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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 05491/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 - deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90, sul rilievo che il possesso della sostanza era destinato all'uso personale; ritenuto che tale motivo non sia consentito in sede di legittimità, trattandosi di mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: kg. 1,842 di sostanza, suddivisa in due buste, in assenza tra l'altro di elementi comprovanti la dedotta tossicodipendenza, restando irrilevante l'assenza di strumentazione per il confezionamento) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata tutt'altro che illogicamente escluso la prevalenza delle invocate circostanze sulla recidiva, in ragione della reiterazione del fatto durante l'applicazione degli arresti domiciliari; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2022 Il consiglr estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90 - deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità, contraddittorietà e mancanza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 75 d.P.R. 309/90, sul rilievo che il possesso della sostanza era destinato all'uso personale; ritenuto che tale motivo non sia consentito in sede di legittimità, trattandosi di mere doglianze in punto di fatto, volte a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata: kg. 1,842 di sostanza, suddivisa in due buste, in assenza tra l'altro di elementi comprovanti la dedotta tossicodipendenza, restando irrilevante l'assenza di strumentazione per il confezionamento) che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata tutt'altro che illogicamente escluso la prevalenza delle invocate circostanze sulla recidiva, in ragione della reiterazione del fatto durante l'applicazione degli arresti domiciliari; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 gennaio 2022 Il consiglr estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 05491/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris