Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:3
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61969C0031
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 29 GENNAIO 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
Con ricorso proposto a norma dell' articolo 169 del trattato di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee vi ha chiesto di dichiarare che la Repubblica italiana «non versando tempestivamente agli operatori le restituzioni relative all'esportazione dei prodotti appartenenti ad organizzazioni comuni di mercato, effettuate dopo il 1
o
luglio 1967», è venuta meno agli obblighi impostile dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Premetterò che la causa mi pare delicata e, prima di addentrarmi negli argomenti delle parti, vorrei illustrare le norme comunitarie che, a detta della [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana avrebbe violato.
I
L'attuazione della politica agricola implica la creazione di un mercato comunitario nel cui ambito i prezzi sono garantiti ai produttori e sono protetti da una tariffa doganale comune, che isola detto mercato dal mercato mondiale, i cui prezzi sono di norma inferiori a quelli europei. Devono dunque entrare in funzione i sistemi di stabilizzazione, di cui all'articolo 40 del trattato, ogni qualvolta si siano scambi coi Paesi terzi. Nel caso delle esportazioni, ad esempio, il maggior prezzo dei prodotti comunitari viene compensato da restituzioni, che consentono agli operatori comunitari d'intervenire sul mercato mondiale a prezzi competitivi.
Questo regime è stato introdotto gradualmente. In una prima fase — quella del progressivo allineamento dei mercati — gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere se sia il caso di ricorrere alle restituzioni e quale debba essere la loro entità, e le somme rimborsate agli operatori vengono poi ricuperate dallo Stato in base alla cosiddetta restituzione media meno elevata.
Il sistema deve pero cambiare quando dall'allineamento progressivo si passa all'organizzazione comune e al mercato unico. La trasformazione è avvenuta il 1
o
luglio 1967 per i cereali, le uova, il pollame e la carne di maiale; il 1
o
settembre 1967 per il riso, il 1
o
luglio 1968 per lo zucchero, il 29 luglio 1968 per i latticini.
Il sistema delle restituzioni diviene allora veramente comunitario. Tutti i regolamenti di base del Consiglio relativi ai prodotti summenzionati attribuiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di stabilire periodicamente l'importo della restituzione, previo parere del Comitato di gestione competente. L'importo è unico per l'intero mercato comune, ma può essere differenziato a seconda delle destinazioni e viene concesso a richiesta dell'esportatore. Presupposto per il versamento è la prova dell'avvenuta esportazione in Paesi extracomunitari e, nell'ipotesi di restituzione differenziata in base alla destinazione, si deve dimostrare che il prodotto è stato effettivamente importato nel Paese per il quale è stata fissata la restituzione.
D'altro canto, il regolamento della [OSCURATO:PERSONA] 21 dicembre 1967 n. 1041 (
GU n. 314 del 23.12.67
), entrato in vigore il 1
o
febbraio 1968, stabilisce in modo più dettagliato le condizioni per l'applicazione di dette disposizioni a tutti i prodotti soggetti al regime del prezzo unico; definisce la nozione di esportazione nei territori extracomunitari e quella di «giorno dell'esportazione»; fissa il modello dell'attestato di uscita e indica gli altri documenti eventualmente richiesti in caso di restituzione differenziata. Il regolamento infine stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri
hanno facoltà
di anticipare all'esportatore, che fornisca le necessarie garanzie, l'intera restituzione o patte di essa, appena espletate le pratiche doganali d'esportazione.
È evidente che questo sistema obbliga lo Stato membro, sul cui territorio sono state espletate le formalità doganali, a versare la restituzione stabilita dalle autorità comunitarie ed inoltre conferisce all'esportatore il diritto di riscuotere la restituzione, a condizione che depositi i documenti entro i termini stabiliti dal regolamento 1041/67 e fornisca la prova o dell'uscita del prodotto dalla Comunità, o dell'arrivo nel luogo di destinazione. La Repubblica italiana non contesta né ha mai contestato tutto questo.
II
L'addebito mossole dalla [OSCURATO:PERSONA] — cioè l'asserito inadempimento degli obblighi derivanti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli — consiste nel mancato pagamento
tempestivo
delle restituzioni. Il ritardo nei pagamenti giustificherebbe l'applicazione dell'articolo 169. In effetti, si tratta di regolamenti, come tali vincolanti e direttamente efficaci in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri, i cui particolari erano stati stabiliti dal Consiglio e dalla [OSCURATO:PERSONA] con sufficiente precisione perché potessero essere attuati dagli [OSCURATO:PERSONA] con provvedimenti di scarso rilievo e di rapida adozione. Ora, dice la [OSCURATO:PERSONA], mentre negli altri [OSCURATO:PERSONA] tutto si è svolto senza intoppi, in Italia si sono avuti dei costanti ritardi, di cui essa precisa l'entità e sui quali tornerò più avanti.
La gestione del mercato comunitario risentirebbe gravemente di questa situazione, in quanto l'effetto economico di una restituzione è diverso a seconda che essa sia versata immediatamente o con molto ritardo. Gli esportatori italiani ne subirebbero un grave pregiudizio, giacché devono ricorrere a crediti onerosi in attesa di riscuotere gl'importi loro spettanti, senza contare il pericolo di distorsioni, poiché gli stessi operatori sono indotti a spedire le merci da porti di altri [OSCURATO:PERSONA], ad esempio da Marsiglia o da Rotterdam.
[OSCURATO:PERSONA] ha sempre sostenuto questo punto di vista nelle discussioni con le autorità italiane che hanno preceduto il ricorso. In una lettera del 27 febbraio 1968 il suo rappresentante scriveva al ministro dell'agricoltura che, da quanto le constava, in Italia non erano ancora state versate le restituzioni per alcuno dei prodotti soggetti al regime del mercato unico, esportati dopo il 1
o
luglio 1967 — il che non pare del tutto esatto se si esaminano le statistiche prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a vostra richiesta. Il portavoce della [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava poi convinto che il governo italiano avrebbe potuto adottare rapidamente i provvedimenti necessari per garantire una buona applicazione delle norme comunitarie.
Il 22 aprile 1968, il ministro rispondeva che un decreto legge del 20 febbraio conteneva le disposizioni di massima necessarie per rendere operanti le restituzioni di cui ai regolamenti, ed aveva stanziato 99 miliardi di lire per far fronte alle uscite relative al 1968. D'altro canto, dei decreti ministeriali avrebbero determinato le trafile amministrative atte a consentire di versare agli esportatori l'acconto di cui all'articolo 9 del regolamento 1041/67. Ciò avvenne col decreto ministeriale 24 aprile 1968.
Lo scambio di opinioni rimaneva ufficioso, finché con lettera 12 luglio 1968 la [OSCURATO:PERSONA] rompeva gl'indugi, iniziando la procedura di cui all'articolo 169 del trattato. Essa riteneva infatti che il versamento effettivo delle restituzioni riguardasse quantitativi minimi di prodotti soggetti alle norme sul mercato unico. Ad esempio, una ditta esportatrice di farina di frumento, per il periodo 1
o
luglio — 30 novembre 1967, avrebbe vantato un credito di 2367000000 di lire. Poiché tale ritardo, secondo la [OSCURATO:PERSONA], costituiva violazione dell'articolo 7 del regolamento n. 139/67 sui cereali, nonché delle disposizioni analoghe vigenti in altri settori soggetti al regime del mercato unico, l'Italia veniva invitata a presentare le sue osservazioni entro un mese. Trascorso tale termine senza alcuna reazione, il 30 gennaio 1969 essa emetteva un parere motivato che ritrovate quasi testualmente riprodotto nel ricorso proposto dinanzi a voi. Vi si dice in particolare che la lettera del governo italiano in data 22 aprile 1968 conferma che, dal 1
o
luglio 1967, il versamento delle restituzioni non è stato regolare e che la lettera della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 1968 non ha provocato mutamenti sensibili nella situazione. Il parere, secondo la formula abituale, invita la Repubblica italiana ad adottare i provvedimenti necessari nel termine di due mesi, eventualmente prorogabile onde consentire l'approvazione da parte del Parlamento dei provvedimenti legislativi occorrenti.
Mi sono dilungato sulla rase precontenziosa per meglio sottolineare che gli addebiti della [OSCURATO:PERSONA] vertono sostanzialmente sul ritardo nel versamento d'importi dovuti in forza di norme comunitarie. Mai si cita una norma di legge o di un regolamento italiano che impedisca di diritto o di fatto tale versamento e quindi sia in contrasto coi regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati. L'invito rituale ad adottare i provvedimenti necessari può essere inteso sia nel senso di sveltire l'espletamento delle pratiche, sia in quello di emanare istruzioni per i servizi competenti, oppure modificare le norme che disciplinano le operazioni di pagamento.
III
Che risponde il governo italiano ?
1.
All'udienza esso ha obiettato che la [OSCURATO:PERSONA] vuole estendere la controversia oltre i limiti consentiti dall'articolo 169 del trattato. Mentre nella lettera 27 febbraio 1968 si faceva carico alla Repubblica italiana di non aver effettuato, dal 1
o
luglio precedente, le restituzioni per i prodotti soggetti al regime del mercato unico, il parere motivato estende l'addebito a tutti i prodotti ivi elencati, alcuni dei quali sono stati assoggettati al regime di cui trattasi dal 1
o
luglio 1968.
La critica non mi pare fondata. Indub-biamente il parere motivato può riguardare soltanto i punti sui quali lo Stato membro è stato invitato a fornire chiarimenti, ma la lettera del 12 luglio 1968, che ha aperto la fase precontenziosa, faceva carico alla Repubblica italiana di non avere praticamente versato restituzioni per alcuno dei prodotti soggetti al regime del mercato unico, esportati dopo il 1
o
luglio 1967, e si richiamava sia all'articolo 7 del regolamento 139/67 relativo ai cereali,
sia alle disposizioni analoghe che disciplinano gli altri settori.
Veniva criticata una prassi che si affermava comune a prodotti sottoposti allo stesso trattamento e non mi pare che, in questa ipotesi, sia in contrasto con l'articolo 169 il constatare l'asserita trasgressione anche per quanto riguarda prodotti assoggettati allo stesso regime solo tra il 12 luglio 1968 e la data del parere motivato.
2.
Sempre nella fase orale, e senza eccepire espressamente la vostra incompetenza, il governo italiano ha sostenuto che il petitum della [OSCURATO:PERSONA] esula parzialmente dai limiti della vostra giurisdizione. Esso ha fatto in proposito un ragionamento alquanto sottile, che confido di poter riportare fedelmente in questi termini: [OSCURATO:PERSONA] fa carico alla convenuta di essere venuta meno agli obblighi impostile dai regolamenti comunitari. Essa parte quindi dal presupposto che sia stato violato l'articolo 189 del trattato, a norma del quale i regolamenti sono obbligatori e direttamente efficaci in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
Il governo italiano ammette che una violazione del genere sarebbe stata senza dubbio commessa da parte sua se, dopo l'entrata in vigore di un regolamento, esso avesse adottato norme incompatibili col regolamento stesso, rendendone impossibile l'applicazione. Addebiti del genere non sono però mai stati mossi nei suoi confronti; la controversia verte su un altro punto, cioè su un'asserita omissione, e fa sorgere la seguente alternativa :
—
o i regolamenti comunitari disciplinano a fondo la materia delle restituzioni — tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e contestata dal governo italiano — nel qual caso l'eventuale trasgressione, una volta recepito il regolamento nell'ordinamento interno, è imputabile ad uno o più funzionari, ma non allo Stato membro, soggetto della Comunità; in questo caso essa va repressa nell'ambito di ciascun ordinamento nazionale e in base ai rimedi previsti dall'ordinamento stesso, ma è priva di conseguenze sul piano comunitario ;
—
oppure — come sostiene il governo italiano — i regolamenti litigiosi, anche se sono direttamente e immediatamente efficaci, postulano un «rinvio» alle trafile interne che disciplinano i pagamenti dello Stato, nel qual caso l'applicazione delle trafile nazionali non costituisce violazione del trattato.
