CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 19166/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23416-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23416/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 75, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 403/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 12/01/2018 R.G.N. 54/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza n. 403 del 2018, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti e la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 179,725,00. In particolare, la Corte, nell’escludere la fondatezza delle doglianze di carattere processuale inerenti alla decisione del Tribunale, ha, altresì, ritenuto di condividere l’iter motivazionale del primo giudice, che aveva reputato sfornito di prova l’assunto circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti; per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a cinque motivi; resistono, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo, assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi degli artt. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., parte ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 230 bis cod. civ., nonché degli artt. 2094, 2697 cod. civ. in ordine alla ritenuta gratuità dell’attività espletata dalla ricorrente ed all’inversione dell’onere probatorio nonché la nullità della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; con il secondo motivo si allega, sempre sotto i medesimi profili degli artt. 360, co.1, n. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 132 cod. proc. civ., e 2727, 2697 cod. civ., nonché 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., in relazione alla prova della gratuità della prestazione in assenza di intenti solidaristici, anziché lucrativi; con il terzo motivo si deduce ancora la nullità della sentenza e la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 112, 153, 210, 421 e 437 cod. proc. civ., in relazione all’omessa rinnovazione, almeno parziale, dell’istruttoria e mancata rimessione in termini; con il quarto motivo si allega, sempre ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 221 e 356 cod. proc. civ., nonché 2700 cod. civ., in relazione all’omessa lettura del dispositivo in udienza ed alla conseguente violazione del diritto di difesa; con il quinto motivo si censura la decisione impugnata ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., allegandosi la nullità del procedimento per incompetenza del GOT a decidere sulla querela di falso; i primi tre motivi, da esaminarsi contestualmente per ragioni logico - sistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass.n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass.n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass.n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta legittimità del licenziamento, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a deposizioni testimoniali e documenti; con riferimento alla dedotta violazione dell’art.360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., va rilevato, infatti, che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017); parte ricorrente omette, poi, di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; nella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale del giudice di secondo grado che ha escluso, sulla base dell’ampia attività istruttoria esperita in primo grado (constante, fra l’altro, di otto testimoni) l’emersione di indici rivelatori della subordinazione ed ha, su tale scorta, negato anche la sussistenza dei presupposti per l’esercizio discrezionale dei propri poteri istruttori; occorre poi, evidenziare che, secondo quanto statuito recentemente dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass.27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); relativamente, quindi, alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; nessuna violazione si ravvisa, poi, nella specie, del disposto di cui all’art. 132 cod. proc. civ. atteso che la Corte ha ritenuto, conformemente al giudice di primo grado, non essere ravvisabili gli elementi tipici del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno in considerazione di tutti gli elementi probatori acquisiti motivando diffusamente sul punto; con il percorso seguito, quindi, la difesa ricorrente non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e cioè che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 14476 del 2021); il quarto e il quinto motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, non possono trovare accoglimento; va premesso, al riguardo, che nel rito del lavoro deve attribuirsi fede privilegiata, fino a querela di falso, al verbale di udienza redatto dal cancelliere, anche con riferimento alla parte contenente l'indicazione dell'avvenuta lettura del dispositivo in udienza (sul punto, Cass. n. 36727 del 2021); hanno rilevato, nondimeno, le Sezioni Unite di questa Corte (SSU n. 16402 del 2007) nell’esaminare ed escludere la proponibilità in sede di giudizio di cassazione della querela di falso concernente un verbale di udienza del giudizio di merito, che per essere proponibile la querela di falso civile presuppone che il documento impugnato sia stato prodotto dalla parte, che ne conservi la disponibilità, ciò che non è per i verbali d' udienza; ed invero, in ipotesi di non rispondenza al vero dei verbali redatti nel processo, per falsità materiale o ideologica, il giudice civile ha il potere - dovere di farne rapporto al procuratore della Repubblica e, qualora egli ometta tale adempimento, le parti hanno facoltà di farne denuncia, ma non è proponibile contro tali atti la querela di falso civile, la cui esperibilità postula che il documento impugnato sia prodotto dalla parte e che questa possa disporre della sua utilizzazione, laddove i verbali del processo, destinati a documentare le attività in esso svolte, non possono essere dal processo eliminati, ne' in tutto ne' in parte, a discrezione delle parti, nessuna delle quali ha su di essi qualsiasi potere dispositivo (così consolidata questa Corte già a partire da Cass. n. 399 del 1995); evidente, quindi, che, avendo escluso in radice sia il GOT che la Corte d’appello la falsa attestazione inerente alla lettura del dispositivo in udienza, non hanno ritenuto di dover esercitare il potere – dovere loro riconosciuto di farne rapporto al Procuratore della Repubblica; correttamente, quindi, la Corte ha escluso la stessa proponibilità della querela di falso avanzata e reputato conforme a legge l’iter decisionale del giudice di primo grado che ne ha esclusa l’ammissibilità; alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti controricorrenti, che liquida in euro 4000,00 ciascuna, per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre