CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01370/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 29 maggio 2018 del Tribunale di Napoli che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesione personale, violenza privata e danneggiamento commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'ha condannata alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidare separatamente, in favore della parte civile. A [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere, alla guida della sua automobile, percorrendo una strada molto stretta, costretto [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva imboccato la medesima strada e stava procedendo in senso contrario al suo, a mutare direzione e a procedere in retromarcia, tamponando ripetutamente la vettura della Capuano con la propria ed in tal modo cagionando alla Capuano lesioni personali e danneggiando l'autovettura di questa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 522, comma 2, cod. proc. pen. e la illogicità della motivazione con la quale è stata rigettata l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per effetto dell'omessa notifica al difensore dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione al delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 517 e 522 cod. proc. pen. ed in particolare che la Corte di appello abbia ritenuto il fatto commesso con violenza alla persona sebbene tale aggravante non fosse stata contestata. Con l'atto di appello si era dedotto che il delitto di danneggiamento non aggravato da violenza alla persona era stato abrogato; difatti, il delitto non era stato contestato come aggravato e nemmeno tale aggravante era stata ritenuta applicabile dal Tribunale, come emergeva dal calcolo della pena; la Corte territoriale aveva, tuttavia, replicato che il danneggiamento non poteva ritenersi depenalizzato, perché aggravato dalla violenza alla persona, in tal modo applicando in grado di appello un'aggravante mai contestata. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole, in relazione al delitto di danneggiamento, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., della violazione dell'art. 2, quarto comma, cod. pen.. Evidenzia che l'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, nel riformulare l'art. 635 cod. pen., ha attribuito rilevanza penale al danneggiamento doloso solo in talune ipotesi e la Corte di appello doveva applicare le più recenti disposizioni perché più favorevoli all'imputata. 2.4. Con il quarto motivo la ricorrente si duole dell'apparenza della motivazione in relazione ai motivi di appello secondo e terzo. Con l'atto di appello si era dedotto che la persona offesa era stata esaminata quale imputata di reato connesso o collegato a quello per il quale si stava procedendo e, pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., le sue dichiarazioni potevano valere come prova dei fatti solo se riscontrate.Sul punto la Corte di appello si era limitata ad affermare che le dichiarazioni erano logiche, lineari e coerenti e riscontrate dal referto medico in atti, senza esplicitare le ragioni per le quali il contenuto del referto medico accrediterebbe il racconto della persona offesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile laddove la ricorrente si duole della illogicità della motivazione. Deve, infatti, osservarsi, in tema di ricorso per cassazione, che qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che non incorre nel vizio del difetto di motivazione la sentenza di appello che non motivi le ragioni del rigetto di un motivo afferente ad una asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515). Nel caso di specie, la dedotta violazione processuale non sussiste. Difatti, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia in data 26 giugno 2014 nominato difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del presente procedimento, atteso che nel verbale di nomina del difensore di fiducia e di elezione di domicilio redatto in pari data si fa riferimento ad una comunicazione di notizia di reato del 26 giugno 2014 che non si rinviene nel fascicolo processuale e nemmeno vengono descritti i fatti cui essa si riferisce. Né il difensore ha prodotto copia della comunicazione della notizia di reato per dimostrare che essa si riferiva ai fatti per i quali si procede in questa sede. Deve, pertanto, ritenersi che tale nomina, così come l'elezione di domicilio, attengano ad altro procedimento penale e che, pertanto, l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen sia stato correttamente notificato al difensore di ufficio, in quanto al momento della sua emissione l'odierna imputata non risultava ancora assistita dal difensore di fiducia. Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo di ricorso laddove si lamenta la violazione processuale. 1/4.1 2. Il 0,1,41ito motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Ne consegue che il motivo di ricorso è manifestamente infondato laddove si afferma che la sentenza di secondo grado non chiarisce perché il contenuto del referto medico avvalora il racconto della persona offesa, atteso che nella sentenza di primo grado si afferma che da esso emerge che la figlia della Capuano era in stato di agitazione in conseguenza dell'accaduto. 3. Manifestamente infondati sono pure il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati unitariamente. Il reato di danneggiamento è stato contestato come aggravato dalla violenza alla persona, considerato che nel capo di imputazione si afferma chiaramente che sono state contestualmente cagionate con dolo lesioni alla persona offesa. La sentenza di condanna di primo grado è stata pronunciata in data 29 maggio 2018, quando era già entrato in vigore l'art. 2, comma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, che, nel riformulare l'art. 635 cod. pen. ha previsto che il danneggiamento doloso assuma rilevanza penale solo in alcune ipotesi, tra le quali quella in cui esso avvenga con violenza alla persona. In particolare, per effetto della riformulazione dell'art. 635 cod. pen. la violenza alla persona non è più una circostanza aggravante, ma elemento costitutivo di una delle varie ipotesi di danneggiamento previste quale reato dal novello art. 635 cod. pen.. Ne deriva che non ha alcun rilievo che il Tribunale non abbia menzionato l'aggravante della violenza alla persona o non abbia applicato, nel calcolo del trattamento sanzionatorio, il relativo aumento di pena. Assume, invece, rilievo la circostanza che il Tribunale, applicando l'art. 635 cod. pen. nel testo attualmente in vigore, abbia, nell'affermare la sussistenza del delitto, evidenziato (alle prime righe di pag. 4 della sentenza di primo grado) che la condotta è stata attuata esercitando violenza verso la persona offesa e con minaccia. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00 La ricorrente, risultata soccombente, deve, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., anche essere condannata alla rifusione in favore della parte civile delle spese processuali che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.500