CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 luglio 2025
Cassazione n. 27212/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza in data 4.11.2025 il Tribunale di Catanzaro, pronunciandosisull’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza emessa dal Gipdel locale Tribunale in data 10.7.2025 di rigetto della richiesta cautelare avanzatadal Pubblico Ministero in ordine al reato di cui al capo 41) dell’incolpazione perassenza di esigenze cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in riformadell’impugnato provvedimento, ha applicato al medesimo la misura della custodiacautelare in carcere.2. Il capo 41) ( artt. 110, 61 bis, 416 bis1, 81 cpv, 73, commi 1 e 6, 80, comma2, d.p.r. n. 309 del 1990) attiene al delitto di introduzione nel territorio italiano di500 kg di cocaina che ha visto coinvolti [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore, eGallace [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto impegnato nella raccolta di denaro daignoti finanziatori. Il narcotico acquistato da fornitori colombiani veniva poiimbarcato su una motonave che transitando da Panama giungeva a [OSCURATO:PERSONA];qui il narcotico veniva esfiltrato da parte di soggetti incaricati da [OSCURATO:PERSONA],all’epoca detenuto a Siracusa, cui veniva riconosciuta la percentuale del 20% delcarico (fatti sviluppatisi dal dicembre 2020 al febbraio 2021).[OSCURATO:PERSONA], mentre ha ritenuto pienamente configurata la gravità del quadro indiziarioa carico dell’[OSCURATO:PERSONA], non ha tuttavia applicato la misura cautelare richiestaritenendo carenti di attualità le esigenze di cautela.3. Il Tribunale, adito in sede di appello, ha invece ritenuto sussistente e“fortemente elevato” il pericolo di recidivanza, reputando unica misura idoneaquella inframuraria.4. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi.Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. in relazione agliartt. 1, 24 e 43 d.lgs. n. 108 del 2017 ed agli artt. 238, 266, 266 bis, 267 e 270cod.proc.pen. e 226 disp. att. cod.proc.pen. ed agli artt. 2 e 15 Cost. laviolazione dei principi dell’ordinamento costituzionale e della Carta dei dirittifondamentali dell’unione europea in tema di diritti di libertà e di giusto processo(art. 6 Cedu, art. 6 U.E., art. 6 Carta di Nizza).Si censura l’ordinanza impugnata laddove ha ritenuto destituita di fondamentol’eccezione di inutilizzabilità delle chat sky Ecc atteso che gli argomenti utilizzatia sostegno non colgono nel segno e non valgono a confutare la tesi della dedottainutilizzabilità.Premesso che le prove trasmesse sono da ritenere “dati freddi”, si assume che ilpunto in discussione é quello della latitudine del sindacato sulla legalitàdell’attività di ricerca e di acquisizione della prova svolta dall’autorità diesecuzione poiché da tale verifica dipende l’individuazione del livello di tutelaaccordata ai diritti coinvolti e quindi l’esercizio in concreto dello scrutinio dicompatibilità dell’attività di ricerca, di acquisizione e di conservazione della provasvolta nello stato di esecuzione con i principi fondamentali dell’ordinamentogiuridico e quindi anche con il principio del diritto di difesa.Si assume che il Tribunale non si é preoccupato di verificare se l’attività intrusivaavrebbe potuto svolgersi alle medesime condizioni secondo l’ordinamento internoné se siano stati rispettati i principi fondamentali come prevedono le sentenzec.d. gemelle e soprattutto la sentenza della Corte di giustizia europea.Si rileva che tra gli stati membri dell’Unione in relazione all’ordine europeo diindagine opera una presunzione di legalità dell’attività di ricerca e di acquisizionedella prova svolta dall’A.G. dello stato investito dalla richiesta dell’A.G. emittentel’OEI derivata da rapporto di fiducia reciproca che é fondamento e ragione dellaoperatività dello spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza ma é vero che ilConsiderando n. 19 della Direttiva 2014/41/UE parla di una presunzione diconformità ai diritti fondamentali ma che si tratta di presunzione relativa.Si ritiene che il giudice procedente debba procedere ad una valutazione in ordinea : compatibilità dell’attività di acquisizione probatoria effettuata nello stato diesecuzione che si é concretizzata nella autorizzazione di intercettazioni abersaglio indiscriminato; correlazione tra i provvedimenti di intercettazionetelematica e la captazione della messaggistica generata dagli specifici user id-sky da cui sono tratti gli indizi a carico dell’indagato; l’accessibilità delle stringheinformatiche del flusso intercettato e delle chiavi di cifratura impiegate per ladecodifica dei messaggi.Quanto al primo profilo, si tratta di intercettazione che investeindiscriminatamente e per generali categorie di appartenenza cittadini e straniericollocati anche al di fuori del territorio nazionale e ciò contrasterebbe con iprincipi di legalità di tale mezzo di ricerca della prova e non sarebbeautorizzabile essendo in tal caso prevista ex art. 271 co.dproc.pen. la sanzionedell’inutilizzabilità.Non poteva il giudice interno opporre la presunzione di legalità dell’operatodell’A.G. straniera e nemmeno sostituire il suo vaglio concreto con riferimentoalle conclusioni raggiunte in casi analoghi.Si rileva che l’autorizzazione alle conversazioni telematiche per interi flussi direte é stata concessa dall’autorità giudiziaria francese in via esclusivamentepreventiva sul mero sospetto che gli utenti effettuassero comunicazioni percommettere reati indipendentemente da una notizia criminis specifica e quindi inassenza della condizione che legittima la ricerca della prova a fini giudiziari.Inoltre sussiste la violazione dell’art. 31 della Direttiva UE n. 41/2014 da partedell’autorità giudiziaria francese nella fase in cui é stata data esecuzione allamassiva attività di intercettazione nei confronti di bersagli utilizzatori deidispositivi [OSCURATO:PERSONA] collocati sul territorio italiano al momento dell’intercettazioneessendo quindi necessario accertare la natura dell’attività di ricerca della provacompiuta dall’autorità giudiziaria francese.Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 268 270, 271, 190, 191 cod.proc.pen. a propositodell’inaccessibilità dei “dati grezzi” (le c.d. stringhe informatiche e le chiavi dicifratura impiegate per decodificarli) la violazione del diritto della personasottoposta a procedimento penale di accesso alla prova a carico e di difendersiprovando.Si assume in primo luogo che la difesa non ha avuto conoscenza di come siastata effettuata quella che il Tribunale definisce “estrapolazione dei dati”, nonessendo presenti agli atti i verbali di operazione compiuti dagli operatori di P.G.francesi e non risultando la doglianza difensiva sul punto né esplorativa néaspecifica.Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 273, 292 cod.proc.pen. e 110 cod.pen., 73 d.p.r. n. 309 del1990 la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di gravitàindiziaria ed il difetto di motivazione in ordine alla rilevanza a fini dimostratividella condotta concorsuale; l’erronea applicazione delle norme sul concorso dipersone nel reato; la carenza di motivazione in ordine agli indizi di reato a caricodi [OSCURATO:PERSONA] ed il ragionamento presuntivo del Collegio cautelare nonché ilricorso alla congettura (colloqui carcerari) in sostituzione degli indizi emergentidalla ricostruzione del fatto reato.Si censura l’ordinanza impugnata in punto di valutazione della gravità indiziarianon emergendo che l’attività di esfiltrazione dello stupefacente sia stataeffettivamente svolta tramite soggetti gestiti dall’[OSCURATO:PERSONA].Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.in relazione all’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. e 416 bis 1 cod.pen. l’omessamotivazione in ordine alla contestata aggravante nella duplice declinazionedell’agevolazione della cosca Gallace e del metodo mafioso.Si assume che difetta la motivazione sia nell’ordinanza impugnata che in quellagenetica in ordine alla non esclusa circostanza di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen.nella duplice declinazione del metodo e del favoreggiamento della cosca Gallace.Con il quinto motivo deduce ai sensi dell’art. 606, lett. b) e c) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 274 lett. c) cod.proc.pen. la violazione di legge e l’omessamotivazione in punto di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e l’insussistenza del pericolo di reiterazione.Si assume che l’ordinanza impugnata nel motivare il giudizio di sussistenzadell’elevato pericolo di recidivanza ha adottato formule stereotipate che mal siconciliano con la fattispecie concreta e con le modalità di realizzazione dellacondotta.Inoltre il Tribunale non ha tenuto conto dello stato di detenzione del ricorrente enon ha operato una specifica analisi atteso che il fine pena per l’[OSCURATO:PERSONA] é previstoper il marzo 2036 e che i delitti oggetti di condanna non rientrano tra quelliostativi alla concessione di benefici penitenziari ex art. 4 bis O.P.5. La difesa dell’indagato ha depositato memoria di replica.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é nel complesso infondato per le ragioni che si andranno adesplicitare.1.1.Va premesso che in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui il GIPabbia rigettato la richiesta di emissione di provvedimento coercitivo per carenzadi esigenze cautelari, pur ritenendo sussistenti, nel caso sottoposto al suoesame, i gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale, investito dell'appello propostodal P.M., deve, al fine di disporre la richiesta misura in accoglimento delgravame, prendere in considerazione tutti gli elementi di cui all'art 292cod.proc.pen. e pertanto deve motivare adeguatamente, non solo in relazionealla sussistenza delle esigenze cautelari (oggetto della impugnazione), ma anchein ordine alla già ritenuta configurabilità dei gravi indizi, della quale l'indagatonon aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata comunque disattesa, nei suoiconfronti, la richiesta di applicazione della misura cautelare. (Fattispecie relativaa rigetto di ricorso del P.M., che aveva denunciato violazione delprincipio devolutivo dell'appello, in quanto il Tribunale, investito del gravame conriferimento alla ritenuta carenza di esigenze cautelari, aveva esteso la suacognizione anche alla valutazione della sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza) (Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999, Rv. 214476).2. Il primo ed il secondo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quantoafferenti al medesimo tema della legittimità dell’attività di acquisizione dellaprova compiuta dallo stato di esecuzione, sono infondati.In base alla giurisprudenza europea ed a quella nazionale, nel caso di OEI, èpreclusa anche all'autorità giudiziaria italiana l'indagine sulle modalità acquisitivedel dato, operando il principio di fiducia tra Stati posto a fondamento delriconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie atteso che ilmutuo riconoscimento costituisce, a sua volta, la «pietra angolare» dellacooperazione giudiziaria in materia penale. Va dunque ribadito, in ultima analisi,che la fiducia tra Stati quanto al rispetto dei diritti fondamentali milita a sostegnodell'utilizzabilità degli elementi acquisiti attraverso un OEI legittimamenteemesso. Le conseguenze di tale, quantomeno allo stato, consolidataimpostazione sono due: da un lato, all'interno della cornice tratteggiata, nessunvulnus è plausibile prospettare di regola in rapporto al mancato esercizio delleprerogative proprie del contraddittorio e del giusto processo, dovendopresumersi che tali prerogative siano state assicurate dallo Stato di esecuzione;dall'altro lato, pur non potendosi astrattamente escludere situazioni in cuirisultino violati i diritti fondamentali, l'onere di allegare e provare fatti da cuiinferire la suddetta violazione grava sull'imputato il quale deduca l'inutilizzabilitào l'invalidità degli atti istruttori acquisiti dall'autorità giudiziaria italiana medianteun OEI, onere che, nel caso di specie, non risulta essere stato assolto.Vanno ribaditi, con riferimento al caso in oggetto, i principi affermati dallesentenze gemelle delle Sezioni unite (Sez. U., n. 23755 del 29 febbraio 2024, Rv.286573); per come ulteriormente confermati dalla Grande Sezione della Corte diGiustizia (CGUE) del 30 aprile 2024 (C-670/22, M.N.) ovverosia che: a) l'autoritàdi emissione non è autorizzata a controllare la regolarità del procedimento con ilquale lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove, atteso il principio del mutuoriconoscimento e della fiducia reciproca tra Stati membri; b) la competenza delpubblico ministero ad emettere l'OEI per la trasmissione di prove già acquisitederiva dalla disciplina della Direttiva 2014/41/UE e dal diritto dello Stato diemissione che gli attribuisce il potere di richiedere la trasmissione di proveraccolte in un diverso procedimento; c) l'impossibilità di accedere all'algoritmo didecriptazione non determina di per sé una violazione dei diritti fondamentali,purché il diritto a un processo equo venga garantito nel corso del successivoprocedimento penale e la difesa abbia la possibilità di esperire rimedi effettivinello Stato di esecuzione per contestare la legalità e la proporzionalità dellaraccolta dei dati (v. Sez. 6, n. 34511 del 17/09/2025, n.m.).3. Il terzo motivo é infondato.Deve ribadirsi l'ormai pacifico principio di diritto espresso da questa Cortesecondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo ilcompito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazioneriguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logicae ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie(Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,Rv. 255460); deve quindi qualificarsi come inammissibile il ricorso che si risolvanella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultantiin atti, poiché costituisce una censura afferente al merito della decisione, inquanto implicitamente teso a far valere una differente interpretazione del quadroindiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto adaltri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Rv. 216367) o una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, Rv. 269884).Nella specie l’ordinanza impugnata ha individuato con motivazione immune daaporie logiche gli elementi che hanno integrato un giudizio di gravità indiziaria inordine al reato contestato. Con riguardo all’identificazione dell’indagato qualesoggetto di “snp” menzionato nelle conversazioni intercettate, il Tribunale hachiarito che l’elemento che va a supportare detta identificazione sta nel fatto chenella chat del 22.12.2020 di [OSCURATO:PERSONA] con il nipote [OSCURATO:PERSONA] siriferiva che “questo di snp” aveva dei figli che possedevano un negozio per lavendita di caffè” e dagli accertamenti effettuati risulta che entrambi i figlidell’[OSCURATO:PERSONA] esercitavano tale tipo di attività. Peraltro il fatto che tali attivitàfossero gestite in prossimità di Sant’Eufemia di Aspromonte, luogo di stoccaggiodello stupefacente, va a suffragare l’ipotesi accusatoria che si trattasse diterritorio ben conosciuto dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e quindi dal medesimo ricorrente.Il quarto motivo é infondato.Premesso che l’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen. é stata contestata nelcapo di incolpazione nella duplice accezione dell’utilizzo del metodo mafiosononché del fine di agevolare la cosca Gallace di Guardavalle e non é stata eclusa,va tuttavia rilevato che il Tribunale ha motivato la sussistenza delle esigenzecautelari non già in ragione dell’applicazione della presunzione di cui all’art. 275comma 3 cod.proc.pen. ma invece argomentando sulla “particolare proclività adelinquere “ del ricorrente per aver organizzato “una operazione criminaledall’ingente valore economico e dal contenuto dotato di elevata carica dioffensività in ragione dell’ingente carico di cocaina importata dal [OSCURATO:PERSONA]”.5. Il quinto motivo é infondato.Premesso che l’ordinanza impugnata, come già esposto, ha congruamentemotivato il pericolo di recidivanza, con riguardo al rilievo che avrebbe dovutoassumere lo status del ricorrente, la doglianza difensiva é priva di fondamentouna misura coercitiva custodiale non è di per sé in contrasto con laconfigurabilità di esigenze cautelari, ed in particolare di quella rappresentata dalpericolo di reiterazione della condotta criminosa, atteso che nel vigenteordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamenteostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione dilibertà. (Sez. 4 , n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022, Rv. 282416 ).6. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec.cod.proc.pen.Così deciso il 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]