CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 09323/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32912/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa in data 10 giugno 2022 dalla Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronuncia di primo grado che ne aveva affermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la carenza e manifesta infondatezza della motivazione quanto all'invocata esclusione della recidiva, è inammissibile in quanto privo di specificità rispetto alle argomentazioni della Corte di appello che, dalla finalità perseguita dal soggetto agente dichiarando le false generalità (la volontà di sottrarsi alle conseguenze delle precedenti condanne), ha tratto l'impossibilità di escludere la recidiva contestata. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25/