Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 06150/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla

I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siena, in composizione monocra- tica, all'esito di giudizio ordinario, l'aveva condannata alla pena condizionalmente sospesa, con la non menzione, di mesi due di reclusione e sospensione della pa- tente di guida per tre anni in quanto riconosciutala colpevole del delitto p. e p. dall'articolo 590 bis c.p. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosser- vanza di leggi, regolamenti , ordini o discipline ed, in particolare, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA], consistite in politrauma con frattura avambraccio sinistro refertate e giu- dicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni.

Colpa consistita nell'a- vere - mentre si trovava alla guida dell'autovettura FIAT, targata [OSCURATO:TARGA], per- correndo via Franci in direzione [OSCURATO:PERSONA], giunto all'altezza del bar [OSCURATO:PERSONA] - in violazione dell'art. 154 D.Ivo. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone, effettuato una manovra di retromarcia, senza assicurarsi di poterla effettuare in condizioni di sicurezza, così investendo il pedone [OSCURATO:PERSONA] che lo seguiva, cagionandogli le lesioni personali sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Toti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo la ricorrente denuncia travisamento della prova e con- traddittorietà delle motivazioni, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio, con riguardo alle motivazioni articolate nella sentenza impugnata glo- balmente considerate.

Si ricorda in ricorso che la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal tribunale di primo grado ha affermato: "La dinamica del sinistro, incontestata, mette in risalto plurimi profili di colpa nella condotta tenuta dall'imputata, in quanto la stessa, nell'effettuare la manovra di retromarcia in un luogo transitato da pedoni, non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per im- prudenza, non si avvede della presenza di due persone per negligenza, oppure, se le vide, calcolò male le distanze, per imperizia, così urtando la persona offesa che perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo e si procurava la frattura del polso, nella con- dotta tenuta da Toti si ravvisa anche un profilo di colpa specifica, costituita dalla violazione dell'art. 154 del codice della strada, per come contestato nell'imputa- zione" (il richiamo è a pag. 4 della sentenza della impugnata).

Quanto appena riportato, per la ricorrente, appare infondato in quanto, nel caso di specie, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sa- rebbe stato dimostrato che la Totì abbia compiuto la manovra di retromarcia con negligenza, imprudenza ed imperizia.

Al contrario, nel corso del dibattimento sa- rebbe emerso che la Toti, nel compiere la manovra, procedeva a "passo d'uomo" prestando tutte le attenzioni che una manovra di retromarcia richiede. [OSCURATO:PERSONA], invece, dal canto suo, sentita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava di non saper descrivere la dinamica dell'incidente, affermando di essersi trovata "in terra" senza avvedersi del veicolo condotto dalla Toti.

In sostanza la dichiarazione della Ricucci lascerebbe chiaramente intendere che la stessa, non prestando la dovuta attenzione, invadeva l'area di manovra del veicolo condotto dalla Toti.

Nel corso del dibattimento non sarebbe stato dimo- strato che la Toti conducesse la manovra di retromarcia a velocità non adeguata ai luoghi e alle circostanze né tantomeno è stato dimostrato che l'imputata abbia, in qualche modo, violato le norme del codice della strada.

La colpevolezza dell'imputata, nel caso trattato, sarebbe stata in sostanza dedotta dalle sole lesioni riportate dalla Ricucci, senza neanche tener conto che dette lesioni certamente si sarebbero manifestate nella gravità conosciuta solo in funzione dell'età della parte offesa che, alla data del sinistro, il 13 aprile 2016, era ultraottantacinquenne.

Infatti, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'impatto tra il veicolo e la Riccucci è stato lievissimo (circostanza che conferma il fatto che la Toti procedeva a bassissima velocità) Paragonabile a una lieve, lievissima spinta che faceva perdere l'equilibrio alla parte offesa, la quale, cadendo a terra, si pro- curava la frattura del polso.

Secondo la tesi proposta in ricorso dal dibattimento, in sostanza, sarebbe emerso che la Toti non assumeva nessun comportamento tacciabile di negligenza, imperizia e/o imprudenza.

In sostanza il Tribunale di Siena prima e la Corte d'Appello di Firenze poi avrebbero fondato le proprie decisioni su delle mere supposizioni.

Pertanto, la sentenza impugnata, da una valutazione unitaria e globale, risul- terebbe manifestamente illogica e priva di una motivazione valida, in quanto il ragionamento articolato dalla Corte territoriale non si svilupperebbe secondo ca- noni razionali e massime d'esperienza, congetturale, essendo fondata su mere ipotesi e afflitta da evidenti errori nell'applicazione delle regole di logica, contra- stante con le risultanze istruttorie e, comunque, priva di un riscontro probatorio, essendo le motivazioni adottate dalla Corte territoriale non supportate dalle prove acquisite al dibattimento e dalle evidenze tecnico-scientifiche notoriamente cono- sciute ed acquisite nel corso del processo; La sentenza impugnata, infine, sarebbe stata pronunciata in violazione del canone del "ragionevole dubbio", in quanto, anche a voler ammettere ché nel caso di specie vi siano degli indizi a carico dell'imputata, comunque, non si potrebbe affermare che la colpevolezza della Toti veniva provata oltre ogni ragionevole dub- bio.

Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione e/o individuazione e/o contestazione della regola cau- telare violata.

Il presupposto del reato in oggetto, ascritto alla Toti -si legge in ricorso- è rappresentato dalla specifica violazione della regola generale in tema di diligenza ed attenzione da usare sulle strade.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la colpa c.d. stradale, oltre che concretarsi nella violazione delle specifiche norme di comportamento contenute nel codice della strada, può consistere nella negli- genza, imperizia o imprudenza nella circolazione sulla pubblica via.

Alla luce di tale principio, pertanto, si assume che le regole cautelari le cui violazioni sono state assunte a presupposto della penale responsabilità della Toti non appaiono sussistere o, comunque, non venivano contestate.

Nel caso trattato si sarebbe semplicemente dedotta una imprudenza o una imperizia della Toti in funzione delle lesioni riportate dalla parte offesa senza indi- viduare e/o contestare la regola cautelare violata.

Infatti, come visto la Corte af- ferma: "... non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per im- prudenza, non si avvede della presenza di due persone per negligenza, oppure, se la vide, calcolò male le distanze, per imperizia (,..)".

Appare innegabile, per la ricorrente, che quanto appena riportato dimostre- rebbe che non vi è alcuna conoscenza di come siano andati i fatti e quale regola cautelare si assuma come violata, in quanto non è dato sapere, ad esempio, se la Toti non abbia visto i pedoni per negligenza oppure li abbia visti e abbia agito con imprudenza.

Come è noto, si ricorda in ricorso, l'art. 43 cod. pen., con il richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea una prima fondamentale connotazione della colpa: si tratta di una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare.

Dunque nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto in primo luogo dell'oggettiva violazione di norme cautelari e anche della concreta possibilità per l'agente di conformarsi alla regola.

Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali.

Prevedibilità ed evitabilità dell'evento sono all'origine delle regole cau- telari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale.

Ebbene, sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, l'art. 43 c.p., stabili- sce che il delitto è "colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia".

La norma evoca la causalità della colpa.

Come è facile intuire, infatti, la responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire.

Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l'accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costi- tuire la concretizzazione del rischio.

Nel caso trattato, non è dato sapere come effettivamente si sia verificato il sinistro e non è stata individuata la regola caute- lare che avrebbe portato ad evitare l'incidente se rispettata dalla Toti.

Per il ricorrente il Tribunale di Siena e la Corte d'Appello, ragionando ex post, in funzione delle sole lesioni riportate dalla Riccucci, desumevano che la Toti fosse stata negligente o imprudente.

Nel caso trattato, quindi, il giudice di primo grado e la Corte d'Appello, ancora una volta, non avrebbero valutato correttamente quanto effettivamente accaduto e quanto emerso dall'istruttoria del processo, pronunciando sentenza nella quale non veniva individuata e/o contestata, come avrebbe dovuto, la regola cautelare che si riteneva violata dall'imputata.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità.

Peraltro, gli stessi sono generici e si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già solle- vate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.Il proposto ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle Legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che le le lesioni stradali personali gravi o gravissime siano diventate procedibili soltanto a querela di parte, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti, che non è quello che ci occupa.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'ad. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).

Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen, va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inam- missibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'ad. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'ad. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v.

Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196).

3. La dinamica del fatto e i profili di colpa ascrivibili alla Toti sono stati am- piamente illustrati sin dalla sentenza di primo grado, a fronte del quale l'unico motivo di appello (pag.6-7 del gravame datato 29.7.2019 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nico Carello), era anch'esso del tutto generico.

L'imputazione -diversamente da quanto si sostiene- individua non solo profili di colpa generica ma anche la specifica violazione dell'ad. 154 cod. strada, norma secondo cui;

1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posi- zione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro in- tenzione.

2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione.

Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata comple- tata.

Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallen- tare per fermarsi.

Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effet- tuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fer- marsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.

3. I conducenti devono, altresì: (...) c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale.

La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, facendo corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questo giudice di legittimità, e che va qui ribadito, per cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone che il condu- cente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende perce- pibile l'eventuale presenza di un pedone o il sopraggiungere di altri mezzi, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiu- tino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (così Sez. 4, n. 35824 del 27/6/2013, Camporesi, Rv. 256959; conf.

Sez. 4, n. 8600/1993; in termini non dissimili, Sez. 4, n. 14434/1990 e Sez. 4, n. 12117/1989).

In altra pronuncia, si è affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retro- stante, conseguendone che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retro- marcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, dep.2018, Carbone, Rv. 272485).

Già in precedenza, peraltro, si era condivisibilmente chiarito che, ove, per la particolarità del caso, ogni misura prudenziale dovesse risultare insufficiente, op- pure non adottabile, al conducente si impone l'obbligo di rinunciare alla manovra, piuttosto che porre a repentaglio l'incolumità di terzi (così la risalente, ma ancora attuale, Sez. 4 6246/1989), soprattutto quando sia possibile evitare la retromar- cia, effettuando una agevole manovra alternativa tale da consentire una corretta immissione nel flusso della circolazione.

4. Con riferimento al caso in esame - afferma la Corte territoriale con moti- vazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - la dinamica del sini- stro, incontestata, mette in risalto plurimi profili di colpa nella condotta tenuta dall'imputata, in quanto la stessa, nell'effettuare la manovra di retromarcia in un luogo transitato da pedoni, non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per imprudenza, non si avvedeva della presenza di due persone, per ne- gligenza, oppure, se le vide, calcolò male le distanze, per imperizia , così urtando la persona offesa che perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo e si procurava la frattura del polso.

Nella condotta tenuta da Toti i giudici del gravame del merito ravvisano, come già evidenziato, anche un profilo di colpa specifica, costituita dalla violazione dell'art. 154 del codice della strada, per come contestato nell'imputazione.

I giudici di appello si confrontano anche con la tesi difensiva secondo cui la parte offesa avrebbe invaso l'area di manovra del veicolo condotto dall'imputata, confutandolo sul rilievo che, a prescindere dalla considerazione che l'assunto è privo di riscontro e non è stato neppure sostenuto dall'imputata, se anche corri- spondesse al reale andamento dei fatti, non verrebbe meno la responsabilità col- posa dell'imputata, chiamata comunque a prevenire incidenti stradali riconducibili alle condotte colpose altrui - peraltro solo asseritamente sussistenti.

