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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2005

Cassazione n. 17890/2026

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9/03/2005 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo, in termini vaghi, generici vizi della motivazione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, in particolare, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi deil'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamai, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/03/2005 avverso la sentenza del 04/09/2025 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo, in termini vaghi, generici vizi della motivazione; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, in particolare, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi deil'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamai, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 17890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris