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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 luglio 2024

Cassazione n. 42761/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIletto il ricorso del Difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif.

I. n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli della somma di C 109.950,00 in relazione al delitto di cui agli artt. 648, 416-bis.1, cod. pen. 2.

La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione, in ordine al delitto presupposto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990.

La difesa lamenta che i giudici del riesame, al pari del Gip, abbia soltanto "postulato" l'esistenza del delitto presupposto di violazione della legge stupefacenti da cui si ritiene essere provento la somma sequestrata all'imputato.

In particolare, la provenienza del denaro dalle attività di narcotraffico del gruppo Papi era stata "ancorata" soltanto a dei precedenti penali annoverati da tale soggetto, in assenza dei relativi elementi di contestualizzazione delle condotte.

3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Il Tribunale del riesame, lungi dal ricavare la provenienza delittuosa della somma trasportata dal ricorrente - e rinvenuta occultata sotto la sella del suo scooter - facendo riferimento ai precedenti penali per traffico di droga di colui ([OSCURATO:PERSONA]) che, con altro motorino, lo accompagnava, ha invece richiamato convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, indicando il Papi come coinvolto in un fiorente traffico di droga per conto di noto clan camorristico, consentono di ritenere che si fosse al cospetto di un trasporto sorvegliato di proventi illeciti derivanti proprio da quei traffici di droga che la difesa contesta.

Si legge, infatti, nell'ordinanza impugnata che il ricorrente era scorto mentre a bordo di uno scooter viaggiava a forte velocità sulla pubblica via, accompagnato da altro scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA], che gli faceva da battistrada; la polizia giudiziaria aveva modo di notare i due scooter uscire insieme da via [OSCURATO:PERSONA], lo scambio di un cenno d'intesa tra i due conducenti e il direzionarsi di entrambi a forte velocità su via Arena, con Papi che viaggiava in testa.

All'interno dello scooter del ricorrente era rinvenuta, occultata sotto la sella e in una borsa di plastica, la somma in contanti di C 109.950,00 suddivisa in 23 mazzette da C 50,00.

Si legge poi che il ricorrente all'atto del controllo non ne giustificava la provenienza e manifestava anche uno stato di nervosismo.

Le modalità di trasporto del denaro, la suddivisione in mazzette, l'ingente quantità e la funzione di battistrada svolta dal Papi, quale soggetto coinvolto in traffici di droga e portatore di un interesse diretto e personale a garantire il buon esito del trasporto, costituiscono dati di fatto logicamente rivelatrici, sotto il profilo del fumus delicti, della provenienza del denaro da delitti in materia di stupefacenti.

Del resto, questa Corte ha concordemente affermato che il giudice del merito ben può affermare la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Motivazione semplifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIletto il ricorso del Difensore; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e successivo art. 8 D.L. 198/2022, conv. con modif. I. n. 14/2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, nel rigettare la richiesta di riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Napoli della somma di C 109.950,00 in relazione al delitto di cui agli artt. 648, 416-bis.1, cod. pen. 2. La difesa affida il ricorso ad un motivo, con cui deduce la violazione di legge nella parte in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di ricettazione, in ordine al delitto presupposto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. La difesa lamenta che i giudici del riesame, al pari del Gip, abbia soltanto "postulato" l'esistenza del delitto presupposto di violazione della legge stupefacenti da cui si ritiene essere provento la somma sequestrata all'imputato. In particolare, la provenienza del denaro dalle attività di narcotraffico del gruppo Papi era stata "ancorata" soltanto a dei precedenti penali annoverati da tale soggetto, in assenza dei relativi elementi di contestualizzazione delle condotte. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 18 luglio 2024, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il Tribunale del riesame, lungi dal ricavare la provenienza delittuosa della somma trasportata dal ricorrente - e rinvenuta occultata sotto la sella del suo scooter - facendo riferimento ai precedenti penali per traffico di droga di colui ([OSCURATO:PERSONA]) che, con altro motorino, lo accompagnava, ha invece richiamato convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia che, indicando il Papi come coinvolto in un fiorente traffico di droga per conto di noto clan camorristico, consentono di ritenere che si fosse al cospetto di un trasporto sorvegliato di proventi illeciti derivanti proprio da quei traffici di droga che la difesa contesta. Si legge, infatti, nell'ordinanza impugnata che il ricorrente era scorto mentre a bordo di uno scooter viaggiava a forte velocità sulla pubblica via, accompagnato da altro scooter condotto da [OSCURATO:PERSONA], che gli faceva da battistrada; la polizia giudiziaria aveva modo di notare i due scooter uscire insieme da via [OSCURATO:PERSONA], lo scambio di un cenno d'intesa tra i due conducenti e il direzionarsi di entrambi a forte velocità su via Arena, con Papi che viaggiava in testa. All'interno dello scooter del ricorrente era rinvenuta, occultata sotto la sella e in una borsa di plastica, la somma in contanti di C 109.950,00 suddivisa in 23 mazzette da C 50,00. Si legge poi che il ricorrente all'atto del controllo non ne giustificava la provenienza e manifestava anche uno stato di nervosismo. Le modalità di trasporto del denaro, la suddivisione in mazzette, l'ingente quantità e la funzione di battistrada svolta dal Papi, quale soggetto coinvolto in traffici di droga e portatore di un interesse diretto e personale a garantire il buon esito del trasporto, costituiscono dati di fatto logicamente rivelatrici, sotto il profilo del fumus delicti, della provenienza del denaro da delitti in materia di stupefacenti. Del resto, questa Corte ha concordemente affermato che il giudice del merito ben può affermare la sussistenza del delitto presupposto attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023, Rv. 284522). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplifica
Decreto Cassazione n. 42761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris