CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 21774/2015 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa clali favv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 180, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso - ricorrente - contro 4 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente - Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - sezione staccata di Salerno - n. 1053/4/15, pronunciata il 15 dicembre 2014 e depositata il 4 febbraio 2015 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] fu raggiunta da avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2006, consegnatole il 27 gennaio 2012, notificato dall'Agenzia delle entrate- Direzione provinciale di Salerno - nella qualità di ex socia della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., già cancellata dal registro delle imprese in data 4 settembre 2007, col quale le era richiesto il pagamento della somma di euro 8.342,00 quale maggiore imposta IRES dovuta dalla società per detto anno d'imposta, oltre sanzioni ed interessi. Il recupero nei confronti della società era stato determinato dalla rettifica del redito dichiarato per detto anno d'imposta in ragione della ritenuta natura della società, come non operativa, ai sensi dell'art. 30 della I. n. 724/1994, come modificato dall'art. 35, comma 15, del d.l. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 248/2006, stante il rigetto da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Campania - dell'interpello disapplicativo proposto dalla società. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale (CTP) di Salerno accolse il ricorso proposto dalla contribuente avverso l'avviso di accertamento notificatole, accogliendo la preliminare eccezione di prescrizione (rectius decadenza) dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo, essendo decorso il quadriennio a tal fine previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, restando assorbiti gli ulteriori motivi addotti dalla contribuente (difetto di legittimazione della ex socia in relazione all'art. 2495 cod. civ. ed al proprio recesso in epoca anteriore, ed inapplicabilità della disciplina in tema di società non operative alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di seguito società, che, per l'anno 2006, si trovava in liquidazione volontaria). L'Ufficio propose appello avverso detta sentenza dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania - sezione staccata di Salerno - che accolse il gravame con sentenza n. 1053, depositata il 4 febbraio 2015, non notificata, che, riguardo alla questione della decadenza, osservò che l'atto impositivo era stato spedito in data 17 dicembre 2011, nel resto limitandosi testualmente ad osservare, con riferimento all'eccepita violazione dell'art. 2495 cod. civ., non esaminata dal giudice di primo grado, che «non risultando presentata alcuna valida motivazione a supporto della stessa da parte della contribuente in prime cure e, maggiormente, in questa sede, ne deriva che l'operato impositivo dell'Ufficio risulta legittimo e, in quanto tale, va confermato». Avverso la succitata sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 380 - bis 1, cod. proc. civ., cui l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia «[d]ecadenza - prescrizione del diritto a riscuotere le somme - violazione e falsa applicazione delle norme sulla notifica degli accertamenti finanziari. Omesso esame e motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti (Art. 360 n. 3)», genericamente dolendosi del fatto che la sentenza impugnata non avrebbe rilevato che, per effetto dell'art. 20 della I. n. 146 del 1998, l'atto impositivo poteva essere notificato direttamente dall'Ufficio finanziario a mezzo del servizio postale, ciò comportando che, nei casi di mancato recapito della raccomandata per assenza del destinatario, la notificazione si perfeziona con il deposito della raccomandata presso l'ufficio postale e con il rilascio dell'avviso di giacenza all'indirizzo del destinatario. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «[v]iolazione e falsa applicazione dell'art. 1495» (recte 2495) «c.c. Omesso esame ed insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalla parte e comunque rilevabile d'ufficio. Nullità della sentenza (Art. 360 n. 3-4-5)», nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la fondatezza della questione relativa alla dedotta carenza di legittimazione passiva della contribuente in forza della sola «infondata ed irrilevante osservazione», da parte del giudice tributario d'appello, quanto alla «assenza di una valida motivazione dell'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ.». 3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente lamenta «[i]napplicabilità della normativa relativa alle cdd. società di comodo. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio», avendo totalmente omesso la CTR di valutare i fatti in relazione ai quali si era dedotta l'inapplicabilità alla società poi estinta la disciplina di cui all'art. 30 della I. n. 724/1994 e successive modificazioni, sia in ragione della stato di liquidazione in cui verteva nell'anno 2006, sia per il fatto che i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa consistevano in attrezzature industriali, non suscettibili di utilizzazione se non in processi produttivi, bloccati ancor prima della messa in liquidazione della società a causa della grave crisi che aveva colpito la società medesima. 4. Il primo motivo è inammissibile.La censura, che si articola attraverso un generico riferimento alla disciplina in tema di notifica direttamente a mezzo del servizio postale degli atti impositivi senza alcun specifico riferimento alla fattispecie concreta per cui è causa, non coglie, al fine di contestarne il rilievo e la fondatezza, l'elemento fattuale indicato nell'impugnata pronuncia quale ostativo all'eccepita decadenza dell'Amministrazione dall'esercizio del potere impositivo, cioè l'essere stato l'atto spedito il 17 dicembre 2011, a tale data dunque dovendo riferirsi, per il fenomeno della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario della notifica, il compimento della notifica per l'Amministrazione. Ne consegue l'inammissibilità del motivo, che non ha colto l'effettiva ratio decidendi della pronuncia impugnata riguardo alla questione dell'eccepita decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio del potere impositivo. 5. Il secondo motivo è fondato nei termini di cui alla motivazione che segue. Premesso che, nei diversi ordini di censure cumulati nell'unico motivo formalmente proposto, è possibile trattare agevolmente in via autonoma (donde l'ammissibilità delle relative censure: cfr. Cass. SU 6 maggio 2015, n. 9100), la dedotta violazione o falsa applicazione dell'art. 2495 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e l'omesso esame di fatto oggetto di discussione tra le parti decisivo per il giudizio, la sentenza impugnata non ha, in effetti, in alcun modo dato conto del perché abbia ritenuto la Nicolino quale successore ex lege nel debito d'imposta per IRES per l'anno 2006 della società di capitali poi estinta nel 2007, qualità contestata dalla odierna ricorrente non solo in relazione al fatto che l'estinzione della società fosse avvenuta senza riparto alcuno di quota capitale tra gli ex soci, ma anche per essere stato l'accertamento relativo alla società riferito all'anno d'imposta 2006, cioè a periodo in cui la Nicolino già non rivestiva più la qualità di socia. 5.1. In relazione al primo profilo questa Corte (cfr. Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2021, n. 14570) ha chiarito le ragioni per le quali «[i]n tema di redditi di impresa, l'amministrazione finanziaria che intenda esigere dai soci i crediti vantati nei confronti di una società di capitali estinta, deve comunicare loro, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei loro confronti e gli elementi comprovanti l'incasso di somme o l'attribuzione di beni della società, nonché i relativi valori». 5.2. Quanto al secondo ordine di censura la sentenza impugnata ha totalmente omesso l'esame del fatto - che ove debitamente esaminato avrebbe potuto determinare il diverso esito della controversia - relativo alla perdita da parte della Nicolino della qualità di socio anteriormente al periodo oggetto di accertamento per la società, essendo il rapporto dell'odierna ricorrente cessato con la società sin dal 13 dicembre 2005, in virtù di delibera straordinaria per atto per notar [OSCURATO:PERSONA]. 1601, di cui parte ricorrente ha indicato tempo e luogo della relativa produzione già nel corso del giudizio di primo grado. 5.3. Il secondo motivo va pertanto accolto nei termini dinanzi precisati, ciò comportando l'assorbimento degli ulteriori ordini di censure di cui allo stesso secondo motivo ed al terzo motivo di ricorso. 6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, con rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania - sezione staccata di Salerno - in diversa composizione, che, nell'uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato, provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto nei termini indicati e rinvia alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania - sezione staccata di Salerno - cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Così d