima di verificare la sussistenza di una delle circostanze di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, lettere a), b), c) o d), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve determinare se essa si trovi di fronte a una situazione in cui la persona ricercata non è comparsa personalmente al «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale disposizione.
42.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «processo terminato con la decisione», menzionata in detta disposizione, deve essere intesa come una nozione autonoma del diritto dell’Unione e interpretata in modo uniforme sul territorio di quest’ultima, indipendentemente dalle sue qualificazioni negli Stati membri (
16
). Tale nozione deve essere intesa nel senso che designa il procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (
17
).
43.
La Corte ha dichiarato che, nel caso in cui il procedimento abbia comportato vari gradi che hanno dato luogo a decisioni successive, almeno una delle quali sia stata pronunciata in contumacia, detta nozione riguarda il procedimento che ha condotto all’ultima di tali decisioni, a condizione che il giudice di cui trattasi abbia statuito in modo definitivo in merito alla colpevolezza dell’interessato e l’abbia condannato a una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito a un esame, tanto in fatto quanto in diritto, degli elementi a carico e a discarico, il che include, all’occorrenza, la presa in considerazione della situazione individuale del medesimo interessato (
18
).
44.
La Corte ha inoltre precisato che, sebbene non incida sulla dichiarazione di colpevolezza espressa in decisioni anteriori, un procedimento che dà luogo a una sentenza che irroga una pena cumulativa, che ha portato a una nuova determinazione dell’entità delle pene privative della libertà inflitte in precedenza, deve essere considerato nel senso che rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, quando accorda, a tale effetto, all’autorità competente un margine di discrezionalità e dà luogo a una decisione che statuisce definitivamente sulla pena (
19
).
45.
Per contro, come evidenziato dalla Corte nella sentenza Ardic, una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena privativa della libertà pronunciata anteriormente non costituisce una «decisione» ai sensi di tale articolo 4
bis
, paragrafo 1, a meno che essa incida sulla dichiarazione di colpevolezza o abbia per oggetto o per effetto di modificare la natura oppure il
quantum
di tale pena e l’autorità che l’ha emessa abbia beneficiato di un margine di discrezionalità al riguardo (
20
).
46.
Ne consegue che una decisione di revoca della sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà dovuta alla violazione, da parte dell’interessato, di una condizione oggettiva che accompagna tale sospensione, quale la commissione di un nuovo reato durante il periodo di prova, non rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo 4
bis
, paragrafo 1, poiché lascia invariata tale pena per quanto riguarda sia la natura sia il
quantum
(
21
).
47.
Inoltre, la Corte ha precisato che, poiché l’autorità incaricata di decidere su una tale revoca non è chiamata a riesaminare il merito della causa che ha dato luogo alla condanna penale, il fatto che tale autorità disponga di un margine di discrezionalità non è rilevante, fintanto che tale margine non le consenta di modificare il
quantum
o la natura della pena privativa della libertà, così come fissati dalla decisione di condanna definitiva della persona ricercata (
22
).
48.
Pertanto, la Corte ha adottato un’interpretazione restrittiva della nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Essa ha rilevato che una siffatta interpretazione di detta disposizione si concilia con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (
23
). Infatti, ai sensi di tale giurisprudenza, da un lato, le procedure relative alle modalità di esecuzione delle pene non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (
24
) e, dall’altro, le misure adottate da un giudice dopo la pronuncia di una pena definitiva o durante la sua esecuzione possono essere considerate «pene», ai sensi di tale Convenzione, solo se possono portare a una ridefinizione o a una modifica della portata della pena inizialmente inflitta (
25
).
49.
Sia il [OSCURATO:PERSONA] for Justice che il governo rumeno hanno sostenuto la tesi secondo cui la situazione di cui trattasi nel procedimento principale dovrebbe essere assimilata a quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Ardic. Adottare un’altra soluzione equivarrebbe, a loro avviso, a far prevalere la forma sulla sostanza, dato che la decisione di revocare la sospensione dell’esecuzione di una pena detentiva e la decisione di convertire una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva avrebbero un effetto equivalente.
50.
Non condivido tale tesi. Infatti, al pari di SH e della Commissione, ritengo che la situazione oggetto del procedimento principale debba essere distinta da quella che ha dato luogo a detta sentenza, per i seguenti motivi.
51.
In primo luogo
, per quanto riguarda la tutela di un diritto fondamentale quale il diritto a un equo processo, occorre esaminare con cautela gli argomenti che depongono a favore di un’estensione per analogia dell’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte a proposito di misure che, pur presentando taluni effetti comparabili, hanno natura diversa.
52.
Infatti, mi sembra importante sottolineare che l’interpretazione restrittiva che occorre adottare dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 non può occultare il fatto che il diritto dell’imputato di presenziare al processo costituisce un elemento essenziale dei diritti della difesa e, più in generale, riveste un’importanza capitale nel rispetto del diritto a un processo penale equo, sancito all’articolo 47, secondo e terzo comma, nonché all’articolo 48 della Carta (
26
).
53.
A tale riguardo, come la Corte ha sottolineato, la Corte EDU ha dichiarato che una condanna
in absentia
di una persona, per la quale non è stato dimostrato che aveva rinunciato al diritto di comparire e di difendersi o che aveva avuto l’intenzione di sottrarsi alla giustizia, senza possibilità di ottenere un nuovo giudizio, dopo essere stata ascoltata, sul merito dell’accusa, in fatto e in diritto, nei suoi confronti, costituisce un palese diniego di giustizia (
27
).
54.
Inoltre, per quanto riguarda la genesi e gli obiettivi dell’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584, la Corte ha già constatato che tale disposizione mira a garantire un livello elevato di tutela e a consentire all’autorità dell’esecuzione di procedere alla consegna dell’interessato nonostante la sua assenza nel processo terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i suoi diritti della difesa. Più in particolare, come risulta espressamente dall’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, letto alla luce dei considerando 1, 4, 8 e 15 di quest’ultima, tale articolo 4
bis
è stato inserito nella decisione quadro 2002/584 al fine di tutelare il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo penale avviato a suo carico, migliorando al contempo il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri (
28
). Come rilevato dalla Corte, il legislatore dell’Unione ha infatti deciso di attribuire a tale diritto un’importanza specifica (
29
).
55.
L’efficacia del meccanismo del mandato d’arresto europeo non deve quindi relegare in secondo piano la necessità di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale.
56.
In tale ottica, l’articolo 4
bis
della decisione quadro 2002/584 deve essere interpretato e applicato in modo conforme all’articolo 47, commi secondo e terzo, nonché all’articolo 48 della Carta che, come precisano le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (
30
), corrispondono all’articolo 6 della CEDU. Pertanto, la Corte deve sincerarsi che l’interpretazione da essa fornita dell’articolo 47, commi secondo e terzo, e dell’articolo 48 della Carta assicuri un livello di tutela che non si discosti da quello garantito dall’articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU (
31
).
57.
Orbene, a differenza delle questioni relative alle modalità di esecuzione o di applicazione di una pena, una decisione giudiziaria di condanna dell’interessato rientra nell’aspetto penale dell’articolo 6 della CEDU (
32
).
58.
A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte EDU risulta che le garanzie dell’articolo 6 della CEDU si applicano non soltanto alla dichiarazione di colpevolezza, ma anche alla determinazione della pena. Pertanto, il rispetto del carattere equo del processo implica il diritto, per l’interessato, di assistere ai dibattiti, considerate le conseguenze importanti che essi possono avere sul
quantum
della pena che gli sarà inflitta (
33
).
59.
Tenuto conto di tale giurisprudenza, occorre verificare se una decisione che, a prima vista, potrebbe considerarsi relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena non possa, in realtà, essere assimilata a una decisione recante una dichiarazione di colpevolezza o la determinazione della pena, nel qual caso dovrebbero essere applicate le garanzie di cui all’articolo 6 della CEDU.
60.
In secondo luogo
, occorre constatare che la decisione di cui trattasi nella presente causa riguarda una pena accessoria e non costituisce una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena detentiva precedentemente inflitta, a differenza della decisione in questione nella causa che ha dato luogo alla sentenza Ardic. Pertanto, la situazione di cui trattasi nel procedimento principale non è quella di una modalità di esecuzione di una pena detentiva che consenta alla persona condannata di scontare una siffatta pena al di fuori del carcere, con l’obbligo di rispettare una serie di condizioni.
61.
In terzo luogo
, il procedimento con cui il giudice competente è adito dall’autorità di polizia ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 5, del codice penale lettone si inserisce nell’ambito della fase di esecuzione della pena accessoria della sorveglianza di polizia, fase che inizia dopo che la pena detentiva è stata scontata.
62.
Con tale procedimento, il giudice competente è chiamato a decidere se, a causa di una violazione da parte della persona condannata delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia, la durata non scontata di tale pena debba essere sostituita con una pena detentiva, in ragione di un giorno di detenzione al posto di due giorni di sorveglianza di polizia restanti.
63.
Contrariamente alla conclusione cui è giunta la Corte nella sentenza Ardic, una siffatta decisione, a mio avviso, non può essere considerata una decisione relativa all’esecuzione o all’applicazione della pena della sorveglianza di polizia, che, in quanto tale, sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
64.
Infatti, il procedimento con il quale il giudice competente può decidere di sostituire la pena della sorveglianza di polizia con una pena detentiva equivale all’irrogazione di una nuova pena la cui natura è diversa da quella della pena inizialmente stabilita.
65.
Tale nuova pena può essere irrogata da detto giudice qualora esso ritenga che la violazione da parte della persona condannata delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia lo giustifichi. La pena detentiva eventualmente irrogata ha quindi lo scopo di reprimere non già il reato iniziale che ha dato luogo all’irrogazione, quale pena accessoria, della pena della sorveglianza di polizia, bensì le specifiche violazioni delle condizioni inerenti a quest’ultima pena. Detto giudice deve quindi decidere, dopo un esame della situazione di tale persona, se tali violazioni giustifichino o meno la trasformazione di una mera sorveglianza di polizia in una privazione della libertà.
66.
Pertanto, ritengo che la decisione di conversione della pena di cui trattasi nel procedimento principale rientri più nella categoria delle decisioni recanti una dichiarazione di colpevolezza o la determinazione di una pena che in quella delle decisioni relative alle modalità di esecuzione di una pena. Una siffatta decisione dovrebbe quindi rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.
67.
Di conseguenza, a mio avviso, occorre ritenere che il procedimento che ha portato il giudice competente a convertire, in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 5, del codice penale lettone, la pena della sorveglianza di polizia in una pena detentiva debba essere assimilato a un procedimento che ha condotto alla decisione giudiziaria recante la condanna definitiva della persona di cui è chiesta la consegna nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo (
34
). Ne consegue che la nozione di «processo terminato con la decisione», di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, comprende un procedimento come quello che si è concluso con la decisione di conversione della pena di cui trattasi nel procedimento principale.
68.
È vero che, come la Corte EDU ha più volte dichiarato, la distinzione tra una misura che costituisce una pena e una misura relativa all’esecuzione o all’applicazione di una pena non è sempre netta nella pratica (
35
). Ciò è ben illustrato dalla situazione di cui trattasi nel procedimento principale, dato che, come ho già osservato, la decisione del giudice competente interviene nell’ambito della fase di esecuzione di una pena accessoria di sorveglianza di polizia.
69.
Ciò premesso, anche se si considera che la decisione di conversione di pena di cui trattasi nel procedimento principale, in ragione del suo carattere ibrido, costituisce una modalità di esecuzione della pena della sorveglianza di polizia, occorre constatare, da un lato, che tale decisione ha l’effetto di modificare la natura stessa di detta pena e, dall’altro, che il giudice che l’ha emessa ha beneficiato di un margine di discrezionalità per decidere in merito a tale modifica. In applicazione della giurisprudenza della Corte, il verificarsi di tali due condizioni consente di ritenere che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione si trovi di fronte a una «decisione», ai sensi dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 (
36
). Tale constatazione rafforza, a mio avviso, l’idea secondo cui un’applicazione per analogia della conclusione alla quale la Corte è giunta nella sua sentenza Ardic dovrebbe comunque essere esclusa.
70.
A questo proposito, occorre sottolineare che, sebbene la violazione di talune condizioni comporti il ritorno in carcere tanto nella situazione oggetto di detta sentenza quanto in quella di cui trattasi nel procedimento principale, esistono tuttavia varie differenze tra tali due situazioni.
71.
Infatti, nella situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Ardic, è la pena detentiva irrogata inizialmente a dover essere scontata a causa della revoca della sospensione (
37
), pena che rimane immutata per quanto riguarda sia la sua natura che la sua entità (
38
). Tale revoca riattiva quindi una pena che è stata definitivamente fissata al momento della condanna, anche se essa è stata in seguito sospesa condizionalmente (
39
). Al contrario, nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, la violazione delle condizioni inerenti alla pena accessoria della sorveglianza di polizia dà luogo, se il giudice competente decide in tal senso, all’irrogazione di una nuova pena detentiva che sostituisce la pena accessoria inizialmente irrogata. Non è quindi la pena detentiva iniziale, che è stata interamente scontata, ad essere riattivata. Il fondamento della privazione della libertà non è il reato iniziale, bensì la violazione reiterata delle condizioni della sorveglianza di polizia, violazione che costituisce, nel diritto lettone, un illecito amministrativo.
72.
È incontestabile che la pena accessoria che è stata irrogata inizialmente cambia quindi natura. In particolare, ritengo importante sottolineare che la conversione di una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva comporta la trasformazione di una misura la cui finalità sembra essere principalmente preventiva (
40
) in una misura avente uno scopo repressivo. Infatti, la sorveglianza di polizia dopo la scarcerazione non persegue un siffatto scopo, ma mira ad evitare il rischio di recidiva e a favorire il reinserimento della persona rilasciata assicurando che la stessa si comporti in modo corretto.
73.
A questo proposito, rilevo che la Corte EDU ha già dichiarato che una misura di sorveglianza speciale da parte della polizia «non può essere paragonata a una pena poiché essa mira ad impedire la commissione di reati; il relativo procedimento non verte quindi sulla “fondatezza” di un’“accusa penale”», ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU (
41
).
74.
Inoltre, la Corte EDU ha dichiarato, a proposito di una misura di sottoposizione di una persona a sorveglianza amministrativa, in collegamento con una condanna penale e a seguito di quest’ultima, che una siffatta misura non costituiva una «pena», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della CEDU, in quanto l’obiettivo principale di tale misura consisteva nell’impedire la recidiva, il che le conferiva un carattere preventivo piuttosto che repressivo (
42
).
75.
Aggiungo che, sebbene la sorveglianza di polizia sia qualificata come «pena accessoria» nel diritto lettone, ciò non esclude affatto che essa possa essere considerata una misura di sicurezza. A tale riguardo, la Corte EDU ha già dichiarato che «uno stesso tipo di misura può essere qualificato come pena supplementare in uno Stato e come misura di sicurezza in un altro» (
43
).
76.
Inoltre, occorre sottolineare che, nel caso di specie, il giudice competente dispone, nell’ambito di un procedimento giudiziario distinto da quello che ha dato luogo alla condanna iniziale, di un margine di discrezionalità quanto all’eventuale conversione della pena della sorveglianza di polizia in una pena detentiva. A differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza Ardic, nella quale il potere di cui disponeva l’autorità giudiziaria quanto alla revoca della sospensione riguardava non già la determinazione della pena, bensì la sua esecuzione (
44
), il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice competente nella presente causa verte sulla questione se la violazione delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia sia sufficientemente grave da giustificare la conversione di tale pena in una privazione della libertà. Ciò equivale a stabilire se debba essere irrogata una nuova pena di natura diversa. In particolare, tale margine di discrezionalità può consentire a detto giudice di tenere conto della situazione o della personalità dell’interessato, oppure di circostanze che consentano di spiegare la violazione, da parte di quest’ultimo, delle condizioni inerenti alla sorveglianza di polizia (
45
).
77.
È ben vero che tale possibilità di conversione della pena è prevista dalla legge, la quale fissa il
quantum
della pena detentiva che il giudice competente può irrogare, sulla base di un rapporto legale fisso di un giorno di privazione della libertà per due giorni di sorveglianza di polizia rimanenti. Resta però il fatto che tale giudice dispone di un margine di discrezionalità quanto alla decisione stessa di effettuare detta conversione.
78.
Sempre sotto il profilo del margine di discrezionalità di cui dispone il giudice competente, ricordo che la Corte ha dichiarato, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia), che la nozione di «processo terminato con la decisione», di cui all’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, riguarda una sentenza che irroga una pena cumulativa, qualora il procedimento che ha portato a tale sentenza comporti un margine di discrezionalità nella determinazione dell’entità di tale pena cumulativa (
46
). Come SH ha giustamente sottolineato in udienza, sarebbe paradossale adottare una soluzione diversa quando, come nella presente causa, il margine di discrezionalità di cui dispone il giudice competente riguarda la natura stessa della pena che l’interessato dovrà scontare al termine del procedimento in questione, vale a dire il mantenimento della sorveglianza di polizia per il periodo ancora da scontare o la conversione di tale sorveglianza in una nuova pena detentiva sulla base del
quantum
stabilito dalla legge.
79.
Un ultimo elemento distingue la situazione di cui trattasi nel procedimento principale da quella oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Ardic. Infatti, in quest’ultima, è la sentenza iniziale di condanna a costituire la sentenza esecutiva alla base del mandato d’arresto europeo. Pertanto, la revoca della sospensione condizionale non implica una nuova decisione relativa alla determinazione della pena, che costituisca il fondamento del mandato d’arresto europeo (
47
). Ciò non vale nella situazione di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale è la nuova decisione che irroga una pena detentiva in sostituzione della pena della sorveglianza di polizia ad essere stata determinante per l’emissione del mandato d’arresto europeo e a costituire il fondamento di quest’ultimo (
48
).
80.
Tenuto conto di tutti questi elementi, ritengo che, quando una decisione giudiziaria non si limita all’esecuzione o all’applicazione di una pena inflitta in precedenza, ma modifica la natura o il
quantum
di tale pena, avendo il giudice competente beneficiato di un margine di discrezionalità a tale riguardo, occorre far rientrare una siffatta decisione nell’ambito di applicazione dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, affinché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa verificare l’eventuale sussistenza di una delle circostanze di cui alle lettere a), b), c) o d) della disposizione in parola. Nel caso di specie, il «processo terminato con la decisione», ai sensi di tale articolo 4
bis
, paragrafo 1, e che ha dato luogo all’irrogazione della pena detentiva, è quindi quello che ha portato alla decisione di conversione di pena del 19 agosto 2020.
81.
Di conseguenza, la persona interessata, nella fase del procedimento avente ad oggetto la decisione sull’eventuale conversione di una pena di sorveglianza di polizia in una pena detentiva, deve poter esercitare pienamente i suoi diritti della difesa, in modo da far valere in maniera efficace il suo punto di vista ed esercitare così un’influenza sulla decisione finale che potrebbe comportare la privazione della sua libertà individuale (
49
). In particolare, tale persona deve poter far valere gli elementi di fatto e di diritto che potrebbero indurre il giudice competente a decidere di non effettuare una siffatta conversione di pena.
82.
A mio avviso, il fatto che una decisione di conversione della pena sia prevedibile, in base all’articolo 45, paragrafi 5 e 6, del codice penale lettone, sin dall’irrogazione della pena accessoria della sorveglianza di polizia, in caso di violazione delle condizioni inerenti a tale pena, è irrilevante ai fini della qualificazione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Infatti, tale prevedibilità è conforme al principio di legalità dei reati e delle pene. È tipico di qualsiasi pena avente una base legale il fatto di essere prevedibile in caso di commissione di un reato. Ciò non toglie che la persona che può essere condannata a una siffatta pena debba poter influenzare la decisione del giudice comparendo personalmente al suo processo.
83.
Ciò che rileva, ai fini di detta qualificazione, è che il procedimento relativo alla conversione della pena possa condurre a una privazione della libertà che, sebbene fosse prevedibile come possibilità in caso di violazione delle condizioni inerenti alla pena della sorveglianza di polizia, non faceva parte, in quanto tale, della condanna iniziale e richiede quindi la pronuncia di una nuova condanna che si sostituisca alla prima.
IV.
Conclusione
84.
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Irlanda) nel modo seguente:
L’articolo 4
bis
, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, letto alla luce degli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
la nozione di «processo terminato con la decisione», menzionata in detta disposizione, riguarda un procedimento mediante il quale un giudice può disporre, a causa del mancato rispetto delle condizioni afferenti ad una pena accessoria di sorveglianza di polizia precedentemente inflitta, la conversione di tale pena in una pena detentiva di durata pari alla metà della durata della pena della sorveglianza di polizia non scontata.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
)
GU 2002, L 190, pag. 1
.
(
3
)
GU 2009, L 81, pag. 24
; in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584».
(
4
) C‑571/17 PPU; in prosieguo: la «sentenza Ardic,
EU:C:2017:1026
.
(
5
) V. sentenza Ardic (punto 77).
(
6
) V. sentenza Ardic (punto 80).
(
7
) Tale articolo è stato abrogato da una legge dell’8 luglio 2011, con effetto, conformemente alle disposizioni transitorie della stessa, dal 1
o
gennaio 2015. La pena della sorveglianza della polizia è stata sostituita da quella della sorveglianza nell’ambito della sospensione condizionale.
(
8
) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
35
e giurisprudenza citata).
(
9
) V., in particolare, sentenze del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
36
e giurisprudenza citata), e del 21 dicembre 2023, G.K. e a. (Procura europea) (
C‑281/22
,
EU:C:2023:1018
, punto
59
e giurisprudenza citata).
(
10
) V., in particolare, sentenze del 21 dicembre 2023, GN (Motivo di rifiuto fondato sull’interesse superiore del minore) (
C‑261/22
,
EU:C:2023:1017
, punto
37
e giurisprudenza citata), e del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) [C‑396/22; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia),
EU:C:2023:1029
, punto
36
e giurisprudenza citata].
(
11
) V. sentenza del 23 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) [C‑514/21 e C‑515/21; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione),
EU:C:2023:235
, punto
55
], e ordinanza del 20 settembre 2024, Anacco (C‑504/24 PPU; in prosieguo: l’«ordinanza Anacco,
EU:C:2024:779
, punto
42
).
(
12
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 48 e giurisprudenza citata) e ordinanza Anacco (punto 43).
(
13
) V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punti 49 e 71 nonché giurisprudenza citata) e [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 37 e giurisprudenza citata) nonché ordinanza Anacco (punto 44).
(
14
) V., in particolare, sentenze del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑416/20 PPU
,
EU:C:2020:1042
, punto
41
), e [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 40 e giurisprudenza citata) nonché ordinanza Anacco (punto 45).
(
15
) In prosieguo: la «Carta». V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 73 e giurisprudenza citata). La Corte ha constatato che l’adozione della decisione quadro 2009/299, la quale ha inserito l’articolo 4
bis
, paragrafo 1, nella decisione quadro 2002/584, mirava a rimediare alle difficoltà del riconoscimento reciproco delle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al suo processo, che derivano dall’esistenza, negli Stati membri, di differenze nella tutela dei diritti fondamentali. A tal fine, detta decisione quadro procede a un’armonizzazione delle condizioni di esecuzione di un mandato d’arresto europeo in caso di condanna in contumacia, che riflette il consenso raggiunto dagli Stati membri nel loro insieme a proposito della portata da attribuire, ai sensi del diritto dell’Unione, ai diritti processuali di cui godono le persone condannate in contumacia raggiunte da un mandato d’arresto europeo: v., in particolare, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (
C‑399/11
,
EU:C:2013:107
, punto
62
), e ordinanza Anacco (punto 58).
(
16
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 26 e giurisprudenza citata) e sentenza del 21 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (C‑397/22; in prosieguo: la «sentenza LM,
EU:C:2023:1030
, punto
43
e giurisprudenza citata).
(
17
) V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 27 e giurisprudenza citata) e LM (punto 44 e giurisprudenza citata).
(
18
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 28 e giurisprudenza citata).
(
19
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punti 29 e 32 nonché giurisprudenza citata).
(
20
) V. sentenza Ardic (punti 77 e 88). V., inoltre, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 53).
(
21
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 53 e giurisprudenza citata). In questa sentenza, la Corte ha precisato che, qualora la sospensione dell’esecuzione di una pena privativa della libertà sia revocata, per effetto di una nuova condanna penale, e sia emesso un mandato d’arresto europeo ai fini dell’esecuzione di tale pena, detta condanna penale, pronunciata in contumacia, costituisce una «decisione» nel senso di cui alla citata disposizione. Ciò non si verifica nel caso della decisione che revoca la sospensione dell’esecuzione di detta pena (punto 68).
(
22
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 54 e giurisprudenza citata).
(
23
) In prosieguo: la «Corte EDU».
(
24
) Firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU».
(
25
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 58 e giurisprudenza della Corte EDU citata).
(
26
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 60 e giurisprudenza citata).
(
27
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 61 e giurisprudenza della Corte EDU citata).
(
28
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 50 e giurisprudenza citata) e ordinanza Anacco (punto 48).
(
29
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 64).
(
30
)
GU 2007, C 303, pag. 17
.
(
31
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 51 e giurisprudenza citata) e ordinanza Anacco (punto 56).
(
32
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 59 e giurisprudenza citata).
(
33
) V. sentenza del 10 agosto 2017, Zdziaszek (
C‑271/17 PPU
,
EU:C:2017:629
, punto
87
e giurisprudenza della Corte EDU citata).
(
34
) V., in particolare, sentenze [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 27 e giurisprudenza citata) e LM (punto 44 e giurisprudenza citata).
(
35
) V., in particolare, sentenza della Corte EDU del 10 novembre 2022, Kupinskyy c. Ucraina (CE:ECHR:2022:1110JUD000508418, § 49 e giurisprudenza citata). Rinvio altresì alla sentenza del 3 aprile 2025, Alchaster II (
C‑743/24
,
EU:C:2025:230
), in cui la Corte, relativamente alla modifica di un regime di liberazione condizionale instaurato posteriormente alla presunta commissione del reato per il quale la persona richiesta è sottoposta a procedimento penale e al fine di interpretare l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta, ha indicato che occorre, per pronunciarsi sulla questione se una misura verta unicamente sulle modalità di esecuzione della pena o incida al contrario sulla portata della stessa, verificare in ogni singolo caso ciò che la «pena» inflitta o comminata comportasse realmente nel diritto interno all’epoca di cui si trattava o, in altri termini, quale fosse la sua natura intrinseca (punto 26 e giurisprudenza citata).
(
36
) V., in particolare, sentenze Ardic (punto 77) e [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 53).
(
37
) V. sentenza Ardic, nella quale la Corte ha dichiarato che le decisioni di revoca della sospensione hanno il solo effetto di far sì che l’interessato debba scontare tutt’al più la parte restante della pena quale gli era stata inflitta inizialmente. Qualora la sospensione sia revocata integralmente, la condanna produce nuovamente tutti i suoi effetti e la determinazione del
quantum
della pena che resta da scontare scaturisce da un’operazione puramente aritmetica, in quanto il numero di giorni di detenzione già scontati viene semplicemente detratto dalla pena totale quale inflitta dalla sentenza definitiva di condanna (punto 81).
(
38
) V. sentenza Ardic (punto 82).
(
39
) V. conclusioni dell’avvocato generale Bobek nella causa Ardic (
C‑571/17 PPU
,
EU:C:2017:1013
, paragrafo
71
). Pertanto, in tale situazione, una pena detentiva è già stata irrogata ed è stata in seguito sospesa per la durata residua, ragion per cui la revoca di tale sospensione si limita a ripristinare una pena detentiva precedentemente irrogata.
(
40
) Tale dimensione preventiva della sorveglianza di polizia è stata evidenziata da SH e dalla Commissione in udienza.
(
41
) V. sentenza della Corte EDU del 22 febbraio 1994, Raimondo c. Italia (CE:ECHR:1994:0222JUD001295487, § 43). V., inoltre, sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (CE:ECHR:2017:0223JUD004339509, § 143).
(
42
) V. sentenza della Corte EDU del 19 gennaio 2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, §§ da 70 a 82).
(
43
) V. sentenze della Corte EDU del 17 dicembre 2009, M. c. Germania (CE:ECHR:2009:1217JUD001935904, § 74), e del 19 gennaio 2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 75). Come rilevato dalla Corte EDU in tali due sentenze, la «supervisione della condotta di un individuo dopo la sua liberazione, ad esempio, è considerata una pena supplementare negli articoli 131-36-1 e seguenti del codice penale francese e una misura di sicurezza negli articoli 215 e 228 del codice penale italiano».
(
44
) V. sentenza Ardic, nella quale la Corte ha dichiarato che il giudice competente doveva soltanto determinare se la circostanza che il condannato non avesse rispettato le condizioni alle quali era subordinata la sospensione dell’esecuzione delle pene detentive giustificasse il fatto che quest’ultimo fosse effettivamente tenuto a scontare, in parte o addirittura integralmente, le pene detentive che erano state fissate inizialmente e la cui esecuzione era stata, in seguito, parzialmente sospesa. Di conseguenza, sebbene detto giudice abbia beneficiato, a questo proposito, di un margine di discrezionalità, tale margine ha riguardato non già l’entità o la natura delle pene inflitte all’interessato, ma soltanto la questione se le sospensioni dovessero essere revocate o potessero essere mantenute, se del caso accompagnate da ulteriori condizioni (punto 80).
(
45
) V., per analogia, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Condanna in contumacia) (punto 31 e giurisprudenza citata). V., inoltre, per quanto riguarda l’articolo 6 della CEDU, sentenza della Corte EDU del 28 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Russia (CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 26) e, per quanto concerne l’articolo 7 della CEDU, sentenza della Corte EDU del 19 gennaio 2021, Timofeyev e Postupkin c. Russia (CE:ECHR:2021:0119JUD004543114, § 79).
(
46
) V. punti 33 e 34 di tale sentenza.
(
47
) V. sentenza Ardic, nella quale la Corte ha sottolineato che le decisioni di revoca della sospensione dell’esecuzione di pene detentive inflitte in precedenza, come quelle in questione nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, non hanno inciso né sulla natura, né sul
quantum
delle pene detentive inflitte dalle sentenze anteriori di condanna definitiva dell’interessato, le quali costituivano il fondamento del mandato d’arresto europeo di cui le autorità tedesche chiedevano l’esecuzione nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 78).
(
48
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] for Justice and Equality (Revoca della sospensione) (punto 67).
(
49
) V., in particolare, sentenza LM (punto 46 e giurisprudenza citata). La Corte ha precisato che l’esito a cui conduce tale procedimento è irrilevante in tale contesto.