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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 maggio 2014

Cassazione n. 36437/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27756-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 330 3 /2014 depositata il 23/05/2014R.G.N. 7627/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, adita dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto [OSCURATO:PERSONA] assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.27756/2014 Cron.

Rep.

Ud.19/10/2022 CC il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministeroin servizio presso sedi estere, ed aveva condannato il resistente al pagamento, a far tempo dal 18 ottobre 2005, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero;

2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali ha opposto difese il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, con tempestivo controricorso;

4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 31 ottobre 2019, all’udienza pubblica del 29 settembre 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020;

5. con sentenza n. 145 del 2020 il Giudice delle leggi si è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza odierna;

6. le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed i ricorrenti sostengono, in sintesi, che, in ragione della natura innovativa della disposizione sopravvenuta, quest’ultima non poteva essere applicata alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l.;

2. i motivi dal secondo al quinto sono tutti volti ad evidenziare profili di illegittimità costituzionale della norma, se ritenuta di interpretazione autentica, per contrasto: con l’art. 6 della CEDU in relazione agli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, Cost. (2º e 3º motivo); con l’art. 1 del protocollo I addizionale alla CEDU, sempre in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (4º motivo); con gli artt. 101,102, 104, 3 e 36 Cost. (5º motivo);

3. infine con il sesto ed il settimo motivo è denunciata la violazione della contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ( artt. 29 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; artt. 28 e 33 C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. integrativo 1998/2001 biennio economico 2000/2001) ed i ricorrenti fanno leva sulla natura retributiva dell’indennità di amministrazione, desumibile dalle disposizioni contrattuali richiamate, per sostenere la sua cumulabilità con l’indennità prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, che ha funzione compensativa degli oneri economici sostenuti per il servizio all’estero;

4. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati;

4.1. il quadro normativo e contrattuale che viene in rilievo è stato ricostruito nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, alla quale sirinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui: a) l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendentein conseguenza della permanenza all’estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni; b) l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili»,sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale; c) l’indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri; è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento; ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale,in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi; d) in ragione della natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del Ministero assegnati all’estero si oppone solo la norma, innovativa ma chiaramente connotata da efficacia retroattiva, adottata con l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011;

4.2. negli stessi termini il quadro normativo e contrattuale è stato ricostruito ed interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 145 del 13 giugno 2022, ha ritenuto integrata la denunciata violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione»;

4.3. poiché nella specie vengono in rilievo pretese riferibili al periodo antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 138/2011, alla luce della pronuncia di incostituzionalità,si impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, procederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto all’interpretazione dell’art. 170 d.P.R. n. 18/1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai principi riassunti al punto 4.1.;4.4. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione;

4.5. non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27756-2014proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difesoope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 330 3 /2014 depositata il 23/05/2014R.G.N. 7627/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, adita dal Ministero degli [OSCURATO:PERSONA], ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto [OSCURATO:PERSONA] assegnati all’estero Indennità di amministrazione R.G.N.27756/2014 Cron. Rep. Ud.19/10/2022 CC il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e degli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministeroin servizio presso sedi estere, ed aveva condannato il resistente al pagamento, a far tempo dal 18 ottobre 2005, dell’indennità di amministrazione, non corrisposta perché ritenuta non cumulabile con l’indennità di servizio all’estero; 2. la Corte territoriale ha richiamato a fondamento della decisione l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, di interpretazione autentica dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed ha escluso i denunciati profili di illegittimità costituzionale, aggiungendo che, anche a prescindere dal successivo intervento legislativo, la pretesa sarebbe stata infondata in quanto nessun’altra indennità, ordinaria o straordinaria, può essere concessa al personale che, assegnato a sedi estere, percepisce già l’indennità di sede; 3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di sette motivi ai quali ha opposto difese il Ministero degli [OSCURATO:PERSONA] e della Cooperazione Internazionale, con tempestivo controricorso; 4. la causa, inizialmente chiamata all’adunanza camerale del 31 ottobre 2019, all’udienza pubblica del 29 settembre 2020 è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di costituzionalità dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, sollevata nel procedimento n. 27755/2014 R.G. con ordinanza interlocutoria n. 27174/2020; 5. con sentenza n. 145 del 2020 il Giudice delle leggi si è pronunciato sulla questione di legittimità costituzionale e, quindi, il ricorso è stato nuovamente avviato alla definizione camerale per l’adunanza odierna; 6. le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso è denunciata,ex art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, e dell’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 ed i ricorrenti sostengono, in sintesi, che, in ragione della natura innovativa della disposizione sopravvenuta, quest’ultima non poteva essere applicata alla fattispecie, nella quale vengono in rilievo pretese retributive fatte valere per il periodo antecedente all’entrata in vigore del d.l.; 2. i motivi dal secondo al quinto sono tutti volti ad evidenziare profili di illegittimità costituzionale della norma, se ritenuta di interpretazione autentica, per contrasto: con l’art. 6 della CEDU in relazione agli artt. 10, primo comma e 117, primo comma, Cost. (2º e 3º motivo); con l’art. 1 del protocollo I addizionale alla CEDU, sempre in relazione agli artt. 10 e 117 Cost. (4º motivo); con gli artt. 101,102, 104, 3 e 36 Cost. (5º motivo); 3. infine con il sesto ed il settimo motivo è denunciata la violazione della contrattazione collettiva per il personale non dirigenziale del comparto Ministeri ( artt. 29 e 34 C.C.N.L. 1994/1997; artt. 28 e 33 C.C.N.L. 1998/2001; C.C.N.L. integrativo 1998/2001 biennio economico 2000/2001) ed i ricorrenti fanno leva sulla natura retributiva dell’indennità di amministrazione, desumibile dalle disposizioni contrattuali richiamate, per sostenere la sua cumulabilità con l’indennità prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, che ha funzione compensativa degli oneri economici sostenuti per il servizio all’estero; 4. i motivi, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono fondati; 4.1. il quadro normativo e contrattuale che viene in rilievo è stato ricostruito nella motivazione dell’ordinanza interlocutoria n. 27174/2020, alla quale sirinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo cui: a) l’indennità di servizio all’estero, disciplinata dall’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967, non ha natura retributiva, in quanto finalizzata a sopperire ai maggiori costi che gravano sul dipendentein conseguenza della permanenza all’estero e proprio in ragione di ciò la sua misura è commisurata alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, alle particolari condizioni locali, al costo della vita ed alle sue variazioni; b) l’indennità in parola è corrisposta in aggiunta allo «stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, compresa l’eventuale indennità o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili»,sicché restano escluse dal cumulo solo le voci retributive che non abbiano i requisiti di fissità e continuità, mentre non assume valore decisivo escludente l’inclusione nel trattamento retributivo accessorio anziché in quello fondamentale; c) l’indennità di amministrazione è una voce della retribuzione accessoria corrisposta, seppure con importi diversi, da tutte le amministrazioni del comparto Ministeri; è fissa nell’ammontare in relazione a ciascuna posizione di inquadramento; ha carattere continuativo per dodici mensilità e la corresponsione è generale,in quanto non condizionata dalla realizzazione di obiettivi; d) in ragione della natura e delle finalità che l’indennità mira ad assicurare la stessa rientra fra gli emolumenti per i quali l’art. 170 del d.P.R. n. 18/1967 prevede il cumulo con l’assegno di sede, con la conseguenza che all’accoglimento della domanda proposta dai dipendenti del Ministero assegnati all’estero si oppone solo la norma, innovativa ma chiaramente connotata da efficacia retroattiva, adottata con l’art. 1 bis del d.l. n. 138/2011; 4.2. negli stessi termini il quadro normativo e contrattuale è stato ricostruito ed interpretato dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 145 del 13 giugno 2022, ha ritenuto integrata la denunciata violazione degli artt. 3, 24, primo comma, 102, 111 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 6 CEDU ed ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 bis del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148 «nella parte in cui dispone, per le fattispecie sorte prima della sua entrata in vigore, che il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell’Amministrazione affari esteri, del periodo di servizio all’estero, anche con riferimento allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno, non include l’indennità di amministrazione»; 4.3. poiché nella specie vengono in rilievo pretese riferibili al periodo antecedente l’entrata in vigore del d.l. n. 138/2011, alla luce della pronuncia di incostituzionalità,si impongono l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che, in relazione alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, procederà ad un nuovo esame attenendosi, quanto all’interpretazione dell’art. 170 d.P.R. n. 18/1967 ed alla natura dell’indennità di amministrazione, ai principi riassunti al punto 4.1.;4.4. al giudice del rinvio è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di Cassazione; 4.5. non ricorrono le condizioni processuali previste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, limitatamente alla posizione dei ricorrenti indicati in epigrafe, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma i
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