Se si ritiene d'altro canto, come pare faccia la [OSCURATO:PERSONA], che le discordanze esistenti nelle legislazioni interne circa la fase finale delle restituzioni siano tali da falsare le condizioni della concorrenza e da causare una distorsione che va eliminata, la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore nell'adire la Corte, giacché il caso è contemplato dall'articolo 101 del trattato, il quale prevede una consultazione con gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati e, in caso di persistente disaccordo, dispone che intervenga il Consiglio con proprie direttive. La sottigliezza dell'argomentazione non è però sufficiente a conferirle anche sostanza: la [OSCURATO:PERSONA] non fa carico alla Repubblica italiana di aver preso l'iniziativa di emanare una norma di orientamento opposto alla disciplina comunitaria; ciò è evidente. L'inosservanza dei vincoli posti dal trattato può consistere in un «facere» o in un «non facere», ed aggiungerò che vi si può pure includere il ritardo, come preciserò in seguito.
Quanto all'alternativa posta dalla convenuta, bisogna respingere radicalmente le conseguenze ch'essa ne vuole trarre. Anzitutto non è esatto che la mancata applicazione, in un determinato Stato, di una disposizione comunitaria immediatamente efficace implichi semplicemente la responsabilità personale del funzionario negligente che ne risponde secondo il diritto interno, mentre lo Stato membro non ha alcuna responsabilità di fronte alla Comunità e sfugge alle misure contemplate dal trattato grazie al solo fatto del riconoscimento, d'altronde platonico, dell'efficacia immediata dei regolamenti. È pure errato assumere che il fatto che un regolamento sia attuabile solo grazie all'intervento dello Stato interessato porti ad escludere automaticamente l'articolo 169. Si ricordi l'articolo 5 del trattato, il quale prescrive che gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottino tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento degli obblighi loro derivanti dal trattato o loro imposti da atti delle istituzioni della Comunità. Non costituisce affatto disconoscimento della sovranità o dell'indipendenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri l'affermare che essi sono vincolati sul piano comunitario da ogni atto, da ogni astensione o da ogni ritardo imputabile al personale della loro amministrazione, qualora tali atti, tali astensioni o tali ritardi intralcino l'applicazione del trattato o dei regolamenti. Parimenti incombe agli [OSCURATO:PERSONA] il dovere di adottare le eventuali altre misure atte a conferire piena efficacia alle disposizioni comunitarie.
Altrettanto poco conferente mi pare l'argomento che la Repubblica italiana trae dall'articolo 101 del trattato. Ammettendo che il ritardo di cui si fa carico a questo paese falsi realmente le condizioni della concorrenza, mai si è affermato che la distorsione che ne consegue sia conseguenza di una disparità tra le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Pare invece si possa concludere da quanto ho esposto in precedenza che questo ritardo, se ritardo vi è stato, è imputabile al difettoso funzionamento dei servizi incaricati del pagamento delle restituzioni oppure all'insufficienza dei mezzi finanziari messi a loro disposizione. Bisogna dunque considerare le cose da questo punto di vista per stabilire se un inadempimento di questi obblighi vada effettivamente addebitato alla Repubblica italiana ed è questo il problema che esaminerò.
IV
1.
Pare sia la prima volta che vi occupate di questo problema, giacché finora si faceva carico agli [OSCURATO:PERSONA] membri di aver adottato o di mantenere in vigore leggi o regolamenti ritenuti in contrasto col trattato o con le norme emanate per la sua esecuzione. Al centro della controversia stavano degli atti giuridici e il problema poteva apparire come un problema di diritto puro: per accertare se vi fosse trasgressione, per lo più si doveva interpretare un testo comunitario e stabilire se il provvedimento nazionale fosse con esso incompatibile. La questione poteva essere complessa, ma si poteva sempre risolvere facendo ricorso a metodi logici ben noti al giudice e non dava luogo a valutazioni di fatto.
Gli obblighi degli [OSCURATO:PERSONA] membri non si limitano però al garantire che le loro leggi siano conformi al trattato o ai regolamenti. [OSCURATO:PERSONA] sono per lo più responsabili dell'applicazione pratica delle norme comunitarie: possono venir loro affidati altri compiti di natura diversa come, nel nostro caso, il pagamento di prestazioni. Sia l'inadempimento di questi compiti, sia un semplice ritardo, può costituire trasgressione degli obblighi loro imposti e dar luogo all'applicazione dell'articolo 169. Un'interpretazione diversa paralizzerebbe l'azione comunitaria. Può però sorgere un grave problema di valutazione, qualora nessuna norma stabilisca il termine preciso per l'espletamento di un compito affidato allo Stato membro, soprattutto se questo compito implica la ripetizione di un certo numero di atti, il pagamento di diverse somme: un ritardo casuale o breve può anche essere irrilevante, mentre un ritardo sistematico o eccessivo potrà costituire una trasgressione ai sensi dell'articolo 169. Questa distinzione va fatta con la massima prudenza, poiché molte ragioni, sovente estranee allo Stato stesso, possono giustificare quest'inerzia apparente ed è sempre difficile giudicare a distanza il buono o il cattivo funzionamento degli organi amministrativi.
2.
La controversia su cui dovete pronunciarvi mi pare metta bene in luce la complessità e la delicatezza di questo giudizio, e la necessità di essere molto cauti.
[OSCURATO:PERSONA] fa carico alla Repubblica italiana di non versare le restituzioni «tempestivamente». Il vocabolo è vago: i regolamenti comunitari non stabiliscono infatti un termine perentorio per il versamento. È vero, come ho detto, che la restituzione va effettuata se si dimostra che la merce, a seconda dei casi, o è uscita dal territorio della Comunità oppure è arrivata a destinazione, e che si può ottenere un anticipo appena terminate le operazioni doganali d'esportazione. Tuttavia, le norme lasciano agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine assai ampio per quanto riguarda i documenti facenti fede; è quindi naturale che le decisioni nazionali in merito diano luogo a differenze circa la rapidità del versamento delle restituzioni. Nella fattispecie, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana non ha mai ammesso di avere effettuato i versamenti col ritardo di cui le si fa carico e significa forzare il senso della lettera 22 aprile 1968 del ministro dell'agricoltura — che quindi risale ad un periodo anteriore alla fase precontenziosa — il ravvisarvi un'ammissione del genere. [OSCURATO:PERSONA] perciò, nella replica, si adopera a dimostrare il proprio punto di vista, valendosi di vari documenti che esaminerò.
Premetto subito che essi mi paiono poco convincenti.
—
Nulla si desume da quelli che nella replica sono chiamati dati pubblicati in Italia dalla stampa specializzata. Si tratta unicamente di un ritaglio di giornale del 6 novembre 1968, che si riferisce ad un'altra pubblicazione, la quale a sua volta riporta informazioni provenienti da Bruxelles, secondo le quali lo Stato italiano avrebbe talvolta versato le restituzioni per i cereali con oltre un anno di ritardo.
—
In secondo luogo, s'invocano le difficoltà rivelate dai rappresentanti degli industriali degli [OSCURATO:PERSONA] membri produttori in seno al Comitato di gestione. Si tratta della lagnanza del rappresentante delle riserie, circa le difficoltà che s'incontravano nella liquidazione delle restituzioni in Italia.
—
S'invocano poi varie indicazioni che sarebbero pervenute ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] da parte di operatori italiani, ma senza fornire particolari.
—
È invece più circostanziata la menzione di due azioni promosse contro il ministero italiano delle finanze da due società la cui ragione sociale viene citata, per il ricupero di notevoli importi, peraltro non specificati, loro spettanti a titolo di restituzioni. Le azioni sono innegabili, ma sono solo due e, finché non vi sarà una pronunzia in tal senso del giudice competente, non possono far fede del ritardo che si addebita alla convenuta.
—
Infine la [OSCURATO:PERSONA] si fonda sulle richieste d'acconti avanzate dalla Repubblica italiana per i periodi contabili 1967/1968 e 1968/1969, le quali proverebbero che non sono state versate le restituzioni per alcuni prodotti, mentre per altri le restituzioni sono state fatte in misura insufficiente. Tornerò su questo documento esaminando un altro aspetto della questione, come pure non mi occupo delle risposte fornite dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, e specie dalla convenuta, in occasione di un'indagine, condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 1967, circa i termini entro i quali venivano versate le restituzioni. L'indagine riguarda il periodo anteriore al 1
o
luglio 1967, che è fuori questione.
Anche su di voi questa dimostrazione pare aver fatto poca presa poiché, prima dell'inizio della fase orale, avete chiesto alle parti di fornire esatti elementi di valutazione circa il pagamento delle restituzioni tra il 1
o
luglio 1967 e il 1970. Indicazioni a questo proposito possono infatti permettere di stabilire l'esatta entità del ritardo di cui si fa carico alla convenuta e di accertare altresì se esso sia conseguenza della messa in funzione di un nuovo sistema.
Disponiamo di due risposte: una è quella del governo italiano, che elenca gli importi pagati nei periodi 1
o
luglio 1967 - 30 giugno 1968, 1
o
luglio 1968 - 30 giugno 1969 e 1
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luglio 1969 - 31 dicembre 1969; si tratta però di cifre globali, senza alcuna indicazione circa la data delle esportazioni cui i pagamenti si riferiscono. Nella fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha deplorato questa presentazione schematica, che non permetteva di fare un quadro esatto della situazione, in quanto contrapponeva le richieste complessive di pagamento ai pagamenti globali effettuati, dati questi che non le sono noti fino a quando non le sono stati comunicati dallo Stato membro.
Ciò significa però dimenticare che l'onere della prova incombe al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] intende fornire questa prova nella sua risposta, che consiste in una tabella dei pagamenti per restituzioni all'esportazione, elaborata in base alle domande d'acconto semestrali fatte dalla Repubblica italiana.
Vediamo meglio questa tabella.
In quattro colonne sono riportate le restituzioni pagate per ciascun prodotto e per ciascuno dei quattro trimestri, dal 1
o
luglio 1967, data d'istituzione delle prime organizzazioni comuni, al 30 giugno 1969. Per il primo semestre 1968 figura l'importo totale delle restituzioni per ciascun prodotto e la parte relativa alle operazioni del semestre precedente; per il secondo semestre 1968, l'importo totale e la parte relativa al periodo 1.7.1967 - 30.6.1968, che metterebbe quindi in luce un ritardo di un anno. Per il primo semestre 1969, l'importo totale e la parte relativa allo stesso periodo 1.7.67 - 30.6.68, che rivelerebbe quindi un ritardo di 18 mesi.
Questi dati, che sono stati illustrati nella fase orale, farebbero risultare un ritardo medio di circa un anno nel versamento delle restituzioni agli operatori; all'udienza si è pure affermato che il ritardo oscilla fra i 12 e i 18 mesi.
È lodevole lo sforzo con cui si è tentato di accertare con la massima precisione possibile l'andamento delle restituzioni e i ritardi cui hanno dato luogo. Tuttavia, dopo un attento esame della tabella, non mi pare che le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] possano venire accettate incondizionatamente.
—
Anzitutto nel secondo semestre 1967, il primo da prendere in esame, sono stati effettuati dei pagamenti, la cui esiguità non deve stupire, tenuto conto che le organizzazioni comuni sono entrate in vigore il 1
o
luglio 1967. Questi pagamenti però contraddicono l'affermazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella lettera 27 febbraio 1968, secondo cui fino a quel momento non sarebbe stato effettuato alcun pagamento.
—
Nel primo semestre 1968 sono stati restituiti 6841 milioni di lire, di cui 5 milioni soltanto sono relativi ad operazioni del semestre precedente.
—
Nel secondo semestre 1968, i versamenti ammontano a 10442 milioni di lire, dei quali 4044 milioni riguardano il periodo 1.7.67 - 30.6.68 : la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che quest'ultimo dato rivela un ritardo di un anno. Non sono d'accordo su questo punto, poiché le date delle esportazioni e delle restituzioni non sono indicate con una precisione sufficiente per giustificare conclusioni del genere. Supponiamo, ad esempio, un'esportazione del 1
o
maggio 1968, la cui restituzione sia stata versata il 1
o
agosto 1968, cioè dopo 3 mesi; questa sarebbe inclusa nella colonna dei pagamenti relativi alle esportazioni effettuate nel periodo 1.7.67 - 30.6.68, pagamenti che dovrebbero rivelare un ritardo di un anno.
—
Per il primo semestre 1969 risultano rimborsati 6950 milioni di lire, dei quali 1169 milioni corrisponderebbero alle operazioni dello stesso periodo 1967-1968, e rivelerebbero quindi un ritardo di 18 mesi. La stessa riserva sul metodo di calcolo fatta per il semestre precedente vale anche in questo caso, ma inoltre si rileva che su 1169 milioni di lire, 718 milioni corrispondono ad esportazioni di latticini. A questo punto non sono più in grado di seguire il ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], giacché i latticini sono soggetti al regime del mercato unico solo dal 29 luglio 1968, e sono quindi impossibili restituzioni obbligatorie — le sole su cui verte la causa — per il periodo 1967-1968. Dobbiamo quindi ritenere che la tabella, compilata in base alle richieste di acconto della Repubblica italiana, includa restituzioni facoltative riferentisi al regime precedente, che potevano effettivamente venire rimborsate dalla Comunità. Il rilievo però sminuisce notevol mente il valore dei dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché delle conseguenze
che essa
ne trae.
Cosa dobbiamo concluderne ?
Il fascicolo ci può torse dare un impressione complessiva, cioè che i pagamenti non sono sempre stati immediati, ma quali sono le ragioni del ritardo? Mancanza di stanziamenti, inerzia dei servizi, oppure semplicemente difficoltà connesse con l'avviamento del sistema macchinoso di cui al regolamento 1041/67? È difficile dirlo. Del resto, i confronti fatti dalla [OSCURATO:PERSONA] con la rapidità dei rimborsi negli altri Paesi non mi paiono molto persuasivi; i dati sono troppo vecchi e non espressi in cifre. Restano le indicazioni fornite dalla ricorrente a vostra richiesta; lungi dal corroborare la tesi della [OSCURATO:PERSONA], esse mi sembra però confermino l'impossibilità di giungere ad un saldo convincimento.
Resta una sola conclusione. Benché un ritardo anormale, che superi un termine ragionevole, possa costituire un inadempimento degli obblighi imposti dal trattato, perché possiate constatarlo formalmente a norma dell'articolo 171, è tuttavia necessario che la [OSCURATO:PERSONA] provi detto ritardo in modo esauriente, non già si limiti a manifestare delle impressioni. Censurare il comportamento di uno Stato membro, dato il margine d'incertezza implicito nella valutazione di un comportamento, è una responsabilità che non ci si può assumere alla leggera. Dal canto mio, ritengo che gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sono insufficienti perché possa proporvi di assumere una responsabilità del genere.
Concludo per la reiezione del ricorso della [OSCURATO:PERSONA], che va pure condannata alle spese del giudizio.
(
1
) Traduzione dal francese.