Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 ottobre 2025

Cassazione n. 37948/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1164/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21700/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria trasmessa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 2025 – pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di alcuni dei reati contestati e riducendo conseguentemente la pena inflitta in primo grado – ha, nella sostanza, confermato la sentenza dal G.i.p. del Tribunale di Verona, con cui gli imputati erano stati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37948/2025 Roma, lì, 21/11/2025 condannati – all’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato – per una serie di episodi di violazione dell’art. 353 c.p., ritenuti in continuazione tra loro.

La vicenda oggetto di giudizio è ricostruita dalla Corte di appello di Venezia nei termini che seguono: nel contesto di una procedura di esecuzione immobiliare, due lotti di proprietà di una società di capitali amministrata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di una procedura di esecuzione immobiliare e messi in vendita all’asta; sennonché – stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito – le aste per la vendita di tali immobili, pur essendosi concluse con l’aggiudicazione dei lotti, non hanno mai determinato il perfezionamento della vendita e il trasferimento della proprietà, in ragione del mancato pagamento delle somme dovute da parte dell’aggiudicatario.

Stando alla ricostruzione operata in sede di merito, tale sequenza si sarebbe ripetuta per dieci volte consecutive (in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2019).

Tale risultato – secondo i giudici di primo e secondo grado – è stato possibile grazie alle manovre dilatorie e ostruzionistiche intraprese, colludendo tra loro, dai due ricorrenti, tra loro coniugati.

Stando alla ricostruzione dei giudici di merito, infatti, a ciascuna delle dieci gare indicate in imputazione avrebbe partecipato una società di capitali amministrata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, all’esito delle procedure, sarebbe sempre risultata aggiudicataria dei beni.

Sennonché, al momento di perfezionare la vendita, la società aggiudicataria (come detto, amministrata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe omesso di pagare il prezzo, con conseguente frustrazione della procedura di vendita forzata.

Il meccanismo – soprattutto perché ripetutosi in dieci occasioni – dimostra, a giudizio della Corte di appello, l’esistenza di un preventivo accordo collusivo, volto a turbare la gara, con l’intento di impedire che la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] perdesse la disponibilità degli immobili sottoposti a esecuzione immobiliare.

A conferma di ciò, la Corte di appello di Venezia attribuisce rilievo anche alle dichiarazioni di alcuni testimoni che, avendo partecipato ad alcune delle gare indicate in imputazione, hanno riferito di avere poi deciso di desistere: vuoi (come riportato con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA].) perché stanchi di essere esposti alle manovre dilatorie perpetrate dai ricorrenti; vuoi (come affermato dal teste Leso) perché, addirittura, avvicinato dagli imputati, che lo avevano avvicinato per dissuaderlo dal partecipare alle gare.

La sentenza di appello – nell’accertare l’estinzione di alcuni dei reati contestati in imputazione per effetto della prescrizione – ha confermato, nel resto, le statuizioni relative alla responsabilità penale dei ricorrenti, riducendo la pena inflitta in primo grado, confermando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e revocando inoltre la sospensione condizionale della pena accordata con una precedente sentenza a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della sopravvenienza di due condanne che avrebbero colpito detto ricorrente.

2. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia proponendo tre motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.

I ricorrenti evidenziano che il mancato pagamento della somma dovuta per il trasferimento del bene, a seguito dell’aggiudicazione in una procedura esecutiva integra – rispetto alla celebrazione della gara – un post factum; tale post factum, tuttavia, non pregiudica l’esplicarsi del libero gioco della concorrenza nell’ambito della gara, con conseguente assenza di lesione per il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice.

Il mancato versamento del prezzo, peraltro, rappresenterebbe un fatto che già riceve una sua sanzione (la perdita della cauzione, come previsto dall’art. 587 cod. proc. civ.).

Nemmeno potrebbe inferirsi la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato dal mero fatto che il meccanismo che si assume illecito si sia ripetuto in più occasioni.

L’essere risultati aggiudicatari in precedenti procedure, senza avere poi corrisposto il prezzo non preclude infatti la partecipazione a successivi incanti.

Anche a ritenere che il progetto fosse quello di ritardare il trasferimento del bene a terzi, i ricorrenti evidenziano come la loro condotta sia priva di rilievo penale (i ricorrenti evocano al riguardo un precedente di questa Corte, Sez. 6, Sentenza n. 4198 del 18/01/2022, Lorini, non mass.).

