CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 43755/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza del 20/01/2022 della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la sentenza in data 11/06/2021 del G.i.p. del Tribunale di Noia. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]: vizio di motivazione in relazione all'art.62-bis, alla mancata applicazione del minimo edittale e del minimo aumento della continuazione interna tra i reati e in relazione al mancato riconoscimento della continuazione esterna, per come richiesta. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]: omessa motivazione sulle doglianze difensive; violazione di legge in relazione all'art. 194, comma 3, c.p.p. 2. Ciò premesso: 2.1. Il ricorso Mesaros è inammissibile perché meramente reiterativo delle questioni proposte con l'atto di appello e affrontate e disattese dalla Corte di merito e oggi riproposte con il ricorso per Cassazione. Le doglianze articolate nel ricorso, inoltre, non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e dei principi di diritto vigenti in materia. Vale ricordare, allora, che i vizi di motivazione possono essere esaminati in sede legittimità allorquando, non propongano censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997) le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato e perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 2.2.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di vizio di omessa motivazione, smentita dalla presenza di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria con cui la Corte di appello ha dato risposta alle censure difensive. Si deve aggiungere che la denuncia di omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella della Corte di appello che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 2.2.2. L'eccezione di inutilizzabilità è aspecifica, in quanto il ricorrente non illustra la concreta incidenza della stessa sulla struttura argonnentativa che ha portato alla condanna dell'imputato. Infatti, "Nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento", (Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18/11/2016 Ud., dep. il 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). 2.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così de