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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023

Cassazione n. 13503/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11309/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4467/2015 depositata il23/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 27 marzo 2013, respingeva le domande proposte dal [OSCURATO:SOCIETA]., di revoca exart.67, comma 1, n. 2, l. fall. – ovvero, in subordine, ai sensi dell’art.67, comma 2, l. fall. – dei pagamenti di € 980.000 e € 123.000 effettuati dalla compagine poi fallita in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, Banco di Desio) nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, per difetto di prova dell’anormalità di tali atti e della scientia decoctionisdella convenuta.

2. La pronuncia, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], veniva riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 23 novembre 2015.

La corte rilevavain fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dal Banco di Desio il capannone industriale dove svolgeva la sua a ttività, in precedenza concessole in leasing, e lo aveva rivenduto lo stesso giorno a terzi, ricavandone una somma che aveva destinato a saldare il prezzo di acquisto, per € 980.000, e a ridurre, per € 123.000, la propria esposizione debitoria verso la banca.

Osservava che tale operazione non era riconducibile all’esercizio anticipato-espressamente escluso dal contratto di leasing - de l diritto di riscattoda parte della conduttrice, ma all’accordo intervenuto fra le parti di risolvere anticipatamente detto contratto per consentire a [OSCURATO:SOCIETA].- che già aveva ottenuto la sospensione di un anno dal pagamento delle rate e che non era in grado adempiere alle obbligazioni contrattualie di proseguire la sua attività - di estinguere la propria esposizione debitoria verso l’istituto di credito.

Riteneva che la contestualità dei negozi di vendita, conclusi lo stesso giorno presso il medesimo notaio, e il necessario previsto utilizzo, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo incassato dalla vendita dell’immobile a terzi per il pagamento del prezzo dovuto alla banca, effettuato consegnando gli assegni circolari ricevuti dagli acquirenti, conferissero all’operazione, complessivamente organizzata per estinguere la precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi, e ai pagamenti terminali un carattere di anormalità tale da legittimarne la revoca ai sensi dell’ art. 67, comma 1, n. 2, l. fall..

Evidenziava che la banca non aveva dimostrato la propria inscientia decoctionis, sussistendo, al contrario, indici rivelatori della sua piena consapevolezza delle precarie condizioni economiche in cui si trovava la cliente, tenuto conto della protratta morosità di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’adesione del Banco di Desio a un disegno che, attraverso una concatenazione di negozi, mirava a ridurre l’esposizione debitoria nei suoi confronti.

Dichiarava, pertanto, l’inefficacia dei pagamenti di € 980.000 e € 123.000 effettuati dalla società fallita in favore della banca appellata in data 5 marzo 2009, condannando quest’ultima alla restituzione di tali somme.

3. I l Banco di Desio ha proposto ricorso p er la cassazione d ella sentenza, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 67, comma 1, n. 2, l. fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: il giudice di appello avrebbe erroneamente assoggettato la fattispecie in esame (riscatto dell'immobile aziendale già condotto in leasingcon vantaggio patrimoniale del conduttore) all'art. 65 l. fall., perché questa norma presuppone solo il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del debito, sia essa legale o convenzionale, ma non esclude la rilevanza della pattuizione negoziale che attribuisce all'utilizzatore la facoltà di anticipare la restituzione della somma finanziata rispetto al termine pattuito. 4.2 Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un puntodecisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il giudice di appello avrebbeerroneamente statuito la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell'esercizio del riscatto, peraltro ritenendo provata la scientia decoctionisin capo alla banca sulla base del fatto che la stessa non aveva assolto il proprio onere di dimostrare la mancata conoscenza delle condizioni in cui si trovava lacliente. 4.3 Il terzo motivo lamenta la contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ.: le argomentazioni poste dalla Corte d'appello a sostegno della decisionecontrasterebbero – a dire dellaricorrente - le une con le altre , perché gli atti solutori sono stati revocati sia exart. 65 l. fall., in quanto pagamenti anticipati di debiti non ancora scaduti, sia a mente dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., poiché qualificati come pagamenti effettuati con mezzi atipici alla scadenza, sia ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., perché intesi alla stregua di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

5. I motivi, suscettibili di esame congiunto, vanno respinti, i primi dueperché inammissibili, il terzo perché infondato . 5.1 Le critiche in esame muovono dal comune presupposto di una “errata qualificazione giuridica della fattispecie”, come espressamente rappresentala premessa alle censure proposte (pag. 5 del ricorso).

La corte di merito non avrebbe considerato – spiega la banca ricorrente - che il locatario aveva effettuato i pagamenti di cui la procedura chiedeva la revoca in virtù del diritto di riscatto dell’immobile condotto in leasing riconosciutogli dagli accordi contrattuali.

La sentenza impugnata in realtà, lungi dal fare applicazione dell’art.65 l. fall., ha espressamente escluso che Maggi avesse esercitato il diritto potestativo di riscatto del bene ricevuto in godimento, al quale la banca non poteva opporsi, poiché un simile diritto maturava solo al termine del contratto.

Vi era stata, piuttosto, un’anticipata risoluzione del contratto di leasing e “la vendita dell’immobile [era] intervenuta non già in forza delle previsioni contrattuali, ma solo in quanto anche la banca ha liberamente acconsentito a sciogliere anticipatamente il vincolo accettando la richiesta della controparte” (pagg. 8 e 9 della decisione impugnata).

La concatenazione dei negozi ha dunque avuto origine –a parere dei giudici distrettuali – non dall’esercizio del diritto potestativo di riscatto previsto dal contratto di leasing, ma, ben diversamente, da una risoluzione consensuale del negozio in forza di una convenzione successiva alla sua conclusione. 5.2 I primi due mezzi in esame denunciano una violazione di legge che presuppone una valutazione dei fatti di causa in termini differenti da quella effettuata dalla corte di merito.

Una simile prospettazione comporta la loro inammissibilità, giacché il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 24155/2017, Cass.22707/2017, Cass. 195/2016). 5.3 Tutte le censure denunciano “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e, in questo modo, si parametrano al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017).

Le carenze motivazionali denunciate dai ricorrenti non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato.

La corte di merito, infatti, ha chiaramente spiegato di ritenere sussistente un collegamento negoziale volto a conseguire, come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi, l’estinzione di precedenti passività, con la conseguente rev ocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., del pagamento del prezzo di vendita per € 980.000 e del versamento di € 123.000 effettuato lo stesso giorno sul conto corrente di Maggi a riduzione dell’esposizione esistente.

In relazione a questa congerie di negozi collegati , diretti all’estinzione di debiti pregressi, i giudici distrettuali hanno poi rilevato non solo che la banca non aveva dato prova, come previsto dall’art. 67, comma 1, l. fall., di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ma anche la “presenza di indici rivelatori della consapevolezza delle condizioni economiche precarie della società debitrice”.

La c orte di merito, infine, ha aggiunto che “ in ogni caso ” il pagamento di € 123.000, effettuato su un conto corrente scoperto, sarebbe stato revocabile anche ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., non potendosi dubitare, per le medesime ragioni già esposte, che la banca avesse piena consapevolezza dello stato di decozione della società debitrice.

Una simile motivazione non può certo essere ritenuta viziata in ragione della sua manifesta ed irriducibile contraddittorietà o a causa del suo contenuto perplesso od incomprensibile: in realtà il giudice d’appello non ha fatto altro che offrire una pluralità di ragioni, distintee autonome fra loro, a giustificazione della propria decisione; ciò sia rispetto al requisito soggettivo della inscientia decoctionis relativo al pagamento anomalo delle somme di € 980.000 e di € 123.000, sia in ordine alla possibilità di disporre la revoca soltanto di quest’ultimo pagamento anche ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., essendo dimostrato il ricorrere del correlato requisito soggettivo.

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta e il ricorso e condanna ilricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €11.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11309/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone n. 14, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato in Roma, via Sardegna n. 29, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4467/2015 depositata il23/11/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Como, con sentenza del 27 marzo 2013, respingeva le domande proposte dal [OSCURATO:SOCIETA]., di revoca exart.67, comma 1, n. 2, l. fall. – ovvero, in subordine, ai sensi dell’art.67, comma 2, l. fall. – dei pagamenti di € 980.000 e € 123.000 effettuati dalla compagine poi fallita in favore del [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora innanzi, per brevità, Banco di Desio) nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, per difetto di prova dell’anormalità di tali atti e della scientia decoctionisdella convenuta. 2. La pronuncia, impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], veniva riformata dalla Corte d’appello di Milano con sentenza del 23 novembre 2015. La corte rilevavain fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato dal Banco di Desio il capannone industriale dove svolgeva la sua a ttività, in precedenza concessole in leasing, e lo aveva rivenduto lo stesso giorno a terzi, ricavandone una somma che aveva destinato a saldare il prezzo di acquisto, per € 980.000, e a ridurre, per € 123.000, la propria esposizione debitoria verso la banca. Osservava che tale operazione non era riconducibile all’esercizio anticipato-espressamente escluso dal contratto di leasing - de l diritto di riscattoda parte della conduttrice, ma all’accordo intervenuto fra le parti di risolvere anticipatamente detto contratto per consentire a [OSCURATO:SOCIETA].- che già aveva ottenuto la sospensione di un anno dal pagamento delle rate e che non era in grado adempiere alle obbligazioni contrattualie di proseguire la sua attività - di estinguere la propria esposizione debitoria verso l’istituto di credito. Riteneva che la contestualità dei negozi di vendita, conclusi lo stesso giorno presso il medesimo notaio, e il necessario previsto utilizzo, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del corrispettivo incassato dalla vendita dell’immobile a terzi per il pagamento del prezzo dovuto alla banca, effettuato consegnando gli assegni circolari ricevuti dagli acquirenti, conferissero all’operazione, complessivamente organizzata per estinguere la precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi, e ai pagamenti terminali un carattere di anormalità tale da legittimarne la revoca ai sensi dell’ art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.. Evidenziava che la banca non aveva dimostrato la propria inscientia decoctionis, sussistendo, al contrario, indici rivelatori della sua piena consapevolezza delle precarie condizioni economiche in cui si trovava la cliente, tenuto conto della protratta morosità di [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’adesione del Banco di Desio a un disegno che, attraverso una concatenazione di negozi, mirava a ridurre l’esposizione debitoria nei suoi confronti. Dichiarava, pertanto, l’inefficacia dei pagamenti di € 980.000 e € 123.000 effettuati dalla società fallita in favore della banca appellata in data 5 marzo 2009, condannando quest’ultima alla restituzione di tali somme. 3. I l Banco di Desio ha proposto ricorso p er la cassazione d ella sentenza, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA].. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: 4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 65 e 67, comma 1, n. 2, l. fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: il giudice di appello avrebbe erroneamente assoggettato la fattispecie in esame (riscatto dell'immobile aziendale già condotto in leasingcon vantaggio patrimoniale del conduttore) all'art. 65 l. fall., perché questa norma presuppone solo il fatto oggettivo dell'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del debito, sia essa legale o convenzionale, ma non esclude la rilevanza della pattuizione negoziale che attribuisce all'utilizzatore la facoltà di anticipare la restituzione della somma finanziata rispetto al termine pattuito. 4.2 Il secondo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un puntodecisivo della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: il giudice di appello avrebbeerroneamente statuito la revocabilità, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell'esercizio del riscatto, peraltro ritenendo provata la scientia decoctionisin capo alla banca sulla base del fatto che la stessa non aveva assolto il proprio onere di dimostrare la mancata conoscenza delle condizioni in cui si trovava lacliente. 4.3 Il terzo motivo lamenta la contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4, cod. proc. civ.: le argomentazioni poste dalla Corte d'appello a sostegno della decisionecontrasterebbero – a dire dellaricorrente - le une con le altre , perché gli atti solutori sono stati revocati sia exart. 65 l. fall., in quanto pagamenti anticipati di debiti non ancora scaduti, sia a mente dell’art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., poiché qualificati come pagamenti effettuati con mezzi atipici alla scadenza, sia ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., perché intesi alla stregua di pagamenti di debiti liquidi ed esigibili. 5. I motivi, suscettibili di esame congiunto, vanno respinti, i primi dueperché inammissibili, il terzo perché infondato . 5.1 Le critiche in esame muovono dal comune presupposto di una “errata qualificazione giuridica della fattispecie”, come espressamente rappresentala premessa alle censure proposte (pag. 5 del ricorso). La corte di merito non avrebbe considerato – spiega la banca ricorrente - che il locatario aveva effettuato i pagamenti di cui la procedura chiedeva la revoca in virtù del diritto di riscatto dell’immobile condotto in leasing riconosciutogli dagli accordi contrattuali. La sentenza impugnata in realtà, lungi dal fare applicazione dell’art.65 l. fall., ha espressamente escluso che Maggi avesse esercitato il diritto potestativo di riscatto del bene ricevuto in godimento, al quale la banca non poteva opporsi, poiché un simile diritto maturava solo al termine del contratto. Vi era stata, piuttosto, un’anticipata risoluzione del contratto di leasing e “la vendita dell’immobile [era] intervenuta non già in forza delle previsioni contrattuali, ma solo in quanto anche la banca ha liberamente acconsentito a sciogliere anticipatamente il vincolo accettando la richiesta della controparte” (pagg. 8 e 9 della decisione impugnata). La concatenazione dei negozi ha dunque avuto origine –a parere dei giudici distrettuali – non dall’esercizio del diritto potestativo di riscatto previsto dal contratto di leasing, ma, ben diversamente, da una risoluzione consensuale del negozio in forza di una convenzione successiva alla sua conclusione. 5.2 I primi due mezzi in esame denunciano una violazione di legge che presuppone una valutazione dei fatti di causa in termini differenti da quella effettuata dalla corte di merito. Una simile prospettazione comporta la loro inammissibilità, giacché il vizio di violazione di legge dedotto con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, estranea all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Cass. 24155/2017, Cass.22707/2017, Cass. 195/2016). 5.3 Tutte le censure denunciano “l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” e, in questo modo, si parametrano al vizio di motivazione che poteva essere dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. prima che l’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012, limitasse tale motivo di ricorso al solo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione lecensure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 23940/2017). Le carenze motivazionali denunciate dai ricorrenti non sono riconducibili nell’alveo del vizio di motivazione così rimodellato. La corte di merito, infatti, ha chiaramente spiegato di ritenere sussistente un collegamento negoziale volto a conseguire, come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi, l’estinzione di precedenti passività, con la conseguente rev ocabilità ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., del pagamento del prezzo di vendita per € 980.000 e del versamento di € 123.000 effettuato lo stesso giorno sul conto corrente di Maggi a riduzione dell’esposizione esistente. In relazione a questa congerie di negozi collegati , diretti all’estinzione di debiti pregressi, i giudici distrettuali hanno poi rilevato non solo che la banca non aveva dato prova, come previsto dall’art. 67, comma 1, l. fall., di non essere a conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, ma anche la “presenza di indici rivelatori della consapevolezza delle condizioni economiche precarie della società debitrice”. La c orte di merito, infine, ha aggiunto che “ in ogni caso ” il pagamento di € 123.000, effettuato su un conto corrente scoperto, sarebbe stato revocabile anche ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., non potendosi dubitare, per le medesime ragioni già esposte, che la banca avesse piena consapevolezza dello stato di decozione della società debitrice. Una simile motivazione non può certo essere ritenuta viziata in ragione della sua manifesta ed irriducibile contraddittorietà o a causa del suo contenuto perplesso od incomprensibile: in realtà il giudice d’appello non ha fatto altro che offrire una pluralità di ragioni, distintee autonome fra loro, a giustificazione della propria decisione; ciò sia rispetto al requisito soggettivo della inscientia decoctionis relativo al pagamento anomalo delle somme di € 980.000 e di € 123.000, sia in ordine alla possibilità di disporre la revoca soltanto di quest’ultimo pagamento anche ai sensi dell’art. 67, comma 2, l. fall., essendo dimostrato il ricorrere del correlato requisito soggettivo. 6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza esi liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta e il ricorso e condanna ilricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in €11.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali p
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