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, quantomeno in relazione all’ultimo reato per cui è intervenuta affermazione di responsabilità in sede di merito.

Esso si sarebbe infatti consumato in data 09/05/2019.

Tuttavia, i ricorrenti erano stati interessati – per una vicenda analoga a quella oggetto di questo giudizio – da altro procedimento penale che si era però concluso in data 05/02/2019 con decreto di archiviazione, motivato sulla falsariga dell’approdo giurisprudenziale raggiunto dalla già citata Sez. 6, Sentenza n. 4198 del 18/01/2022, Lorini.

I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto quantomeno dubitare della sussistenza del dolo del reato con riferimento all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in quanto successivo all’emissione del decreto di archiviazione emesso nei loro confronti per fatti analoghi).

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione della legge penale (art. 164 cod. pen.) in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordata a [OSCURATO:PERSONA].

Stando alla prospettazione del ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente valorizzato – quale presupposto per revocare il beneficio – una precedente condanna (emessa dal Tribunale di Verona del 26.4.2022) che, tuttavia, sarebbe proprio la sentenza di primo grado riesaminata in sede di appello dalla Corte di appello di Venezia.

Si tratterebbe dunque di un chiaro errore.

3. Il Pubblico ministero – in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] – ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle questioni dedotte con il secondo e con il terzo motivo.

2. In premessa, giova evidenziare che i ricorrenti non pongono in discussione la correttezza della ricostruzione storico-fattuale proposta dalle sentenze di primo e secondo grado, sul punto conformi.

Non è dunque posto in discussione dai ricorrenti il fatto che: una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] sia stata sottoposta a procedure di esecuzione immobiliare; in dieci diverse occasioni, una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) abbia partecipato alle procedure volte all’aggiudicazione del bene, risultando aggiudicataria del bene oggetto di vendita forzata; nelle dieci occasioni indicate in imputazione, dopo l’aggiudicazione, la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] non abbia versato il prezzo, con conseguente mancato trasferimento della proprietà, mancata soddisfazione delle ragioni creditorie, necessità di indire successive procedure di vendita.

3. I ricorrenti contestano la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, con le argomentazioni sopra sintetizzate al ritenuto in fatto 2.1.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il delitto di turbata libertà degli incanti ha natura plurioffensiva, «poiché nella relativa sfera di tutela si ritiene attratto non solo l'interesse della pubblica amministrazione al regolare svolgimento della gara secondo regole concorrenziali, ma anche l'interesse del privato a parteciparvi liberamente e ad influenzarne l'esito secondo il principio della libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte» (così Sez.

U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 02, considerato in diritto n. 7.1. con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di legittimità).

4.1. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 353 cod. pen. è integrato dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara.

Ai due ricorrenti si contesta di avere turbato la gara – non già allontanando altri concorrenti, bensì – colludendo tra loro e usando “mezzi fraudolenti”.

Sicché non assumono rilievo i riferimenti operati in sentenza all’ “avvicinamento” del teste Leso da parte dei ricorrenti o alla decisione della società [OSCURATO:SOCIETA]. perché «logorata e delusa per l’abominevole uso del diritto» (vicende non contestate in imputazione e descritte in termini sommari nelle sentenze di merito).

Tali aspetti potrebbero, eventualmente, assumere rilievo nella valutazione della tenuta logico-dimostrativa della sentenza impugnata al limitato fine di apprezzare l’effetto delle condotte tenute dai ricorrenti (per verificare, cioè, se vi sia adeguata motivazione sull’esistenza del turbamento della procedura di vendita forzata).

4.2. Le sentenze di merito non si sono soffermate a ricostruire in cosa sarebbe consistita la collusione che i ricorrenti avrebbero allacciato tra loro, la cui esistenza sarebbe inferibile dal rapporto di coniugio tra i due ricorrenti e dal comune interesse a porre in essere manovre dilatorie per ostacolare il trasferimento del bene.

Nell’economia della motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla collusione finisce in realtà con il sovrapporsi al concetto di avere i due ricorrenti commesso il reato, agendo in concorso tra loro.

Ne discende che, nel caso in esame, assume autentico rilievo selettivo – per l’individuazione di condotte di eventuale rilievo penale – il riferimento all’uso (da parte dei ricorrenti) di mezzi fraudolenti.

È dunque indispensabile verificare se, effettivamente, le condotte ascritte ai ricorrenti siano correttamente sussumibili nel concetto di “mezzo fraudolento”.

In giurisprudenza si è evidenziato che «il riferimento ai "mezzi fraudolenti", che chiude l'elenco dei modi di realizzazione del turbamento, è formulato in termini di tale ampiezza e indeterminatezza, che mettono a rischio la stessa tassatività della fattispecie incriminatrice, finendo per trasformare il reato in esame in una fattispecie a forma libera, nella quale è stata sussunta una casistica variegata di condotte» (così, Sez. 6, n. 44701 del 19/10/2021, Ricco, Rv. 282743 – 01, considerato in diritto n. 6.2.).

Si è, per esempio, affermato che per “mezzo fraudolento” deve intendersi «una attività ingannatoria idonea ad alterare il regolare funzionamento e pregiudicare la libera partecipazione alla gara» (Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, dep. 2016, Lazzari, Rv. 266332).

Nel concetto generale e residuale di mezzo fraudolento rientra, secondo la giurisprudenza, anche il mendacio o qualsivoglia inganno finalizzato ad alterare la libera partecipazione alla gara, nonché la frode, riferita alle condizioni di partecipazione attraverso la produzione di certificazioni fasulle o false affermazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271726).

Occorre dunque verificare se la condotta che – stando alla conforme ricostruzione delle sentenze di merito – hanno tenuto i ricorrenti possa qualificarsi come “mezzo fraudolento”.

4.3. Decisioni più risalenti di questa Corte hanno ritenuto riconducibili al paradigma dei “mezzi fraudolenti” condotte simili a quella in esame (Sez. 6, n. 20211 del 15/05/2012, P.m. in proc.

Teodosio, Rv. 252790 – 01, in un caso in cui alcuni soggetti, nell'ambito della procedura esecutiva per la vendita all'asta dei beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procedevano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l'aumento del sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo medesimo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così determinando l'inizio di una nuova gara a prezzi ribassati).

Ciò sul presupposto che la presentazione di offerte sempre più elevate, seguite dal mancato pagamento finale del prezzo, fossero da interpretare «non come evenienza fisiologica, ma come parte essenziale di un disegno preordinato, parte che seguiva l'"aver fatto fuori" la concorrenza con rialzi "innaturali"» (così, in altra decisione, Sez. 6, Sentenza n. 41336 del 08/11/2011, Crivaro, non mass.).

4.4. Più di recente, in casi simili a quello in esame, in giurisprudenza si è andato affermando un orientamento di segno diverso, cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere dare continuità.

Si è per esempio esclusa la sussistenza di “mezzi fraudolenti” in caso di presentazione, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., di offerte in aumento del sesto successive alla aggiudicazione del bene, non seguite dal versamento della somma nel termine, con l'effetto di far prolungare la gara, al fine di aggiudicarsi il bene messo all'asta in successive procedure (Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, dep. 2016, Lazzari, Rv. 266332 – 01).

In detta decisione (relativa a due procedure di vendita, con aggiudicazione non seguita da pagamento del prezzo), si è osservato che «appare quindi difficile sostenere che l'attivazione di una procedura prevista espressamente dal codice di rito possa qualificarsi come "mezzo fraudolento", nel senso cui si riferisce l'art. 353 c.p.: semmai è l'abuso di questa facoltà procedimentale che potrebbe diventare un mezzo fraudolento (…)».

Ancor più di recente (in un caso relativo a quattro procedure di vendita forzata, con aggiudicazione del bene al padre del debitore esecutato, che poi non ha provveduto al pagamento del prezzo), si è evidenziato che una condotta come quella ascritta ai ricorrenti in questo giudizio, «pur connotata obiettivamente da una serie di manovre dilatorie […], non rientra nella fattispecie criminosa delineata nell'art. 353 cod. pen., essendo invece riconducibile all'ipotesi di natura meramente civilistica del mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario inadempiente, disciplinata dagli artt. 585-587 cod. proc. civ.»; ciò in quanto tali condotte «restano estranee al perimetro definitorio della fattispecie criminosa di cui all'art. 353 cod. pen. e perciò all'area di rilevanza penale delle stesse, non essendo stata violata con mezzi violenti o fraudolenti la par condicio dei creditori, né tantomeno la libera concorrenza all'interno della procedura esecutiva immobiliare de qua» (Sez. 6, n. 4198 del 18/01/2022, Lorini, non mass.).

4.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere dare continuità all’orientamento menzionato nelle due decisioni appena sintetizzate, considerato che l’aggiudicazione non seguita dal pagamento del prezzo è evenienza esplicitamente prevista (e disciplinata) dalla legge; legge che delinea anche le conseguenze della mancata corresponsione del prezzo (la perdita della cauzione a titolo di multa, ex art. 587 cod. proc. civ.) e che non impedisce la partecipazione a successive gare.

Ciò porta ad escludere che una simile condotta possa essere qualificata ex se come “mezzo fraudolento”, anche in ragione del fatto che, per interpretare il carattere fraudolento delle singole condotte, assume scarsa valenza selettiva il numero di occasioni in cui – usando uno strumento previsto dalla legge – sono state presentate offerte al rialzo, con aggiudicazione del bene, non seguita dalla corresponsione del prezzo; il mero dato quantitativo non appare infatti adeguato a discriminare, con il necessario grado di precisione, tra uso e abuso del diritto e, dunque, di offrire una chiara linea di confine tra valutazione di fraudolenza o meno della condotta.

5. Il primo motivo di ricorso – relativo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – è dunque meritevole di accoglimento, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso il 15/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. 1164/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 21700/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2025 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria trasmessa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20 febbraio 2025 – pur dichiarando l’estinzione per prescrizione di alcuni dei reati contestati e riducendo conseguentemente la pena inflitta in primo grado – ha, nella sostanza, confermato la sentenza dal G.i.p. del Tribunale di Verona, con cui gli imputati erano stati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 37948/2025 Roma, lì, 21/11/2025 condannati – all’esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato – per una serie di episodi di violazione dell’art. 353 c.p., ritenuti in continuazione tra loro. La vicenda oggetto di giudizio è ricostruita dalla Corte di appello di Venezia nei termini che seguono: nel contesto di una procedura di esecuzione immobiliare, due lotti di proprietà di una società di capitali amministrata dall’imputato [OSCURATO:PERSONA] sono stati oggetto di una procedura di esecuzione immobiliare e messi in vendita all’asta; sennonché – stando alla ricostruzione operata dai giudici di merito – le aste per la vendita di tali immobili, pur essendosi concluse con l’aggiudicazione dei lotti, non hanno mai determinato il perfezionamento della vendita e il trasferimento della proprietà, in ragione del mancato pagamento delle somme dovute da parte dell’aggiudicatario. Stando alla ricostruzione operata in sede di merito, tale sequenza si sarebbe ripetuta per dieci volte consecutive (in un arco temporale compreso tra il 2014 e il 2019). Tale risultato – secondo i giudici di primo e secondo grado – è stato possibile grazie alle manovre dilatorie e ostruzionistiche intraprese, colludendo tra loro, dai due ricorrenti, tra loro coniugati. Stando alla ricostruzione dei giudici di merito, infatti, a ciascuna delle dieci gare indicate in imputazione avrebbe partecipato una società di capitali amministrata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, all’esito delle procedure, sarebbe sempre risultata aggiudicataria dei beni. Sennonché, al momento di perfezionare la vendita, la società aggiudicataria (come detto, amministrata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) avrebbe omesso di pagare il prezzo, con conseguente frustrazione della procedura di vendita forzata. Il meccanismo – soprattutto perché ripetutosi in dieci occasioni – dimostra, a giudizio della Corte di appello, l’esistenza di un preventivo accordo collusivo, volto a turbare la gara, con l’intento di impedire che la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] perdesse la disponibilità degli immobili sottoposti a esecuzione immobiliare. A conferma di ciò, la Corte di appello di Venezia attribuisce rilievo anche alle dichiarazioni di alcuni testimoni che, avendo partecipato ad alcune delle gare indicate in imputazione, hanno riferito di avere poi deciso di desistere: vuoi (come riportato con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA].) perché stanchi di essere esposti alle manovre dilatorie perpetrate dai ricorrenti; vuoi (come affermato dal teste Leso) perché, addirittura, avvicinato dagli imputati, che lo avevano avvicinato per dissuaderlo dal partecipare alle gare. La sentenza di appello – nell’accertare l’estinzione di alcuni dei reati contestati in imputazione per effetto della prescrizione – ha confermato, nel resto, le statuizioni relative alla responsabilità penale dei ricorrenti, riducendo la pena inflitta in primo grado, confermando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e revocando inoltre la sospensione condizionale della pena accordata con una precedente sentenza a [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della sopravvenienza di due condanne che avrebbero colpito detto ricorrente. 