Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 288/2009
ECLI:EU:T:2009:9
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 20 gennaio 2009 – [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] / UAMI (OPTIMUM)
(Causa T‑424/07)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo OPTIMUM – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Obbligo di motivazione – Esame d’ufficio dei fatti – Artt. 73 e 74, n. 1, del regolamento n. 40/94»
1.
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi
privi di carattere distintivo [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)] (v. punti 23‑26, 28, 34)
2.
Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata (Regolamento del Consiglio n. 40/94,
art. 74) (v. punti 42‑49)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 11 settembre 2007 (procedimento R 288/2007‑2)
riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo OPTIMUM come marchio comunitario.
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc.
Marchio comunitario di cui trattasi:
Marchio denominativo OPTIMUM per prodotti della classe 1 – domanda n. 4 893 053
Decisione dell’esaminatore:
Diniego della registrazione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], Inc. è condannata alle spese.