CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 24677/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione anche in relazione alla disposta confisca per equivalente, con salvaguardia della confisca diretta; in alternativa, di rimettere alle Sezioni Unite la questione relativa all'invariabile natura sanzionatoria della confisca per equivalente, quando questa riguardi il profitto del reato e non ecceda l'ammontare di detto pr, itto; if uditi l'[OSCURATO:PERSONA] co, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], e l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2025, la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno avevadichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del delitto di cui all'art. 319- quater cod. pen. e, previo riconoscimento ad entrambi delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e otto mesi di reclusione e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di due anni e due mesi di reclusione, disponendo, ex art. 322-ter cod. pen., la confisca, in solido fra gli imputati, della somma di denaro pari a 10.000 euro corrispondente al profitto del reato ovvero, in caso di impossibilità, la confisca dei beni di cui gli imputati avevano disponibilità per un valore equivalente; gli stessi erano dichiarati altresì interdetti dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena. In ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle rispettive qualità di capogruppo di maggioranza del consiglio comunale di Capaccio e di vicesindaco del medesimo comune, con abuso delle rispettive qualità, avrebbero indotto [OSCURATO:PERSONA] a consegnare loro la somma di 10.000 euro, prospettandogli difficoltà inerenti all'iter relativo alla concessione dei lavori per l'ampliamento e la gestione del locale cimitero. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso articolando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge penale per avere la Corte di appello erroneamente omesso di dichiarare la prescrizione del reato. I giudici di appello avevano ritenuto che la dazione del denaro, momento al quale deve intendersi correlata la consumazione del reato, fosse avvenuta non - come risultava dalla contestazione - "fino al 31 marzo 2015", ma alla fine dell'anno 2014. Ne conseguiva che, computando i termini di sospensione della prescrizione così come indicati dalla stessa Corte di appello, il termine massimo di prescrizione doveva intendersi decorso non, come affermato dagli stessi Giudici, il 22 novembre 2025, ma il 24 agosto 2025, data anteriore alla pronuncia impugnata, emessa il 6 ottobre 2025. 2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di attendibilità della chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], nonché travisamento della prova quanto ai riscontri esterni. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe reso dichiarazioni lacunose e contraddittorie sulla data dei fatti, sui partecipanti agli incontri, sui tempi e modi della richiesta di denaro e sulla sua corresponsione-. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato: i) nell'interrogatorio del 16 settembre 2016, che la somma richiesta dagli imputati era pari a 2.500/3.000 euro per ogni cappella cimiteriale e a 100.000 euro per i loculi; ii) nell'interrogatorio del 6 dicembre 2016, che la stessa ammontava a 2.500 euro per ogni cappella e che erano stati versati 10.000 euro in quattro 2rate; iii) nell'interrogatorio dell'il. aprile 2018, di avere corrisposto 2.500 euro come prima rata, senza indicare l'importo complessivo versato; iv) nel corso dell'esame dibattimentale del 9 maggio 2022, di avere versato 10.000 euro in un'unica soluzione. Quanto all'incontro sulla spiaggia di Capaccio, nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe formulato le richieste indebite, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero state smentite da quelle di [OSCURATO:PERSONA], consigliere comunale e titolare dello stabilimento balneare indicato come luogo dell'incontro, il quale aveva negato la propria presenza e la cui posizione era stata archiviata. Secondo il ricorrente, il difetto di riscontri in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto riverberarsi anche sulla propria posizione; né la Corte di appello poteva limitarsi a svalutare la negatoria di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni, diversamente da quelle di [OSCURATO:PERSONA], non richiedevano riscontri. Tali divergenze non potevano essere ricondotte a mere "imprecisioni ricostruttive" dovute al tempo trascorso e alla fisiologica "progressione dichiarativa", poiché le prime dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state raccolte nel 2016, epoca non lontana dai fatti. Quanto ai riscontri esterni, la Corte avrebbe travisato l'intercettazione del 1 maggio 2015, fra il padre e lo zio di [OSCURATO:PERSONA], nonché le risultanze sullo stato di avanzamento dei lavori. Nella conversazione, infatti, si faceva riferimento a dazioni di denaro in favore di un funzionario non meglio identificato e alla somma di 11.000 euro, non 10.000 euro, sicché non era certo che gli interlocutori si riferissero alla vicenda di cui al presente giudizio. Inoltre, la Corte di appello aveva ritenuto che alle presunte dazioni fosse seguito un repentino avanzamento dei lavori, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito che, all'epoca dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], era stato eseguito solo lo sbancamento del terreno e l'avanzamento era inferiore all'8%. 2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto integrati gli elementi costitutivi del delitto di induzione indebita, interpretando estensivamente la nozione di "abuso di qualità". Dall'istruttoria era emerso che il ricorrente non poteva interferire sulle vicende amministrative dell'appalto, paralizzate da inadempienze riferibili esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA]; né poteva valorizzarsi, quale indice di un "potere di ingerenza", l'avvenuta estromissione dell'architetto [OSCURATO:PERSONA] dall'incarico connesso all'appalto, trattandosi di fisiologico atto politico-amministrativo riferibile alla giunta. Del resto, il responsabile unico del procedimento, architetto [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto in grado di incidere sulle fasi dell'appalto, non aveva subito alcuna ingerenza da parte dell'imputato. 2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di un nesso causale fra la presunta datio 3illecita e la condotta degli imputati, che, appunto, non erano a conoscenza delle problematiche connesse all'appalto né avevano titolo per intervenire su quella procedura. 3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi: 3.1. Con il primo motivo denuncia l'omessa dichiarazione di prescrizione del reato per gli stessi motivi indicati al paragrafo 2.1. 3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che dall'istruttoria era emerso che gli imputati avevano appreso delle problematiche delle ditte concessionarie dei lavori (interdittiva antimafia e vizio del capitale sociale della società di progetto "[OSCURATO:PERSONA] di Paestum") solo il 29 luglio 2015, quando, dopo la carcerazione di [OSCURATO:PERSONA], il responsabile del procedimento [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto informazioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel complesso infondati, ma non inammissibili, con conseguente instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. Si impone, pertanto, la preliminare verifica dell'intervenuta prescrizione del reato. Il delitto di cui all'art. 319 -quater cod. pen., nella formulazione ratione temporís vigente, era punito con la pena massima di otto anni di reclusione, sicché, tenuto conto degli atti interruttivi, il tempo necessario a prescrivere non poteva superare dieci anni. Considerata la data del fatto indicata in imputazione ("fino al 31.03.2015") e computati i periodi di sospensione richiamati dalla sentenza impugnata, pari a complessivi 236 giorni, la prescrizione è maturata il 22 novembre 2025, dopo la pronuncia della sentenza di appello. Ciò non esime, tuttavia, la Corte dal compiuto esame dei motivi di ricorso che involgono l'accertamento del fatto, in presenza della confisca obbligatoria del profitto del reato, disposta, ex art. 322-ter cod. pen., in primo grado e confermata dalla sentenza di appello. 2. L'esame delle censure relative all'accertamento del fatto precede, per ragioni di ordine logico-sistematico, la valutazione del primo motivo di entrambi i ricorsi relativo alla addotta prescrizione in fase di appello. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato e a tratti generico, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre le medesime doglianze già approfonditamente vagliate e 4correttamente disattese, senza porsi in adeguato confronto critico-argomentativo rispetto alle motivazioni esaustive e lineari dei Giudici della "doppia conforme". Invero, quanto alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha fatto buon governo dei criteri metodologici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465 - 01; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744 - 01; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, P., Rv. 274151 - 01) e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ne ha riconosciuto la credibilità e l'attendibilità. Quanto alle presunte discrasie in ordine alle indebite dazioni delle somme di denaro, la Corte di appello ha logicamente rilevato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], di valenza anche autoaccusatoria, contengono un nucleo essenziale, rimasto costante nel corso del tempo, immune da sospetto di inattendibilità, in ordine, in particolare, alla richiesta di denaro da parte dei pubblici agenti e al collegamento di tale richiesta con l'esecuzione delle cappelle cimiteriali. Quanto alla denunciata divergenza attinente alla dazione, in più rate ovvero in un'unica soluzione, del denaro, nella sentenza di appello è stato testualmente riportato un passo del verbale stenotipico dell'audizione del dichiarante dal quale emerge che lo stesso, nel 2022 (effettivamente, a distanza di anni dai fatti), manifestate le sue difficoltà mnestiche nel rievocare i dettagli della vicenda più volte narrata agli inquirenti, aveva spontaneamente rievocato l'espressione utilizzata da [OSCURATO:PERSONA] («mi disse che erano noccioline»), così come già riferita nel corso dell'interrogatorio dell'Il aprile 2018, evidentemente rimasta impressa nella sua memoria. Logico e coerente è altresì il passaggio argomentativo in cui i Giudici di appello hanno esaminato la coerenza della progressione dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'incontro sulla spiaggia di Capaccio, nel corso del quale sarebbero state avanzate le richieste induttive, in un sito ugualmente rievocato dal dichiarante nel corso delle sue molteplici audizioni, così come costante è rimasto il suo ricordo della partecipazione dei due imputati, con il ruolo preminente di [OSCURATO:PERSONA]. Senza considerare che il ricorrente trascura di menzionare che l'effettivo verificarsi dell'incontro si fonda anche sulle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], anch'egli presente, che ha reso una deposizione coerente, quanto a luogo e partecipanti, con le indicazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata, con motivazione persuasiva e giuridicamente corretta, rileva che non sussisteva, invero, alcun insanabile contrasto fra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle di [OSCURATO:PERSONA], connotate, queste ultime, da una legittima valenza difensiva in ragione della posizione di indagato dallo stesso rivestita. Né alcuna smentita alle dichiarazioni del primo poteva trarsi 5dall'avvenuta archiviazione della posizione del secondo, fondata, quest'ultima, sull'insufficienza della prova del suo coinvolgimento nell'attività induttiva, in quanto [OSCURATO:PERSONA] si era limitato a rievocarne la presenza all'incontro presso lo stabilimento balneare senza attribuirgli alcuna condotta attiva. La pronuncia di primo grado, cui la sentenza impugnata fa costanti richiami, saldandosi con la prima in un unico complesso argomentativo, ha, inoltre, considerato i plurimi riscontri emersi alle dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA]. Fra gli stessi assumono particolare rilievo le risultanze delle attività di intercettazione, a tal riguardo confutando dettagliatamente le argomentazioni difensive, in questa sede meramente reiterate, per cui l'intercettazione ambientale del 1 maggio 2015, fra il padre e lo zio di [OSCURATO:PERSONA], potesse riferirsi a vicenda diversa da quella di cui è processo. Quanto al dedotto travisamento, va, inoltre, aggiunto che tale doglianza risulta priva di specificità in quanto, al di là di generiche asserzioni, il ricorrente non allega né riporta la trascrizione della intercettazione censurata. Deve essere, a tale riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01). Infine, la Corte di appello ha fornito puntuale risposta anche in ordine alla segnalata incongruenza vertente sull'accelerazione dei lavori successivamente alle indebite dazioni di denaro, ricostruendo, coerentemente alle risultanze processuali, la sequenza temporale e rilevando, in particolare, che, dopo la consegna dell'area, nel luglio del 2014, i lavori, fermi da anni, erano iniziati e, successivamente all'incontro sulla spiaggia nell'autunno del 2014, erano state avviate le opere di sbancamento, poi sospese il 29 aprile 2015 dal coordinatore della sicurezza; nel maggio del 2015 erano quindi stati realizzati i blocchi di 6cappelle cimiteriali e di loculi dettagliatamente indicati in atti. 3. Il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possono essere esaminati congiuntamente in quanto interconnessi. Con gli stessi il ricorrente denuncia l'utilizzo estensivo della nozione di "abuso di qualità" e rimarca il difetto del potere di ingerenza del predetto sui lavori del cimitero comunale. Deve premettersi che, per quanto riguarda le modalità dell'induzione indebita di cui all'art. 319-quater cod. pen., questa, stante l'espresso dettato normativo, può avvenire con abuso dei poteri, ma anche con abuso di qualità. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, l'abuso della qualità da parte del pubblico ufficiale consiste «nella strumentalizzazione [...] non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute». Si tratta di una forma di abuso soggettivo che, per assumere rilievo, deve concretizzarsi in un facere, non essendo configurabile in forma omissiva, e «deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato; costui cioè deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all'indebita richiesta» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, in motivazione). La qualità rivestita dal pubblico soggetto agente rileva pertanto, nell'abuso soggettivo, in quanto riguardata nell'ambito della relazione instaurata con il privato, posto nella condizione di cogliere l'implicita possibilità di esercizio di iniziative per lui dannose. In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 319-quater cod. pen., è necessario che «la qualità o i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato» (Sez. 6, n. 41726 del 14/06/2019, Conserva, Rv. 278332 - 03). Si è ulteriormente chiarito nella giurisprudenza delle Sezioni semplici che l'abuso della qualità che connota la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale comprende la spendita o la prospettazione, da parte dell'agente, di un efficace potere di ingerenza nel compimento di atti formalmente estranei alle proprie competenze, ma pur sempre spettanti alla pubblica amministrazione cui egli è preposto (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, Rv. 280439 - 02). Nel caso di specie, emerge dalla sentenza impugnata che l'imputato, nella 7qualità di consigliere comunale dell'ente territoriale che aveva concesso i lavori, aveva manifestato il suo potere di ingerenza, interloquendo su tale oggetto con l'esecutore dei lavori e partecipando alle riunioni, potere ulteriormente amplificato dall'azione concorsuale del vicesindaco, a fianco del quale lo stesso usava rapportarsi a [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, l'esautoramento della persona che aveva seguito le opere di ampliamento del cimitero costituisce concreta riprova, da un canto, di siffatto potere di ingerenza e, d'altro canto, della percezione del privato circa il fatto che l'imputato, stante la posizione soggettiva ricoperta nel contesto amministrativo locale, fosse in grado di pregiudicarlo. 4. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è aspecifico in quanto caratterizzato dalle medesime censure dedotte in appello, alle quali la sentenza impugnata ha risposto in termini esaustivi. Invero, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, il ricorso per cassazione, al pari dell'appello, deve essere ritenuto inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 - 01). La Corte di appello, richiamando le conformi valutazioni illustrate in primo grado, ha correttamente rimarcato la scarsa rilevanza, alla luce della compiuta ricostruzione del fatto, della specifica conoscenza, da parte dell'imputato, delle irregolarità tecniche delle aziende concessionarie dei lavori, essendo allo stesso ben nota la condizione di ritardo nell'avvio delle opere, condizione, quest'ultima, sufficiente a costituire il substrato fattuale affinché la condotta induttiva potesse spiegare efficacia. 5. Il primo motivo di entrambi i ricorsi, che può essere esaminato congiuntamente in quanto coincidente, è, invece, infondato. 8Secondo il consolidato orientamento di questa Corte «il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, invochi la prescrizione del reato, assumendo, per la prima volta in detta sede, che la data di consumazione è antecedente a quella contestata, ha l'onere di riscontrare le sue affermazioni, fornendo elementi incontrovertibili, idonei da soli a confermare che il reato risulta essere stato consumato in data anteriore e insuscettibili di essere smentiti da altri elementi di prova acquisiti al processo» (Sez. 2, n. 41151 del 28/09/2023, Mega, Rv. 285300 - 01; Sez. 4, n. 47744 del 10/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265330 - 01; Sez. 5, n. 46481 del 20/06/2014, Martinelli, Rv. 261525 - 01). I poteri della Corte di cassazione in tema di accertamento della data del commesso reato non differiscono, infatti, dagli ordinari poteri del giudice di legittimità, sicché non compete alla Corte una ricostruzione fattuale estranea ai suoi compiti istituzionali. Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno indicato elementi incontrovertibili idonei a dimostrare che il perfezionamento del reato debba essere anticipato rispetto alla data riportata in imputazione, sicché la doglianza, nella parte in cui pretende di far decorrere la prescrizione del reato da epoca anteriore, non può essere accolta. Nondimeno, la stessa non può essere qualificata in termini di manifesta infondatezza. Il tempus commissi delicti indicato in addebito (31 marzo 2015), coincide con la data dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], oltre la quale, all'evidenza, i pagamenti illeciti da parte dello stesso non potevano aver luogo. D'altro canto, neppure è stata espressamente esclusa in sentenza la possibilità, emersa dall'audizione dibattimentale dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che la somma indebita sia stata corrisposta in un'unica soluzione. A fronte di tali dati, la Corte d'appello, a pag. 25 della sentenza impugnata, ha espressamente collocato la consegna del denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA] alla «fine dell'anno 2014», introducendo così un profilo di obiettiva ambiguità in ordine all'esatto momento consumativo del reato che rende la prospettata anticipazione in favor del tempus commissi delicti non manifestamente infondata. 6. Formatosi un valido rapporto di impugnazione (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 - 01), deve essere pertanto disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 7. Resta ferma la confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. limitatamente alla somma di denaro pari al profitto del reato, la cui originaria 9previsione solidale deve essere rimodulata in quote paritarie fra i due concorrenti, in ragione dell'impossibilità di individuare una diversa partecipazione al profitto illecito da parte di ciascuno (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 01). Deve essere invece annullata la statuizione adottata in via subordinata relativamente alla confisca per equivalente dei beni diversi dal denaro, per un valore corrispondente al profitto medesimo. 7.1. La conclusione di cui sopra impone una breve disamina del quadro normativo e interpretativo di riferimento. L'art. 578-bis, introdotto nel codice di procedura penale dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, recante «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», nella sua versione originaria, stabiliva che «Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato». L'intervento normativo si colloca nel solco della sentenza n. 49 del 2015 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sollevata in riferimento agli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117 Cost., sul presupposto che il diritto vivente - secondo cui la confisca urbanistica può essere disposta non solo con la sentenza di condanna, ma anche con la declaratoria di prescrizione, ove sia accertata la lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi - fosse incompatibile con l'art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza 29 ottobre 2013, Varvara contro Italia, secondo la quale, invece, sarebbe preclusa la confisca urbanistica, avente natura di sanzione penale, in assenza di una sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha chiarito che «nel nostro ordinamento, l'accertamento ben può essere contenuto in una sentenza penale di proscioglimento dovuto a prescrizione del reato, la quale, pur non avendo condannato l'imputato, abbia comunque adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità personale di chi è soggetto alla misura ablativa, sia esso l'autore del fatto, ovvero il terzo in mala fede acquirente del bene». Ne consegue che anche l'accertamento incidenter tantum del fatto, compiuto nell'ambito di una sentenza di proscioglimento per prescrizione, garantisce la necessaria correlazione fra giudizio di responsabilità e misura ablativa. Poco dopo tale pronuncia, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, 10può disporre, ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01). Le Sezioni Unite, muovendo dal rilievo che analoga conclusione era già stata avallata dalla Corte costituzionale con riferimento alla confisca urbanistica, qualificata come pena alla luce della giurisprudenza europea, hanno ritenuto che la conservazione della misura ablativa, in presenza di un reato prescritto, dovesse a maggior ragione ammettersi quando la confisca riveste natura di misura di sicurezza. Diversamente, doveva ritenersi preclusa la confisca per equivalente, in ragione della natura afflittiva e sanzionatoria allora riconosciuta a tale misura dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Tuttavia, il legislatore, con l'art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici» ha interpolato l'art. 578 -bis cod. proc. pen. inserendo al suo interno anche «la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.», la quale contempla anche forme di confisca per equivalente. Di qui l'intervento di Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 — 01, che, chiamate a dirimere il contrasto nel prosieguo sviluppatosi sull'applicazione intertemporale dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. in relazione alla confisca per equivalente, ponendosi in linea con la natura afflittiva di tale misura, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 578 -bis cod. proc. pen. ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 7.2. Come anticipato, la confisca per equivalente è stata tradizionalmente qualificata in termini sanzionatori. La prospettiva in cui, in più occasioni, è stata affrontata la questione era quella di garantire la legalità e la prevedibilità della misura, alla luce del discrimine tra pene e misure di sicurezza: solo per le prime opera, infatti, il divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. e art. 2, primo comma, cod. pen., mentre le misure di sicurezza sono regolate dalla legge vigente al momento della loro applicazione, come si desume dal diverso tenore 11dell'art. 25, terzo comma, Cost. e come è espressamente previsto dall'art. 200, primo comma, cod. pen. La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 97 del 2009, ha dunque escluso che alla confisca per equivalente possa applicarsi la disciplina di cui all'art. 200 cod. pen., valorizzandone la natura «eminentemente sanzionatoria» in ragione, in particolare, della mancanza di pericolosità dei beni oggetto dell'ablazione e dell'assenza di un rapporto di pertinenzialità tra gli stessi e il reato. Il medesimo approdo è stato più volte ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, pur riconoscendo alla confisca di valore anche una concorrente funzione ripristinatoria, ne hanno rimarcato la eminente componente sanzionatoria, in particolare evidenziando che tale misura consente l'aggressione dei beni che rappresentano il tantundem di quelli derivanti dall'illecito e non di questi ultimi (cfr. motivazioni di Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, cit.; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, cit.; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 - 01; Sez. U, n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164 - 01; Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037 - 01). Il quadro interpretativo ha tuttavia conosciuto una significativa evoluzione. La Corte EDU, nella sentenza del 19 dicembre 2024, Episcopo e Bassani c. Italia, ha rilevato che la confisca per equivalente prevista dall'ordinamento italiano presenta tratti più prossimi alla restituzione di un arricchimento ingiustificato che a una sanzione penale, in quanto non può eccedere l'effettivo vantaggio conseguito dall'autore del reato e prescinde dal grado di colpevolezza ai fini della determinazione del quantum ablativo (§ 74). Nella medesima prospettiva si colloca la giurisprudenza costituzionale. Con sentenza n. 7 del 2025, il [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641 cod. civ. secondo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o di beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato e, in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo», ha ribadito, in continuità con la sentenza Corte cost. n. 112 del 2019, che la confisca del profitto dell'illecito assolve a una funzione meramente ripristinatoria, essendo diretta a sottrarre al reo l'utilità economica illecitamente acquisita, escludendo quell'effetto peggiorativo della sua situazione patrimoniale preesistente che necessariamente inerisce alle sanzioni dal contenuto "punitivo". Le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza Massini, hanno quindi affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, a una funzione recuperatoria e ha funzione 12sanzionatoria in quanto avente ad oggetto beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destinatario beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall'illecito (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 03). 7.3. Altra recente rimeditazione critica di un indirizzo interpretativo consolidato riguarda la questione, che pure rileva in questa sede, della confisca del denaro. Infatti, la qualificazione come confisca diretta e non per equivalente dell'ablazione delle somme di denaro costituenti prezzo o profitto del reato, radicata nella giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646 - 01; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437 - 01; Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01) è stata criticamente rivista dalle Sezioni Unite Massini, che hanno ricondotto la qualificazione della confisca del denaro, diretta o per equivalente, non più alla sola natura fungibile del bene, ma alla sussistenza di un rapporto di pertinenzialità con l'illecito. Si è affermato così che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell'ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l'oggetto (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756 - 02). La confisca del denaro, pertanto, non è più indefettibilmente diretta per il solo carattere fungibile del bene colpito e per la confusione dell'elemento monetario con il restante patrimonio riferibile al soggetto che subisce la misura, ma assume natura diretta o per equivalente a seconda che risulti, o meno, provato il nesso causale tra la somma oggetto di apprensione e il prezzo o il profitto del reato. 8. La nuova qualificazione in termini meramente ripristinatori della confisca per equivalente che non esorbiti il vantaggio assicurato all'agente e non assuma, quindi, alcun connotato punitivo, potrebbe rimettere in discussione il presupposto sul quale le Sezioni Unite Esposito avevano fondato il divieto di applicazione retroattiva del disposto dell'art. 578-bis cod. proc. pen., consentendo, in astratto, il mantenimento della confisca per equivalente anche per fatti anteriori alla vigenza di detta disposizione. La giurisprudenza di questa Corte si è interrogata al riguardo e ha affermato che il mutamento giurisprudenziale intervenuto in ordine alla natura della confisca per equivalente, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite n. 13783 13del 2024, dep. 2025, Massini, secondo cui la stessa, ove non ecceda il valore del vantaggio economico che l'autore ha ritratto dal reato, ha natura ripristinatoria, non legittima l'applicazione della misura ablativa in caso di prescrizione dei reati commessi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578 -bis cod. proc. pen., in quanto l'interpretazione di quest'ultima disposizione in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU impone di escludere l'efficacia retroattiva in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, siccome ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzionatoria dell'istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, Rossi, Rv. 288488 - 01; in tal senso, anche Sez. 6, n. 9762 del 18/11/2025, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., Rv. 289627 - 02). Secondo la sentenza Rossi, l'applicazione retroattiva del disposto dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. a una confisca per equivalente, pur non più ritenuta punitiva ma meramente ripristinatoria, non è prospettabile «in quanto concreterebbe un overruling sfavorevole e, dunque, violerebbe il principio di prevedibilità del diritto». Dato atto della giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema dell'operatività e dei limiti dell'efficacia retroattiva dell'overruling sfavorevole, si è affermato che, nella specie, viene in rilievo la questione della "base legale" del potere del giudice penale di disporre la confisca per equivalente in assenza di condanna, «potere che si rivela suscettivo di ampliamento, in via postuma rispetto al momento della commissione del fatto, solo per effetto di una mutata interpretazione giurisprudenziale». Dunque, il rimedio per garantire la prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie per l'imputato, a fronte del mutamento giurisprudenziale sfavorevole e ragionevolmente imprevedibile occorso nella specie, va individuato nell'interpretazione dell'art. 578 -bis cod. proc. pen. in senso conforme all'art. 7 CEDU e all'art. 1 Prot. 1 CEDU, così come interpretati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui il "diritto", tanto di produzione legislativa che di formazione giurisprudenziale, deve esprimere regole accessibili e precise, che consentano al singolo di prevedere le conseguenze del proprio comportamento. 9. L'orientamento di cui sopra è solo in parte condivisibile. Ritiene il Collegio che lo stesso possa essere invocato nel caso in cui il mutamento interpretativo determini, in via postuma, un ampliamento del potere ablatorio-punitivo del giudice in danno dell'imputato e non invece qualora lo stesso incida solo sulla qualificazione teorica della misura, senza ampliare retroattivamente l'area dell'ablazione. Ne consegue che mentre il divieto di retroattività dell'overruling sfavorevole trova applicazione con riferimento alla 14misura geneticamente prevista come confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, non può condurre, invece, alla caducazione della confisca del profitto o del prezzo del reato disposta sulle somme di denaro, ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. Nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU, il tema dell'irretroattività dell'overruling sfavorevole prende le mosse dai requisiti qualitativi richiesti, sia alle fonti legislative che al diritto giurisprudenziale, in termini di "accessibilità" e di "prevedibilità", intesi quali necessari corollari del principio di legalità. La Corte di Strasburgo afferma in premessa che, in qualsiasi sistema giuridico, per quanto chiaramente sia formulata una disposizione giuridica, esiste inevitabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria e la giurisprudenza, in quanto fonte del diritto, contribuisce necessariamente al progressivo sviluppo del diritto penale. L'art. 7 della Convenzione non può essere dunque interpretato nel senso di vietare un chiarimento graduale delle norme relative alla responsabilità penale mediante l'interpretazione giudiziaria caso per caso, a condizione che il risultato sia coerente con l'essenza del reato e possa essere ragionevolmente previsto (Corte EDU, 22 novembre 1995, S.W. c. [OSCURATO:PERSONA], § 36). Nondimeno, la garanzia sancita dall'art. 7 della Convenzione rappresenta un elemento essenziale e inderogabile, che non si limita a vietare l'applicazione retroattiva del diritto penale in danno dell'imputato, ma sancisce anche, più in generale, il principio di legalità dei reati e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) e il principio secondo cui il diritto penale non deve essere applicato in modo estensivo a danno dell'imputato, in particolare per analogia (Corte EDU, Grande Camera, 17 maggio 2010, Kononov c. Lettonia, § 185). Nel dettaglio, la prevedibilità dell'interpretazione giurisprudenziale riguarda sia gli elementi costitutivi del reato (Corte EDU, 11 febbraio 2016, Dallas c. [OSCURATO:PERSONA], §§ 72-77; Corte EDU, 24 maggio 2007, Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania, §§ 43-47; Corte EDU, 10 ottobre 2006, Pessino c. Francia, §§ 35-36) sia la pena applicabile (Corte EDU, Grande Camera, 21 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, §§ 111-117; Corte EDU, 7 febbraio 2012, Alimugaj c. Albania, §§ 154-162). Trattasi dunque di principio funzionale a garantire la libertà del soggetto di orientare le proprie condotte in un determinato quadro giuridico, sicché non è consentita l'applicazione retroattiva dell'interpretazione giurisprudenziale di una norma penale nel caso in cui quell'esegesi non fosse ragionevolmente prevedibile nel momento in cui la violazione è stata commessa. Nell'ordinamento interno il principio del divieto dell'overruling sfavorevole, ampiamente dibattuto ma non ancora completamente assestato, ha individuato 15uno strumento di attuazione nel disposto dell'art. 5 cod. pen., interpretato secondo i parametri dettati da Corte Cost. n. 364 del 1988, scusando quindi in chiave di assenza di colpevolezza l'errore sulla liceità del comportamento tenuto da parte dell'agente. Sez. 5, n. 30516 del 12/06/2025, P., Rv. 288598 - 01 ha evidenziato come questa sia una soluzione di «intelligente equilibrio» tra l'esigenza di salvaguardare l'individuo da «surrettizie applicazioni retroattive» di norme penali sfavorevoli e quella di «conservare la coerenza del sistema penale basato sul primato della legge sull'interpretazione, nella convinzione che il diritto vivente non può comunque essere equiparato alla legge». Tanto premesso, deve rilevarsi che, nella fattispecie, viene in rilievo la confisca diretta del denaro o per equivalente fino all'ammontare sopra indicato, corrispondente al profitto: a ben guardare, relativamente alla confisca del denaro, con riguardo all'epoca del fatto, la confisca del denaro era comunque da considerare come diretta, anche se in base all'assetto delineato dalla sentenza Massini debba nei congrui casi parlarsi di confisca per equivalente, comunque connotata da effetti ripristinatori e non sanzionatori. In tale quadro la misura, come disposta, non era comunque collegata alla colpevolezza dell'agente, essendo del tutto estranea al diritto punitivo. Orbene, posto che la natura di misura di sicurezza della confisca del denaro corrispondente al profitto rende improprio anche il riferimento all'art. 7 della CEDU, che presidia il principio di legalità nella materia penale in senso convenzionale e la cui perimetrazione richiede che la misura presenti carattere punitivo, deve altresì escludersi che rispetto alla confisca del denaro la modifica interpretativa abbia inciso sull'affidamento dell'agente su un quadro giuridico e interpretativo stabilizzato al momento della commissione del fatto. Al contrario, al di là della sopravvenuta qualificabilità anche come confisca per equivalente, la confisca del denaro, quale misura di sicurezza, si fondava su una base legale sufficientemente determinata, che non risulta inficiata dal nuovo assetto interpretativo, diversamente da quanto può invece affermarsi con riguardo alle altre forme di confisca per equivalente, già inquadrate in termini punitivi. In conclusione, la misura della confisca riferita all'importo sopra indicato, come ripartito tra i due ricorrenti, deve essere confermata in forma diretta e per equivalente solo limitatamente al denaro. P P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata anche in relazione alla disposta confisca, che conferma nella misura di euro 5.000,00 nei confronti di ciascun ricorrente, da intendersi come confisca diretta ovvero come confisca per equivalente riferita solo a somme di denaro. Così deciso, il 20/05/2026 Il ansiglier esten ore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] MassiM icciarelli a_ D2 1191 11126 ) j IZiUi 17