Per la Corte territoriale il fatto che l'urto sia stato di lieve entità non assume rilevanza alcuna, atteso che la sua forza è stata causa della caduta della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono derivate le lesioni personali patite.

In definitiva, immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclu- sione della Corte fiorentina secondo cui l'atto di appello non è idoneo a confutare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, radicato su prove orali e documentali che hanno consentito di ricostruire i fatti in termini precisi , così da ricavarne la prova della penale responsabilità dell'imputata in ordine alle lesioni personali cagionate per colpa

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con nnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito pro- posto dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Siena, in composizione monocra- tica, all'esito di giudizio ordinario, l'aveva condannata alla pena condizionalmente sospesa, con la non menzione, di mesi due di reclusione e sospensione della pa- tente di guida per tre anni in quanto riconosciutala colpevole del delitto p. e p. dall'articolo 590 bis c.p. perché, per negligenza, imprudenza, imperizia, inosser- vanza di leggi, regolamenti , ordini o discipline ed, in particolare, per violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagionava lesioni personali gravi a [OSCURATO:PERSONA], consistite in politrauma con frattura avambraccio sinistro refertate e giu- dicate guaribili in un periodo di tempo superiore a 40 giorni. Colpa consistita nell'a- vere - mentre si trovava alla guida dell'autovettura FIAT, targata [OSCURATO:TARGA], per- correndo via Franci in direzione [OSCURATO:PERSONA], giunto all'altezza del bar [OSCURATO:PERSONA] - in violazione dell'art. 154 D.Ivo. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) e comunque delle norme di prudenza che impongono di conformare la condotta di marcia alle caratteristiche della strada al fine di evitare pericoli per la sicurezza delle persone, effettuato una manovra di retromarcia, senza assicurarsi di poterla effettuare in condizioni di sicurezza, così investendo il pedone [OSCURATO:PERSONA] che lo seguiva, cagionandogli le lesioni personali sopra indicate. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, la Toti, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo la ricorrente denuncia travisamento della prova e con- traddittorietà delle motivazioni, nonché violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. ed inversione del corretto ragionamento logico probatorio, con riguardo alle motivazioni articolate nella sentenza impugnata glo- balmente considerate. Si ricorda in ricorso che la Corte territoriale, confermando quanto affermato dal tribunale di primo grado ha affermato: "La dinamica del sinistro, incontestata, mette in risalto plurimi profili di colpa nella condotta tenuta dall'imputata, in quanto la stessa, nell'effettuare la manovra di retromarcia in un luogo transitato da pedoni, non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per im- prudenza, non si avvede della presenza di due persone per negligenza, oppure, se le vide, calcolò male le distanze, per imperizia, così urtando la persona offesa che perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo e si procurava la frattura del polso, nella con- dotta tenuta da Toti si ravvisa anche un profilo di colpa specifica, costituita dalla violazione dell'art. 154 del codice della strada, per come contestato nell'imputa- zione" (il richiamo è a pag. 4 della sentenza della impugnata). Quanto appena riportato, per la ricorrente, appare infondato in quanto, nel caso di specie, a dispetto di quanto affermato nella sentenza impugnata, non sa- rebbe stato dimostrato che la Totì abbia compiuto la manovra di retromarcia con negligenza, imprudenza ed imperizia. Al contrario, nel corso del dibattimento sa- rebbe emerso che la Toti, nel compiere la manovra, procedeva a "passo d'uomo" prestando tutte le attenzioni che una manovra di retromarcia richiede. [OSCURATO:PERSONA], invece, dal canto suo, sentita all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dichiarava di non saper descrivere la dinamica dell'incidente, affermando di essersi trovata "in terra" senza avvedersi del veicolo condotto dalla Toti. In sostanza la dichiarazione della Ricucci lascerebbe chiaramente intendere che la stessa, non prestando la dovuta attenzione, invadeva l'area di manovra del veicolo condotto dalla Toti. Nel corso del dibattimento non sarebbe stato dimo- strato che la Toti conducesse la manovra di retromarcia a velocità non adeguata ai luoghi e alle circostanze né tantomeno è stato dimostrato che l'imputata abbia, in qualche modo, violato le norme del codice della strada. La colpevolezza dell'imputata, nel caso trattato, sarebbe stata in sostanza dedotta dalle sole lesioni riportate dalla Ricucci, senza neanche tener conto che dette lesioni certamente si sarebbero manifestate nella gravità conosciuta solo in funzione dell'età della parte offesa che, alla data del sinistro, il 13 aprile 2016, era ultraottantacinquenne. Infatti, dalla ricostruzione dei fatti è emerso che l'impatto tra il veicolo e la Riccucci è stato lievissimo (circostanza che conferma il fatto che la Toti procedeva a bassissima velocità) Paragonabile a una lieve, lievissima spinta che faceva perdere l'equilibrio alla parte offesa, la quale, cadendo a terra, si pro- curava la frattura del polso. Secondo la tesi proposta in ricorso dal dibattimento, in sostanza, sarebbe emerso che la Toti non assumeva nessun comportamento tacciabile di negligenza, imperizia e/o imprudenza. In sostanza il Tribunale di Siena prima e la Corte d'Appello di Firenze poi avrebbero fondato le proprie decisioni su delle mere supposizioni. Pertanto, la sentenza impugnata, da una valutazione unitaria e globale, risul- terebbe manifestamente illogica e priva di una motivazione valida, in quanto il ragionamento articolato dalla Corte territoriale non si svilupperebbe secondo ca- noni razionali e massime d'esperienza, congetturale, essendo fondata su mere ipotesi e afflitta da evidenti errori nell'applicazione delle regole di logica, contra- stante con le risultanze istruttorie e, comunque, priva di un riscontro probatorio, essendo le motivazioni adottate dalla Corte territoriale non supportate dalle prove acquisite al dibattimento e dalle evidenze tecnico-scientifiche notoriamente cono- sciute ed acquisite nel corso del processo; La sentenza impugnata, infine, sarebbe stata pronunciata in violazione del canone del "ragionevole dubbio", in quanto, anche a voler ammettere ché nel caso di specie vi siano degli indizi a carico dell'imputata, comunque, non si potrebbe affermare che la colpevolezza della Toti veniva provata oltre ogni ragionevole dub- bio. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla violazione e/o individuazione e/o contestazione della regola cau- telare violata. Il presupposto del reato in oggetto, ascritto alla Toti -si legge in ricorso- è rappresentato dalla specifica violazione della regola generale in tema di diligenza ed attenzione da usare sulle strade. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la colpa c.d. stradale, oltre che concretarsi nella violazione delle specifiche norme di comportamento contenute nel codice della strada, può consistere nella negli- genza, imperizia o imprudenza nella circolazione sulla pubblica via. Alla luce di tale principio, pertanto, si assume che le regole cautelari le cui violazioni sono state assunte a presupposto della penale responsabilità della Toti non appaiono sussistere o, comunque, non venivano contestate. Nel caso trattato si sarebbe semplicemente dedotta una imprudenza o una imperizia della Toti in funzione delle lesioni riportate dalla parte offesa senza indi- viduare e/o contestare la regola cautelare violata. Infatti, come visto la Corte af- ferma: "... non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per im- prudenza, non si avvede della presenza di due persone per negligenza, oppure, se la vide, calcolò male le distanze, per imperizia (,..)". Appare innegabile, per la ricorrente, che quanto appena riportato dimostre- rebbe che non vi è alcuna conoscenza di come siano andati i fatti e quale regola cautelare si assuma come violata, in quanto non è dato sapere, ad esempio, se la Toti non abbia visto i pedoni per negligenza oppure li abbia visti e abbia agito con imprudenza. Come è noto, si ricorda in ricorso, l'art. 43 cod. pen., con il richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea una prima fondamentale connotazione della colpa: si tratta di una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare. Dunque nel verificare la sussistenza di una responsabilità colposa occorre tener conto in primo luogo dell'oggettiva violazione di norme cautelari e anche della concreta possibilità per l'agente di conformarsi alla regola. Ciò in relazione alle sue qualità e capacità personali. Prevedibilità ed evitabilità dell'evento sono all'origine delle regole cau- telari ed al contempo costituiscono il fondamento del giudizio di rimproverabilità personale. Ebbene, sotto il profilo dell'evitabilità dell'evento, l'art. 43 c.p., stabili- sce che il delitto è "colposo quando l'evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia". La norma evoca la causalità della colpa. Come è facile intuire, infatti, la responsabilità colposa non può estendersi a tutti gli eventi derivati dalla violazione della norma ma deve ritenersi circoscritta ai soli risultati che la norma stessa mira a prevenire. Ciò significa che, ai fini della responsabilità colposa, l'accadimento verificatosi deve rientrare tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costi- tuire la concretizzazione del rischio. Nel caso trattato, non è dato sapere come effettivamente si sia verificato il sinistro e non è stata individuata la regola caute- lare che avrebbe portato ad evitare l'incidente se rispettata dalla Toti. Per il ricorrente il Tribunale di Siena e la Corte d'Appello, ragionando ex post, in funzione delle sole lesioni riportate dalla Riccucci, desumevano che la Toti fosse stata negligente o imprudente. Nel caso trattato, quindi, il giudice di primo grado e la Corte d'Appello, ancora una volta, non avrebbero valutato correttamente quanto effettivamente accaduto e quanto emerso dall'istruttoria del processo, pronunciando sentenza nella quale non veniva individuata e/o contestata, come avrebbe dovuto, la regola cautelare che si riteneva violata dall'imputata. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale ex art. 611 co. 1 cod. proc. pen. -non essendo stata chiesta la trattazione in pubblica udienza ai sensi dell'art. 611 co. 2 cod. proc. pen. - il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati tendono a sollecitare a questa Corte una rivaluta- zione del fatto non consentita in questa sede di legittimità. Peraltro, gli stessi sono generici e si sostanziano nella riproposizione delle medesime doglianze già solle- vate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di ap- prezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.Il proposto ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile. 2. In premessa va rilevato che, in ragione dell'inammissibilità del ricorso non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle Legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Car- tabia") che ha previsto che le le lesioni stradali personali gravi o gravissime siano diventate procedibili soltanto a querela di parte, restando in vigore la procedibilità d'ufficio soltanto nel caso in cui si siano verificate delle circostanze aggravanti, che non è quello che ci occupa. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisi- bile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedi- bilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per ef- fetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'ad. 12, comma 2, del pre- detto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551). Quanto alla denunzia di violazione dell'ad 192 cod. proc. pen, va peraltro ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, poiché la mancata osservanza di una norma processuale intanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inam- missibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'ad. 606, co. 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'ad. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così questa Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; in conformità v., già in precedenza, Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306; più recentemente, v. Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196). 3. La dinamica del fatto e i profili di colpa ascrivibili alla Toti sono stati am- piamente illustrati sin dalla sentenza di primo grado, a fronte del quale l'unico motivo di appello (pag.6-7 del gravame datato 29.7.2019 a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nico Carello), era anch'esso del tutto generico. L'imputazione -diversamente da quanto si sostiene- individua non solo profili di colpa generica ma anche la specifica violazione dell'ad. 154 cod. strada, norma secondo cui; 1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posi- zione, distanza, direzione di essi; b) segnalare con sufficiente anticipo la loro in- tenzione. 2. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata comple- tata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l'intenzione di rallen- tare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effet- tuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fer- marsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare. 3. I conducenti devono, altresì: (...) c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento im- pugnato tutte le tesi oggi riproposte, facendo corretta applicazione del principio, costantemente affermato da questo giudice di legittimità, e che va qui ribadito, per cui la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retrostante, conseguendone che il condu- cente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende perce- pibile l'eventuale presenza di un pedone o il sopraggiungere di altri mezzi, se non può fare a meno di effettuare la manovra, deve porsi nelle condizioni di controllare la strada, ricorrendo, se del caso, alla collaborazione di terzi che, da terra, lo aiu- tino per consentirgli di fare retromarcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (così Sez. 4, n. 35824 del 27/6/2013, Camporesi, Rv. 256959; conf. Sez. 4, n. 8600/1993; in termini non dissimili, Sez. 4, n. 14434/1990 e Sez. 4, n. 12117/1989). In altra pronuncia, si è affermato che la manovra di retromarcia va eseguita con estrema cautela, lentamente e con il completo controllo dello spazio retro- stante, conseguendone che il conducente, qualora si renda conto di avere alle spalle una strada che non rende percepibile l'eventuale presenza di un pedone, se non può fare a meno di effettuare la manovra, ha l'obbligo di controllare la strada, eventualmente ricorrendo alla collaborazione di terzi per consentirgli di fare retro- marcia senza alcun pericolo per gli altri utenti della strada (Sez. 4, n. 8591 del 7/11/2017, dep.2018, Carbone, Rv. 272485). Già in precedenza, peraltro, si era condivisibilmente chiarito che, ove, per la particolarità del caso, ogni misura prudenziale dovesse risultare insufficiente, op- pure non adottabile, al conducente si impone l'obbligo di rinunciare alla manovra, piuttosto che porre a repentaglio l'incolumità di terzi (così la risalente, ma ancora attuale, Sez. 4 6246/1989), soprattutto quando sia possibile evitare la retromar- cia, effettuando una agevole manovra alternativa tale da consentire una corretta immissione nel flusso della circolazione. 4. Con riferimento al caso in esame - afferma la Corte territoriale con moti- vazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto - la dinamica del sini- stro, incontestata, mette in risalto plurimi profili di colpa nella condotta tenuta dall'imputata, in quanto la stessa, nell'effettuare la manovra di retromarcia in un luogo transitato da pedoni, non prestava adeguata attenzione alle condizioni del traffico, per imprudenza, non si avvedeva della presenza di due persone, per ne- gligenza, oppure, se le vide, calcolò male le distanze, per imperizia , così urtando la persona offesa che perdeva l'equilibrio, cadeva al suolo e si procurava la frattura del polso. Nella condotta tenuta da Toti i giudici del gravame del merito ravvisano, come già evidenziato, anche un profilo di colpa specifica, costituita dalla violazione dell'art. 154 del codice della strada, per come contestato nell'imputazione. I giudici di appello si confrontano anche con la tesi difensiva secondo cui la parte offesa avrebbe invaso l'area di manovra del veicolo condotto dall'imputata, confutandolo sul rilievo che, a prescindere dalla considerazione che l'assunto è privo di riscontro e non è stato neppure sostenuto dall'imputata, se anche corri- spondesse al reale andamento dei fatti, non verrebbe meno la responsabilità col- posa dell'imputata, chiamata comunque a prevenire incidenti stradali riconducibili alle condotte colpose altrui - peraltro solo asseritamente sussistenti. Per la Corte territoriale il fatto che l'urto sia stato di lieve entità non assume rilevanza alcuna, atteso che la sua forza è stata causa della caduta della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale sono derivate le lesioni personali patite. In definitiva, immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclu- sione della Corte fiorentina secondo cui l'atto di appello non è idoneo a confutare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, radicato su prove orali e documentali che hanno consentito di ricostruire i fatti in termini precisi , così da ricavarne la prova della penale responsabilità dell'imputata in ordine alle lesioni personali cagionate per colpa 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammis
Sentenza Cassazione n. 06150/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris