CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02498/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 del TRIBUNALE di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilita' Nessun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 21 settembre 2020, il Tribunale di Trieste, decidendo quale giudice dell'appello, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in ordine al delitto di lesioni personali colpose commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] in Trieste, il 31 luglio 2015. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di avere urtato la Hancic, che si trovava seduta nelle vicinanze del suo esercizio di ristorazione, e precisamente presso lo stallo di sosta per veicoli, facendo manovra di retromarcia cori il suo autocarro. Il giudice dell'appello ha disatteso le doglianze della difesa dell'imputato, tese a screditare l'affidabilità dichiarativa delle deposizioni a suo carico, ed ha riesaminato le risultanze dell'istruttoria clibattimentale, pervenendo alla conclusione che le dichiarazioni della persona offesa trovassero riscontro nelle affermazioni di altri testimoni presenti al fatto (i testi Baselice e Marchione) e anche di altro testimone (Fioretti) che nell'immediatezza aveva udito la signora Hancic urlare all'indirizzo di un ragazzo che l'aveva appena urtata. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Micheli, con atto articolato in un unico, ampio motivo di doglianza: con tale motivo il ricorrente, lamentando vizio di motivazione, censura la sentenza del Tribunale triestino per non avere dato alcun seguito alle sollecitazioni da lui mosse per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis o, in alternativa, della causa di improcedibilità di cui all'art. 34, d.Lgs. 274/2000: così come aveva fatto il primo giudice, anche il Tribunale ha completamente omesso di motivare in ordine alle predette sollecitazioni, rispetto alle quali vi é mancanza grafica di qualsivoglia argomentazione. A fronte di ciò, é dalla stessa lettura della sentenza impugnata che emergono elementi deponenti per un fatto particolarmente tenue, definito anzi dallo stesso Tribunale come "sostanzialmente trascurabile"; di tal che conseguenza logica sarebbe stata quella di accogliere le doglianze difensive sul punto, anche in considerazione del fatto che vi erano tutte le condizioni per poter riconoscere la particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis cod. pen. o, in alternativa, ex art. 34, d.Lgs. 274/2000). 2. Il ricorso é inammissibile. 2.1. In primo luogo, e in termini dirimenti, il ricorso é proposto denunciando il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lettera e), cod.proc.pen., laddove é noto che, a norma del successivo comma 2-bis, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 606 (cfr. negli stessi termini anche l'art. 39-bis del D.Lgs. 274/2000). 2.2. A parte ciò, comunque, il ricorrente propone argomenti errati in diritto, sia a proposito dell'alternatività tra l'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen. e quello di cui all'art. 34, d.Lgs. 274/2000, sia a proposito delle condizioni per l'applicazione di quest'ultimo istituto. 2.3. Quanto al primo aspetto, é sufficiente rammentare che, in base alla giurisprudenza apicale di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non é applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587: nella motivazione della sentenza la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). 2.4. Quanto al secondo aspetto, si ricorda che, in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d'ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del decisum di improcedibilità la mancata opposizione dell'imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all'improcedibilità per particolare tenuità del fatto non é proponibile per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 49171 del 28/09/2016, Chebouti, Rv. 268458). Nel caso di specie, é ben vero che il ricorrente afferma di avere avanzato la richiesta di applicazione dell'istituto de quo nell'atto d'appello o nel corso del giudizio d'appello; deve tuttavia constatarsi che, nel ricorso in esame, egli non dà conto in alcun modo della posizione manifestata dalla persona offesa sul punto, ciò che costituisce un evidente elemento di genericità della lagnanza di che trattasi: tanto più che, oltre a non trovarsi traccia nella sentenza di una eventuale mancanza di opposizione da parte della persona offesa (condizione indispensabile, alla luce di quanto disposto dall'art. 34, ultimo comma, d.Lgs. 274/2000), un simile atteggiamento acquiescente non sarebbe neppure logicamente compatibile con la condotta della persona offesa risultante alla luce dei fatti, atteso che la costituzione di parte civile non ha in alcun modo formato oggetto di revoca. In tal senso, é chiaro che ogni elemento argomentativo sul punto da parte della Corte di merito sarebbe risultato ultroneo, difettando in radice un requisito essenziale dell'invocata causa di improcedibilità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]