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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29527/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 51 -ter

I. 26 luglio 1975, n.354, per non essersi il Tribunale di sorveglianza di Lecce pronunciato sulla revoca della semilibertà nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ingresso in carcere del suddetto per sospensione cautelativa del regime, circostanza che non solo si riverbera sulla già disposta sospensione ma anche sulla revoca della misura alternativa rendendola inefficace, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Secondo la stessa, invero, la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (si veda per tutte Sez.7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309).

Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo ci impugnazione, in cui il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla revoca della semilibertà sono aspecifiche e manifestamente infondate a fronte delle argomentazioni scevre da vizi giuridici e logici della revoca del beneficio, che, lungi dall'operare qualsivoglia tipo di automatismo come lamentato dalla difesa, fanno leva sull'inadeguatezza della misura alternativa a contenere la pericolosità sociale atteso che durante l'esecuzione il condannato è stato tratto in arresto per detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di armi, furto di motocarro, evasione e riciclaggio, a riprova della mancata partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che la censura di cui al primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore lamenta violazione dell'art. 51 -ter I. 26 luglio 1975, n.354, per non essersi il Tribunale di sorveglianza di Lecce pronunciato sulla revoca della semilibertà nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ingresso in carcere del suddetto per sospensione cautelativa del regime, circostanza che non solo si riverbera sulla già disposta sospensione ma anche sulla revoca della misura alternativa rendendola inefficace, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte. Secondo la stessa, invero, la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali (si veda per tutte Sez.7, Ordinanza n. 16600 del 12/11/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309). Considerato che le doglianze di cui al secondo motivo ci impugnazione, in cui il difensore lamenta vizio di motivazione in ordine alla revoca della semilibertà sono aspecifiche e manifestamente infondate a fronte delle argomentazioni scevre da vizi giuridici e logici della revoca del beneficio, che, lungi dall'operare qualsivoglia tipo di automatismo come lamentato dalla difesa, fanno leva sull'inadeguatezza della misura alternativa a contenere la pericolosità sociale atteso che durante l'esecuzione il condannato è stato tratto in arresto per detenzione illecita di stupefacenti, detenzione di armi, furto di motocarro, evasione e riciclaggio, a riprova della mancata partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 lu
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