2. I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Venezia proponendo tre motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge penale in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato. I ricorrenti evidenziano che il mancato pagamento della somma dovuta per il trasferimento del bene, a seguito dell’aggiudicazione in una procedura esecutiva integra – rispetto alla celebrazione della gara – un post factum; tale post factum, tuttavia, non pregiudica l’esplicarsi del libero gioco della concorrenza nell’ambito della gara, con conseguente assenza di lesione per il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice. Il mancato versamento del prezzo, peraltro, rappresenterebbe un fatto che già riceve una sua sanzione (la perdita della cauzione, come previsto dall’art. 587 cod. proc. civ.). Nemmeno potrebbe inferirsi la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato dal mero fatto che il meccanismo che si assume illecito si sia ripetuto in più occasioni. L’essere risultati aggiudicatari in precedenti procedure, senza avere poi corrisposto il prezzo non preclude infatti la partecipazione a successivi incanti. Anche a ritenere che il progetto fosse quello di ritardare il trasferimento del bene a terzi, i ricorrenti evidenziano come la loro condotta sia priva di rilievo penale (i ricorrenti evocano al riguardo un precedente di questa Corte, Sez. 6, Sentenza n. 4198 del 18/01/2022, Lorini, non mass.). 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge sotto il profilo della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, quantomeno in relazione all’ultimo reato per cui è intervenuta affermazione di responsabilità in sede di merito. Esso si sarebbe infatti consumato in data 09/05/2019. Tuttavia, i ricorrenti erano stati interessati – per una vicenda analoga a quella oggetto di questo giudizio – da altro procedimento penale che si era però concluso in data 05/02/2019 con decreto di archiviazione, motivato sulla falsariga dell’approdo giurisprudenziale raggiunto dalla già citata Sez. 6, Sentenza n. 4198 del 18/01/2022, Lorini. I giudici di merito avrebbero pertanto dovuto quantomeno dubitare della sussistenza del dolo del reato con riferimento all’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (in quanto successivo all’emissione del decreto di archiviazione emesso nei loro confronti per fatti analoghi). 2.3. Con il terzo motivo di ricorso, relativo alla sola posizione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], si deduce violazione della legge penale (art. 164 cod. pen.) in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena accordata a [OSCURATO:PERSONA]. Stando alla prospettazione del ricorrente, la Corte di appello avrebbe erroneamente valorizzato – quale presupposto per revocare il beneficio – una precedente condanna (emessa dal Tribunale di Verona del 26.4.2022) che, tuttavia, sarebbe proprio la sentenza di primo grado riesaminata in sede di appello dalla Corte di appello di Venezia. Si tratterebbe dunque di un chiaro errore. 3. Il Pubblico ministero – in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] – ha concluso chiedendo il rigetto dei primi due motivi di ricorso e l’accoglimento del terzo motivo di ricorso, con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento delle questioni dedotte con il secondo e con il terzo motivo. 2. In premessa, giova evidenziare che i ricorrenti non pongono in discussione la correttezza della ricostruzione storico-fattuale proposta dalle sentenze di primo e secondo grado, sul punto conformi. Non è dunque posto in discussione dai ricorrenti il fatto che: una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] sia stata sottoposta a procedure di esecuzione immobiliare; in dieci diverse occasioni, una società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) abbia partecipato alle procedure volte all’aggiudicazione del bene, risultando aggiudicataria del bene oggetto di vendita forzata; nelle dieci occasioni indicate in imputazione, dopo l’aggiudicazione, la società amministrata da [OSCURATO:PERSONA] non abbia versato il prezzo, con conseguente mancato trasferimento della proprietà, mancata soddisfazione delle ragioni creditorie, necessità di indire successive procedure di vendita. 3. I ricorrenti contestano la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, con le argomentazioni sopra sintetizzate al ritenuto in fatto 2.1. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il delitto di turbata libertà degli incanti ha natura plurioffensiva, «poiché nella relativa sfera di tutela si ritiene attratto non solo l'interesse della pubblica amministrazione al regolare svolgimento della gara secondo regole concorrenziali, ma anche l'interesse del privato a parteciparvi liberamente e ad influenzarne l'esito secondo il principio della libera concorrenza e attraverso il gioco della maggiorazione delle offerte» (così Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 – 02, considerato in diritto n. 7.1. con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza di legittimità). 4.1. L'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 353 cod. pen. è integrato dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, ovvero con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara. Ai due ricorrenti si contesta di avere turbato la gara – non già allontanando altri concorrenti, bensì – colludendo tra loro e usando “mezzi fraudolenti”. Sicché non assumono rilievo i riferimenti operati in sentenza all’ “avvicinamento” del teste Leso da parte dei ricorrenti o alla decisione della società [OSCURATO:SOCIETA]. perché «logorata e delusa per l’abominevole uso del diritto» (vicende non contestate in imputazione e descritte in termini sommari nelle sentenze di merito). Tali aspetti potrebbero, eventualmente, assumere rilievo nella valutazione della tenuta logico-dimostrativa della sentenza impugnata al limitato fine di apprezzare l’effetto delle condotte tenute dai ricorrenti (per verificare, cioè, se vi sia adeguata motivazione sull’esistenza del turbamento della procedura di vendita forzata). 4.2. Le sentenze di merito non si sono soffermate a ricostruire in cosa sarebbe consistita la collusione che i ricorrenti avrebbero allacciato tra loro, la cui esistenza sarebbe inferibile dal rapporto di coniugio tra i due ricorrenti e dal comune interesse a porre in essere manovre dilatorie per ostacolare il trasferimento del bene. Nell’economia della motivazione della sentenza impugnata, il riferimento alla collusione finisce in realtà con il sovrapporsi al concetto di avere i due ricorrenti commesso il reato, agendo in concorso tra loro. Ne discende che, nel caso in esame, assume autentico rilievo selettivo – per l’individuazione di condotte di eventuale rilievo penale – il riferimento all’uso (da parte dei ricorrenti) di mezzi fraudolenti. È dunque indispensabile verificare se, effettivamente, le condotte ascritte ai ricorrenti siano correttamente sussumibili nel concetto di “mezzo fraudolento”. In giurisprudenza si è evidenziato che «il riferimento ai "mezzi fraudolenti", che chiude l'elenco dei modi di realizzazione del turbamento, è formulato in termini di tale ampiezza e indeterminatezza, che mettono a rischio la stessa tassatività della fattispecie incriminatrice, finendo per trasformare il reato in esame in una fattispecie a forma libera, nella quale è stata sussunta una casistica variegata di condotte» (così, Sez. 6, n. 44701 del 19/10/2021, Ricco, Rv. 282743 – 01, considerato in diritto n. 6.2.). Si è, per esempio, affermato che per “mezzo fraudolento” deve intendersi «una attività ingannatoria idonea ad alterare il regolare funzionamento e pregiudicare la libera partecipazione alla gara» (Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, dep. 2016, Lazzari, Rv. 266332). Nel concetto generale e residuale di mezzo fraudolento rientra, secondo la giurisprudenza, anche il mendacio o qualsivoglia inganno finalizzato ad alterare la libera partecipazione alla gara, nonché la frode, riferita alle condizioni di partecipazione attraverso la produzione di certificazioni fasulle o false affermazioni contenute in dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà (Sez. 6, n. 57251 del 09/11/2017, Vigato, Rv. 271726). Occorre dunque verificare se la condotta che – stando alla conforme ricostruzione delle sentenze di merito – hanno tenuto i ricorrenti possa qualificarsi come “mezzo fraudolento”. 4.3. Decisioni più risalenti di questa Corte hanno ritenuto riconducibili al paradigma dei “mezzi fraudolenti” condotte simili a quella in esame (Sez. 6, n. 20211 del 15/05/2012, P.m. in proc. Teodosio, Rv. 252790 – 01, in un caso in cui alcuni soggetti, nell'ambito della procedura esecutiva per la vendita all'asta dei beni ricompresi nel fallimento dei genitori, sistematicamente procedevano, dopo ciascuna aggiudicazione provvisoria, ad offrire l'aumento del sesto sul prezzo determinato, facendo schizzare in alto il prezzo medesimo, con conseguente ritiro degli aggiudicatari provvisori, salvo poi non provvedere a saldare il prezzo, così determinando l'inizio di una nuova gara a prezzi ribassati). Ciò sul presupposto che la presentazione di offerte sempre più elevate, seguite dal mancato pagamento finale del prezzo, fossero da interpretare «non come evenienza fisiologica, ma come parte essenziale di un disegno preordinato, parte che seguiva l'"aver fatto fuori" la concorrenza con rialzi "innaturali"» (così, in altra decisione, Sez. 6, Sentenza n. 41336 del 08/11/2011, Crivaro, non mass.). 4.4. Più di recente, in casi simili a quello in esame, in giurisprudenza si è andato affermando un orientamento di segno diverso, cui il [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere dare continuità. Si è per esempio esclusa la sussistenza di “mezzi fraudolenti” in caso di presentazione, ai sensi dell'art. 584 cod. proc. civ., di offerte in aumento del sesto successive alla aggiudicazione del bene, non seguite dal versamento della somma nel termine, con l'effetto di far prolungare la gara, al fine di aggiudicarsi il bene messo all'asta in successive procedure (Sez. 6, n. 8020 del 11/11/2015, dep. 2016, Lazzari, Rv. 266332 – 01). In detta decisione (relativa a due procedure di vendita, con aggiudicazione non seguita da pagamento del prezzo), si è osservato che «appare quindi difficile sostenere che l'attivazione di una procedura prevista espressamente dal codice di rito possa qualificarsi come "mezzo fraudolento", nel senso cui si riferisce l'art. 353 c.p.: semmai è l'abuso di questa facoltà procedimentale che potrebbe diventare un mezzo fraudolento (…)». Ancor più di recente (in un caso relativo a quattro procedure di vendita forzata, con aggiudicazione del bene al padre del debitore esecutato, che poi non ha provveduto al pagamento del prezzo), si è evidenziato che una condotta come quella ascritta ai ricorrenti in questo giudizio, «pur connotata obiettivamente da una serie di manovre dilatorie […], non rientra nella fattispecie criminosa delineata nell'art. 353 cod. pen., essendo invece riconducibile all'ipotesi di natura meramente civilistica del mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario inadempiente, disciplinata dagli artt. 585-587 cod. proc. civ.»; ciò in quanto tali condotte «restano estranee al perimetro definitorio della fattispecie criminosa di cui all'art. 353 cod. pen. e perciò all'area di rilevanza penale delle stesse, non essendo stata violata con mezzi violenti o fraudolenti la par condicio dei creditori, né tantomeno la libera concorrenza all'interno della procedura esecutiva immobiliare de qua» (Sez. 6, n. 4198 del 18/01/2022, Lorini, non mass.). 4.5. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dovere dare continuità all’orientamento menzionato nelle due decisioni appena sintetizzate, considerato che l’aggiudicazione non seguita dal pagamento del prezzo è evenienza esplicitamente prevista (e disciplinata) dalla legge; legge che delinea anche le conseguenze della mancata corresponsione del prezzo (la perdita della cauzione a titolo di multa, ex art. 587 cod. proc. civ.) e che non impedisce la partecipazione a successive gare. Ciò porta ad escludere che una simile condotta possa essere qualificata ex se come “mezzo fraudolento”, anche in ragione del fatto che, per interpretare il carattere fraudolento delle singole condotte, assume scarsa valenza selettiva il numero di occasioni in cui – usando uno strumento previsto dalla legge – sono state presentate offerte al rialzo, con aggiudicazione del bene, non seguita dalla corresponsione del prezzo; il mero dato quantitativo non appare infatti adeguato a discriminare, con il necessario grado di precisione, tra uso e abuso del diritto e, dunque, di offrire una chiara linea di confine tra valutazione di fraudolenza o meno della condotta. 5. Il primo motivo di ricorso – relativo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – è dunque meritevole di accoglimento, restando assorbiti il secondo e il terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 15/10/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37948/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris