CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45227/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Imperia, in data 25.7.2014, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione ai reati ex artt. 582 e 612, c.p., commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione il Cuppari deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale non ha considerato che la contestata recidiva è stata esclusa dal giudice di primo grado, il quale non ha operato il relativo aumento di pena, specificando che il nuovo reato non autorizza un giudizio di maggiore pericolosità del prevenuto. Ragione per cui alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado (6.10.2020) i reati per cui si procede, commessi il 21.5.2012, erano già estinti, essendosi prescritti il 21.11.2019, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso l'imputato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale applicato la disciplina del reato continuato, confermando la pena inflitta dal giudice di primo grado, senza individuare quale sia la pena più grave, commettendo un evidente errore nell'affermare che il reato più grave sia quello ex art. 612, c.p., che non è punito con una pena detentiva. 3. Il ricorso va accolto, essendo fondato il primo motivo di impugnazione, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza. 4. Ed invero come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di prescrizione del reato, quando il giudice abbia escluso la circostanza aggravante facoltativa della recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma quarto e (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.185 del 2015) quinto, c.p., non ritenendola in concreto espressione di una maggiore colpevolezza o pericolosità sociale dell'imputato, la predetta circostanza deve ritenersi ininfluente anche ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere il reato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 9834 del 17/11/2015, Rv. 266459). Tale indirizzo giurisprudenziale ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno precisato come il mancato riconoscimento della recidiva contestata in assenza di aumento della pena a tale titolo, comporta che di essa non possa tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (cfr. Cass., Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319). Orbene, nel caso in esame, come rilevato dalla stessa corte territoriale nel rigettare la richiesta del pubblico ministero presente in udienza di dichiarare l'estinzione dei reati in questione per sopravvenuta prescrizione, il giudice di primo grado non aveva proceduto all'aumento di pena per la contestata recidiva reiterata infra-quinquennale. Come si evince, peraltro, dalla lettura della motivazione resa sul punto dal tribunale, il suddetto aumento veniva escluso proprio perché, ad avviso del giudice di primo grado, trattandosi di circostanza aggravante ad applicazione facoltativa, la nuova condotta penalmente rilevante dell'imputato non consentiva di formulare un giudizio di maggiore pericolosità del Cuppari. Ciò conformemente all'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisca o meno una significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782). Con tale decisione il tribunale ha, dunque, escluso la recidiva contestata, proprio partendo dal presupposto della sua natura di circostanza aggravante ad applicazione facoltativa, che la corte territoriale ha, invece, erroneamente interpretato nel senso di mantenere ferma la sussistenza della suddetta recidiva e la relativa incidenza ai fini del calcolo del termine di prescrizione dei reati, per il solo fatto di aver formato oggetto di contestazione. Orbene, premesso che secondo un condivisibile orientamento affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n. 12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092; Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V, 11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), va rilevato che nel caso in esame il giudice di secondo grado, in violazione del disposto dell'art. 129 c.p.p., ha omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione dei reati per prescrizione verificatasi prima del giudizio di appello. Ai sensi di quanto previsto dagli art. 157, 160 e 161, c.p., infatti, tale termine, pari, in considerazione degli atti interruttivi del relativo decorso nel frattempo intervenuti, nella sua massima estensione, a sette anni e sei mesi, in assenza di cause di sospensione risulta perento, tenuto conto della data di commissione dei fatti (21.5.2012), il 21.11.2019, quindi ben prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, intervenuta il 6.10.2020. Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione, posto che il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, co. 2, c.p.p., opera anche con riferimento alle cause estintive del reato, quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428; Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, C.). Ed invero, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. IV, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" a prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. Il , 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza non sussistente nel caso in esame. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza della corte territoriale va annullata senza rinvio per estinzione dei reati innanzi indicati per compiuto decorso del relativo termine di prescrizione, mentre agli effetti civili, su cui comunque il Collegio è tenuto a pronunciarsi ai sensi dell'578, c.p.p., la sentenza impugnata va confermata in assenza di rilievi difensivi sul punto. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma i