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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03573/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il difensore - sul presupposto che il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vari reati-fine aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - ha chiesto di rideterminare la pena, escludendo la porzione derivante dall'aumento applicato per effetto della citata circostanza aggravante.

2. Avverso l'ordinanza il condannato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che il ragionamento del giudice dell'esecuzione, traviserebbe completamente il contenuto della sentenza n. 22153 dell'Il dicembre 2018 della Corte suprema di cassazione, nella parte in cui omette di considerare la valutazione sulla natura giuridica dell'aggraivante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, e confonde l'elemento soggettivo del fatto costituente reato con quello della circostanza aggravante, travalicando il limite del giudicato.

A parere del ricorrente, l'ordinanza impugnata non coglie l'evidente contraddizione tra l'inquadramento "oggettivo" dell'aggravante in parola nella richiamata sentenza n. 22153, che ha definito il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], e il mutato orientamento "soggettivistico", affermatosi a seguito delle sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 8545 del 2019, secondo cui l'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis. :1. cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale.

Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe confutato l'affermazione difensiva secondo cui la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (art. 13, secondo comma, e art. 25, secondo comma), alla CEDU, alla giurisprudenza della Corte di cassazione, e deve svolgere la funzione rieducativa imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost.2.2.

Con un secondo motivo, il ricorrente rileva, nuovamente, la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la mancata considerazione della questione prospettata dalla difesa, per il travisamento della risultanza documentale, per l'erronea valutazione della giurisprudenza di legittimità.

Il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la pronuncia resa dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico del ricorrente ha riferito all'imputato, in termini oggettivi, e solo in via sussidiaria in termini soggettivi, derivanti dal ruolo di vertice ricoperto in seno all'associazione, l'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché - anche volendo 2 AL riconoscere la sussistenza di un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per cui vi sarebbe una contraddizione tra l'inquadramento "oggettivo" dell'aggravante in parola nella sentenza n. 22153 della Sez. 2 dell'Il dicembre 2018, che ha definito il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], e il mutato orientamento "soggettivo" a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 8545 del 2019, secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale - al di là della natura giuridica della circostanza in esame, ciò che rileva è che nel caso di specie la stessa è perfettamente integrata, secondo la corretta valutazione della Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, la quale ha bene evidenziato il ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno all'omonima cosca mafiosa, tale da rendere evidente la piena consapevolezza in capo allo stesso di quanto compiuto dal gruppo dedito al narcotraffico e della destinazione degli utili da questo derivanti anche a suo favore.

1.2. Il secondo motivo il ricorso - riferito alla possibilità di intaccare il giudicato a seguito del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale verificatosi in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - è parimenti inammissibile.

Infatti, l'art. 2 cod. pen. regolamenta la successione delle leggi penali nel tempo e al comma 2 sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, ove vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

In altri termini, l'intangibilità del giudicato può essere compromessa solo in presenza di un intervento normativo posto in essere dal legislatore che comporti un mutamento in melius del trattamento riservato al reo e non certamente in presenza di una semplice evoluzione nella nomofilachia della Corte di cassazione.

Tale principio, peraltro, a suo tempo era già stato affermato dalla Sez. 1 di questa Corte, con la sentenza n. 11076 del 15 novembre 2016, ove si era puntualizzato che la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata.

Dunque, nel caso di specie - anche a prescindere dalle considerazioni già svolte circa la rispondenza dell'applicazione dell'aggravante all'evoluzione giurisprudenziale, che la concepisce in chiave soggettivistica - l'evoluzione in 3 f\ parola non legittimerebbe in ogni caso una sua disapplicazione, con conseguente rideterminazione della pena inflitta.

2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di assise di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2021, la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale il difensore - sul presupposto che il ricorrente è stato condannato con sentenza definitiva alla pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 e vari reati-fine aggravati dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - ha chiesto di rideterminare la pena, escludendo la porzione derivante dall'aumento applicato per effetto della citata circostanza aggravante. 2. Avverso l'ordinanza il condannato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge e il vizio di motivazione, sul rilievo che il ragionamento del giudice dell'esecuzione, traviserebbe completamente il contenuto della sentenza n. 22153 dell'Il dicembre 2018 della Corte suprema di cassazione, nella parte in cui omette di considerare la valutazione sulla natura giuridica dell'aggraivante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, e confonde l'elemento soggettivo del fatto costituente reato con quello della circostanza aggravante, travalicando il limite del giudicato. A parere del ricorrente, l'ordinanza impugnata non coglie l'evidente contraddizione tra l'inquadramento "oggettivo" dell'aggravante in parola nella richiamata sentenza n. 22153, che ha definito il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], e il mutato orientamento "soggettivistico", affermatosi a seguito delle sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 8545 del 2019, secondo cui l'aggravante dell'agevolazione dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis. :1. cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale. Inoltre, il giudice dell'esecuzione non avrebbe confutato l'affermazione difensiva secondo cui la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l'intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (art. 13, secondo comma, e art. 25, secondo comma), alla CEDU, alla giurisprudenza della Corte di cassazione, e deve svolgere la funzione rieducativa imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost.2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente rileva, nuovamente, la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato per la mancata considerazione della questione prospettata dalla difesa, per il travisamento della risultanza documentale, per l'erronea valutazione della giurisprudenza di legittimità. Il giudice dell'esecuzione non avrebbe tenuto conto del fatto che la pronuncia resa dalla Corte di cassazione nel procedimento a carico del ricorrente ha riferito all'imputato, in termini oggettivi, e solo in via sussidiaria in termini soggettivi, derivanti dal ruolo di vertice ricoperto in seno all'associazione, l'aggravante in parola. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di doglianza, con il quale si lamentano il vizio di motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché - anche volendo 2 AL riconoscere la sussistenza di un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991, per cui vi sarebbe una contraddizione tra l'inquadramento "oggettivo" dell'aggravante in parola nella sentenza n. 22153 della Sez. 2 dell'Il dicembre 2018, che ha definito il procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], e il mutato orientamento "soggettivo" a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 8545 del 2019, secondo cui l'aggravante agevolatrice dell'attività mafiosa prevista dall'art. 416 bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale - al di là della natura giuridica della circostanza in esame, ciò che rileva è che nel caso di specie la stessa è perfettamente integrata, secondo la corretta valutazione della Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, la quale ha bene evidenziato il ruolo di vertice ricoperto dall'imputato in seno all'omonima cosca mafiosa, tale da rendere evidente la piena consapevolezza in capo allo stesso di quanto compiuto dal gruppo dedito al narcotraffico e della destinazione degli utili da questo derivanti anche a suo favore. 1.2. Il secondo motivo il ricorso - riferito alla possibilità di intaccare il giudicato a seguito del mutamento dell'orientamento giurisprudenziale verificatosi in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991 - è parimenti inammissibile. Infatti, l'art. 2 cod. pen. regolamenta la successione delle leggi penali nel tempo e al comma 2 sancisce che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, ove vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. In altri termini, l'intangibilità del giudicato può essere compromessa solo in presenza di un intervento normativo posto in essere dal legislatore che comporti un mutamento in melius del trattamento riservato al reo e non certamente in presenza di una semplice evoluzione nella nomofilachia della Corte di cassazione. Tale principio, peraltro, a suo tempo era già stato affermato dalla Sez. 1 di questa Corte, con la sentenza n. 11076 del 15 novembre 2016, ove si era puntualizzato che la sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, in assenza di innovazione legislativa ovvero di declaratoria di incostituzionalità, si verifichi un mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di una disposizione rimasta invariata, in quanto tale mutamento - anche se sancito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione - non determina alcun effetto abrogativo della disposizione interpretata. Dunque, nel caso di specie - anche a prescindere dalle considerazioni già svolte circa la rispondenza dell'applicazione dell'aggravante all'evoluzione giurisprudenziale, che la concepisce in chiave soggettivistica - l'evoluzione in 3 f\ parola non legittimerebbe in ogni caso una sua disapplicazione, con conseguente rideterminazione della pena inflitta. 2. Da quanto precede consegue l'inammissibilità del ricorso. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend
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