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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05414/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

Nessun avvocato presente. s [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto FALL Mamadou colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per grammi 8,4 circa pari a gr. 3,251 di principio attivo e per vari episodi di cessione di modici quantitativi di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in aumento alla pena applicata nei suoi confronti per fatti della stessa specie, giudicati con sentenza del 26 Aprile 2018 della Corte di Appello di Torino divenuta irrevocabile.

2. Nel confermare il vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati, la Corte di Appello riteneva di precisare che, a fronte di un aumento complessivo di mesi nove di reclusione ed euro novecento di multa in relazione a fatti avvinti da una continuazione interna, l'ipotesi di detenzione doveva ritenersi sanzionata con una pena detentiva di mesi cinque di reclusione mentre la parte residuale andava riferita alle ipotesi di cessione che si erano protratte per un lungo arco temporale.

3. Avverso la suddetta sentenza ricorre la difesa del FALL denunciando violazione di legge in quanto una delle ipotesi di cessione doveva ritenersi compresa nei fatti di detenzione, trattandosi di fatto coevo e realizzato mediante l'offerta di una delle dosi di stupefacente rinvenute nella disponibilità del prevenuto, di talchè la ulteriore porzione di pena, riferita a tutte le ipotesi di cessione, avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta.

Chiedeva l'annullamento della suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva apportato un aumento complessivo di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa sulla pena applicata all'imputato per fatti della stessa specie separatamente giudicati, ha fornito adeguato conto dei singoli aumenti apportati, distinguendo le condotte di detenzione ed offerta, concretizzatesi in occasione dell'arresta rispetto ai plurimi episodi di cessione che la AVOGADRO ha riconosciuto avere ricevuto dall'imputato in un lungo contesto temporale.

2. Manifestamente infondata risulta la censura anche laddove il ricorrente si duole di una duplicazione sanzionatoria in relazione alla dose di cocaina offerta I in vendita in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria, trattandosi di episodio che doveva ritenersi assorbito nella condotta di detenzione dello stupefacente.

L'argomento difensivo si appalesa manifestamente infondato e pretestuoso.

Invero la Corte di Appello non ha attribuito all'episodio di offerta in vendita di una singola dose di cocaina all'AVOGADRO alcun autonomo disvalore penale ma, coerentemente con l'insegnamento del giudice di legittimità anche a sezioni unite (da ultimo sez.U, n.47127 del 24 Giugno 2021, Pizzone, Rv.282269) ha ripartito l'aumento a titolo di continuazione tra la condotta di detenzione dello stupefacente (che necessariamente comprendeva l'offerta in vendita di una dose di cocaina che non veniva consegnata), e tutti gli episodi di cessione realizzati dal FALL a favore dell'Avogadro nel corso degli anni, episodi distinti, anche temporalmente, da quanto contestato in occasione dell'arresto del prevenuto, e che non comprendevano la offerta in vendita che, appunto, neppure in termini di tipicità, aveva concretizzato una cessione. 3 - Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, indicata come in dispositivo non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 20 Gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso. Nessun avvocato presente. s [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto FALL Mamadou colpevole del reato di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina per grammi 8,4 circa pari a gr. 3,251 di principio attivo e per vari episodi di cessione di modici quantitativi di sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e veniva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa in aumento alla pena applicata nei suoi confronti per fatti della stessa specie, giudicati con sentenza del 26 Aprile 2018 della Corte di Appello di Torino divenuta irrevocabile. 2. Nel confermare il vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati, la Corte di Appello riteneva di precisare che, a fronte di un aumento complessivo di mesi nove di reclusione ed euro novecento di multa in relazione a fatti avvinti da una continuazione interna, l'ipotesi di detenzione doveva ritenersi sanzionata con una pena detentiva di mesi cinque di reclusione mentre la parte residuale andava riferita alle ipotesi di cessione che si erano protratte per un lungo arco temporale. 3. Avverso la suddetta sentenza ricorre la difesa del FALL denunciando violazione di legge in quanto una delle ipotesi di cessione doveva ritenersi compresa nei fatti di detenzione, trattandosi di fatto coevo e realizzato mediante l'offerta di una delle dosi di stupefacente rinvenute nella disponibilità del prevenuto, di talchè la ulteriore porzione di pena, riferita a tutte le ipotesi di cessione, avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta. Chiedeva l'annullamento della suddetta sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva apportato un aumento complessivo di mesi nove di reclusione ed euro 900 di multa sulla pena applicata all'imputato per fatti della stessa specie separatamente giudicati, ha fornito adeguato conto dei singoli aumenti apportati, distinguendo le condotte di detenzione ed offerta, concretizzatesi in occasione dell'arresta rispetto ai plurimi episodi di cessione che la AVOGADRO ha riconosciuto avere ricevuto dall'imputato in un lungo contesto temporale. 2. Manifestamente infondata risulta la censura anche laddove il ricorrente si duole di una duplicazione sanzionatoria in relazione alla dose di cocaina offerta I in vendita in occasione dell'intervento della polizia giudiziaria, trattandosi di episodio che doveva ritenersi assorbito nella condotta di detenzione dello stupefacente. L'argomento difensivo si appalesa manifestamente infondato e pretestuoso. Invero la Corte di Appello non ha attribuito all'episodio di offerta in vendita di una singola dose di cocaina all'AVOGADRO alcun autonomo disvalore penale ma, coerentemente con l'insegnamento del giudice di legittimità anche a sezioni unite (da ultimo sez.U, n.47127 del 24 Giugno 2021, Pizzone, Rv.282269) ha ripartito l'aumento a titolo di continuazione tra la condotta di detenzione dello stupefacente (che necessariamente comprendeva l'offerta in vendita di una dose di cocaina che non veniva consegnata), e tutti gli episodi di cessione realizzati dal FALL a favore dell'Avogadro nel corso degli anni, episodi distinti, anche temporalmente, da quanto contestato in occasione dell'arresto del prevenuto, e che non comprendevano la offerta in vendita che, appunto, neppure in termini di tipicità, aveva concretizzato una cessione. 3 - Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, indicata come in dispositivo non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il 20 Gennaio
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