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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2024

Cassazione n. 09233/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell'interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l'istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di [OSCURATO:PERSONA] e Carinola.

Rilevato che i due motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (nullità dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen.; nullità dell'ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione), articolano doglianze con riferimento alla parte dell'ordinanza relativa ai due istituti per i quali è stata ritenuta operante la preclusione del giudicato esecutivo, con riferimento ai periodi di detenzione sofferti presso gli istituti di Carinola e [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che i predetti motivi di ricorso sono inammissibili perché si limitano a censurare, peraltro in forma generica, la mancata valutazione di dati di fatto, neppure presentati come novità rispetto alle precedenti istanze esaminate e respinte, omettendo così di confrontarsi con la motivazione posta alla base provvedimento impugnato, la quale non risulta mancante e che, in questa sede, non può essere valutata nella sua logicità, come richiesto dal ricorrente, essendo il ricorso per cassazione proponibile per la sola violazione di legge ai sensi dell'art. 35 -ter, comma 4-bis, Ord. pen.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 29 marzo 2023 con la quale il Magistrato di sorveglianza di Livorno respingeva il reclamo dell'interessato, ex art. 35-ter Ord. pen., con riguardo al periodo trascorso presso l'istituto di Livorno, mentre lo dichiarava inammissibile, in quanto mera riproposizione di precedente istanza già decisa, con riguardo ai periodi trascorsi presso gli istituti di [OSCURATO:PERSONA] e Carinola. Rilevato che i due motivi proposti, a mezzo del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] (nullità dell'ordinanza per violazione ed erronea applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen.; nullità dell'ordinanza per mancanza ed illogicità della motivazione), articolano doglianze con riferimento alla parte dell'ordinanza relativa ai due istituti per i quali è stata ritenuta operante la preclusione del giudicato esecutivo, con riferimento ai periodi di detenzione sofferti presso gli istituti di Carinola e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che i predetti motivi di ricorso sono inammissibili perché si limitano a censurare, peraltro in forma generica, la mancata valutazione di dati di fatto, neppure presentati come novità rispetto alle precedenti istanze esaminate e respinte, omettendo così di confrontarsi con la motivazione posta alla base provvedimento impugnato, la quale non risulta mancante e che, in questa sede, non può essere valutata nella sua logicità, come richiesto dal ricorrente, essendo il ricorso per cassazione proponibile per la sola violazione di legge ai sensi dell'art. 35 -ter, comma 4-bis, Ord. pen. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 09233/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris