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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 288/2009

ECLI:EU:T:2009:9
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 gennaio 2009 – [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] / UAMI (OPTIMUM) (Causa T‑424/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Obbligo di motivazione – Esame d’ufficio dei fatti – Artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94»

1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑26, 28, 34)

2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74) (v. punti 42‑49) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007‑2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc.

Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo OPTIMUM per prodotti della classe 1 – domanda n. 4 893 053 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 gennaio 2009 – [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] / UAMI (OPTIMUM) (Causa T‑424/07) «Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Obbligo di motivazione – Esame d’ufficio dei fatti – Artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94» 1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑26, 28, 34) 2. Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74) (v. punti 42‑49) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007‑2) riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc. Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo OPTIMUM per prodotti della classe 1 – domanda n. 4 893 053 Decisione dell’esaminatore: Diniego della registrazione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.
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