CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2024
Cassazione n. 42176/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottor [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Macerata, con la quale è stato convalidato il provvedimento emesso dal questore di Macerata in data 02/01/2024, notificato al ricorrente nello stesso giorno, con il quale si dispone il divieto di accesso a impianti sportivi nonché l'obbligo di presentazione presso la polizia per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione del diritto alla difesa nonché violazione dell'art.6, comma 3, della legge 401 del 1989, posto che il provvedimento del questore è stato notificato al ricorrente in data 02/01/2024 alle ore 17,40 e la convalida è stata disposta con provvedimento emesso in data 04/01/2024 alle ore 11,39. Il giudice ha, quindi, violato sia il termine a difesa di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento questorile, sia il termine di 24 ore decorrenti dal momento in cui il PM ha fatto la richiesta di convalida. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla esplicitazione delle ragioni di necessità e di urgenza che giustificano l'obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, non essendovi al riguardo alcun cenno. 2.3. Con il terzo motivo, lamenta difetto di motivazione in ordine alla pericolosità, mancando anche sotto questo profilo, qualunque cenno di valutazione. Il giudice che ha fatto rinvio sia provvedimento questorile che alla comunicazione di notizia di reato, non conosciuta dal ricorrente in quanto ad egli non trasmessa, senza esplicitare in alcun modo le ragioni del decisum e non sussistendo neppure i requisiti minimi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ammissibilità della c.d. motivazione per relationem. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta mancata motivazione in ordine alle ragioni per le quali l'obbligo di presentazione è esteso anche in occasione dello svolgimento di partite amichevoli della squadra maceratese 1912, evidenziando che gli impegni di tipo dilettantistico della squadra maceratese non sono quasi mai pubblicizzati. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Costituisce ius receptum il principio secondo il quale la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga), deducibile, in quanto tale, alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc pen. 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 02/01/2024, alle ore 17,40, la richiesta del Pm è stata depositata il 04/01/2024 alle ore 8,20, e la convalida da parte del G.i.p. risulta emessa in data 04/01/2024 alle ore 11,39. Si osserva che dall'esame degli atti processuali emerge che la notifica dell'ordinanza di convalida all'interessato è avvenuta solo alle ore 17,40 del 04/01/2024, dunque allo scadere delle 48 ore e che tuttavia nell'intervallo di tempo intercorso tra l'emissione del provvedimento impugnato e la sua notifica, il ricorrente non ha esercitato il diritto di difesa producendo al giudice memorie difensive che non sono state vagliate dal giudice. Né il ricorrente, nel formulare la doglianza, ha dedotto l'incidenza della violazione sul diritto di difesa, evidenziando il concreto pregiudizio cagionato a quest'ultimo (Sez. 2, n. 30232 del 16/05/2023 Ud. (dep. 12/07/2023) Rv. 284802). Il ricorrente, in sostanza, si duole del mancato rispetto del termine dilatorio ma nulla deduce in ordine al concreto interesse a far valere una nullità che non ha in alcun modo pregiudicato il diritto di intervento da lui mai effettivamente esercitato. Pertanto, si ritiene che, pur non avendo il giudice osservato il termine minimo delle 48 ore, il ricorrente non abbia subito alcun concreto ed attuale pregiudizio dalla suddetta violazione, non avendo affatto esercitato il diritto al contraddittorio cartolare, neppure tardivamente, lamentando la violazione dell'art. 178, lett. c) cod. proc. pen., e la nullità dell'ordinanza impugnata, e non avendo quindi interesse all'osservanza della disposizione violata. Ne segue che, la nullità non è deducibile ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1999 del 25/06/1990 Cc. (dep. 13/07/1990) Rv. 184905). 2. Con riguardo al secondo motivo, si osserva che l'omessa motivazione dell'urgenza determina l'invalidità del provvedimento amministrativo ed impedisce, quindi, la sua convalida, solo quando esso abbia avuto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, vale a dire nel caso in cui, tra la notifica all'interessato e l'adozione dell'ordinanza di convalida si collochi una manifestazione sportiva in coincidenza della quale l'interessato abbia dovuto ottemperare all'obbligo di presentazione, secondo quanto stabilito dal terzo comma, prima parte, del citato art. 6 della legge n. 401/1989 (Sez. 7, n. 39049 del 26/10/2006, Licciardello, Rv. 234961; Sez. 3, n. 33861 del 09/05/2007, Straguzzi, Rv. 237121), ossia quando tra la notifica all'interessato del provvedimento e l'adozione dell'ordinanza di convalida si sia svolta una manifestazione sportiva in relazione alla quale il soggetto abbia dovuto ottemperare alli obbligo di presentazione (Sez.3, n. 43107 del 13/10/2021, Rv. 282299). Si è precisato altresì che incombe sul destinatario, che intenda contestare la sussistenza delle ragioni di necessità ed urgenza, l'onere di provare che detto provvedimento ha avuto in concreto esecuzione prima dell'intervento del magistrato, essendo la necessità di motivazione in ordine al requisito dell'urgenza del provvedimento circoscritta al verificarsi di tale sola ipotesi (Sez.3, n. 28219 del 28/01/2016, Rv. 2672569). Nel caso in disamina il motivo pecca di specificità, non avendo il ricorrente indicato le competizioni medio termine svolte prima dell'intervento del magistrato. 3. In ordine al terzo motivo, si osserva che il ricorrente è destinatario di un precedente Daspo emesso dal questore di Macerata il 14/12/2013, notificato il 30/12/2013, della durata di sei anni il cui termine si è spirato, ma non è stata disposta né richiesta alcuna riabilitazione. Pertanto, ricorre l'applicazione dell'art. 6, comma 5, L.401 del 1989, che impone l'adozione obbligatoria delle prescrizioni di cui al comma 2 della stessa norma nei confronti di persona già destinataria del divieto di accesso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, non essendo necessaria una rinnovata valutazione di pericolosità del prevenuto. 4. In ordine alla quarta doglianza, con la quale il ricorrente si duole di una eccessiva estensione della limitazione anche in occasione delle c.d. partite amichevoli, si ricorda che, in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, l'obbligo di comparire personalmente presso un ufficio o comando di polizia è applicabile anche alle gare amichevoli, essendo anche queste generalmente rese note, salvo gli incontri minori esclusi come tali dalla normale pubblicità, in quanto siano stati programmati e pubblicizzati attraverso i normali strumenti di diffusione in modo da essere previamente conoscibili dall'interessato, ad esempio, attraverso i calendari ufficiali dei campionati e dei tornei (Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, Rv. 242990; Sez. 3, n. 8435 del 16/02/2011, Rv. 249363; Sez.3, n. 35557 del 11/05/2017, Rv. 270788). 5.11 ricorso va dunque rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in