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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34149/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria difensiva depositata in data 16/06/2023 di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale l'imputato era stata condannato, alla pena di mesi otto di reclusione, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, segnatamente le fatture emesse negli anni 2009-2010 e 2011.

Accertato il 9 dicembre 2013.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale.

Argomenta il ricorrente che, essendo presupposto indefettibile la istituzione delle scritture contabili e la conservazione della documentazione, la corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato aveva dichiarato di avere consegnato le scritture contabili al suo commercialista (nel frattempo deceduto) omettendo, peraltro, ogni ricerca delle stesse. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito alla Guardia di Finanza di aver consegnato filo tempore tutta la documentazione, di cui è obbligatoria la conservazione, al proprio commercialista, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio i verificatori non si sarebbero mai recati, risultando impossibile accertare se le fatture attive fossero mai venute ad esistenza.

Tale attività di ricerca presso lo studio del commercialista, invero, sarebbe stata decisiva al fine di stabilire se la mancata consegna delle fatture fosse dovuta ad una condotta omissiva originaria, imputabile all'imprenditore, e consistita nella mancata tenuta delle scritture contabili, ovvero, ad una sopravvenuta condotta attiva di occultamento o distruzione delle stesse operata dall'imputato.

In definitiva la sentenza non avrebbe argomentato se la mancata consegna fosse dipesa dalla mancata istituzione ovvero dalla mancata esibizione dovuta ad occultamento o distruzione ad opera dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen.

Essendo stata fornita la prova che l'imputato aveva delegato il commercialista per la tenuta e conservazione delle scritture contabili ed essendo stata confermata dal teste Mezzappelle l'esistenza di un faldone a nome [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il teste aveva riferito che non vi fossero in studio le fatture attive emesse dall'imputato, non escluderebbe, al di là del ragionevole dubbio, che nel 2013, data dall'accertamento fiscale, la documentazione fosse effettivamente presente nello studio del commercialista in quanto consegnata dall'imputato.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso per cassazione, che proviene dalla Settima sezione, in quanto ritenuto tempestivo, è inammissibile per un duplice profilo di inammissibilità.

Sotto un primo profilo, come osserva il Procuratore generale, ilt: rtcorso meramente riproduttivo delle stesse questioni già devolute èT3-fttrrrtss-112:11157per aspecificità.

E' ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.

Ma, è dirimente, osservare che sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione, con il quale si riproducono le stesse censure in punto affermazione della responsabilità come sopra indicato (par.

2.1. e 2.2.) per difetto di correlazione specifica tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento della decisione impugnata.

La corte territoriale, nel rispondere alle censure devolute nei motivi di appello che vertevano sulla mancata prova del reato contestato, in mancanza di prova della sussistenza di scritture contabili, sulla mancata prova che le stesse fossero poi state distrutte e/o occultate, sulla mancato accertamento presso studio del commercialista tenutario della contabilità, ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità estrinseca secondo lo ius receptum di Questa Corte di legittimità (S.U.

Galtelli n. 8825 del 2017).

In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che, quanto al primo profilo, l'appellante avrebbe ignorato, non confrontandosi, la triplice considerazione del primo giudice (cfr. pag. 2) ovvero: 1) che non era in contestazione l'occultamento delle scritture contabili, bensì le fatture attive emesse dal [OSCURATO:PERSONA], mediatore finanziario, negli anni di riferimento, posto che le stesse erano state reperite dal datore di lavoro banca Mediolanum, 2) che solo con elementi allude era stato ricostruito il giro degli affari, 3) che l'imputato era rimasto inerte a fronte della richiesta del personale operante.

Allo stesso modo l'ulteriore motivo di appello non si confronta con la testimonianza del Mezzapelle che aveva categoricamente escluso l'esistenza presso lo studio professionale di documentazione contabile riferibile al [OSCURATO:PERSONA], sicchè ogni accertamento in loco sarebbe stato non proficuo.

Rispetto a tale ratio decidendi il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi compiutamente contestando la decisione di inammissibilità per difetto di specificità estrinseca, là dove, invece, il ricorrente, con il ricorso per cassazione, si limita a riproporre le medesime questioni di diritto (primo motivo) e di vizio di motivazione avulso da specifici travisamenti probatori (secondo motivo) che appaiano anche manifestamente infondate.

E' sufficiente rilevare, per rispondere alle doglianze difensive, che le fatture attive erano stati reperite presso il datore di lavoro e dunque erano esistenti, che non sono state prodotte perché occultate non risultando dalla testimonianza che esistesse alcuna faldone relativo all'imputato.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d'appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; Letta la memoria difensiva depositata in data 16/06/2023 di replica alle conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala con la quale l'imputato era stata condannato, alla pena di mesi otto di reclusione, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili, art. 10 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, segnatamente le fatture emesse negli anni 2009-2010 e 2011. Accertato il 9 dicembre 2013. 2. Avverso tale sentenza l'imputato, per il tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., erronea applicazione della legge penale. Argomenta il ricorrente che, essendo presupposto indefettibile la istituzione delle scritture contabili e la conservazione della documentazione, la corte territoriale non avrebbe considerato che l'imputato aveva dichiarato di avere consegnato le scritture contabili al suo commercialista (nel frattempo deceduto) omettendo, peraltro, ogni ricerca delle stesse. [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva riferito alla Guardia di Finanza di aver consegnato filo tempore tutta la documentazione, di cui è obbligatoria la conservazione, al proprio commercialista, il Dott. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio i verificatori non si sarebbero mai recati, risultando impossibile accertare se le fatture attive fossero mai venute ad esistenza. Tale attività di ricerca presso lo studio del commercialista, invero, sarebbe stata decisiva al fine di stabilire se la mancata consegna delle fatture fosse dovuta ad una condotta omissiva originaria, imputabile all'imprenditore, e consistita nella mancata tenuta delle scritture contabili, ovvero, ad una sopravvenuta condotta attiva di occultamento o distruzione delle stesse operata dall'imputato. In definitiva la sentenza non avrebbe argomentato se la mancata consegna fosse dipesa dalla mancata istituzione ovvero dalla mancata esibizione dovuta ad occultamento o distruzione ad opera dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in relazione alla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 comma 1 cod.proc.pen. Essendo stata fornita la prova che l'imputato aveva delegato il commercialista per la tenuta e conservazione delle scritture contabili ed essendo stata confermata dal teste Mezzappelle l'esistenza di un faldone a nome [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che il teste aveva riferito che non vi fossero in studio le fatture attive emesse dall'imputato, non escluderebbe, al di là del ragionevole dubbio, che nel 2013, data dall'accertamento fiscale, la documentazione fosse effettivamente presente nello studio del commercialista in quanto consegnata dall'imputato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso per cassazione, che proviene dalla Settima sezione, in quanto ritenuto tempestivo, è inammissibile per un duplice profilo di inammissibilità. Sotto un primo profilo, come osserva il Procuratore generale, ilt: rtcorso meramente riproduttivo delle stesse questioni già devolute èT3-fttrrrtss-112:11157per aspecificità. E' ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici, poiché la mancanza di specificità del motivo va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Ma, è dirimente, osservare che sussiste un ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso per cassazione, con il quale si riproducono le stesse censure in punto affermazione della responsabilità come sopra indicato (par. 2.1. e 2.2.) per difetto di correlazione specifica tra le ragioni della decisione e quelle poste a fondamento della decisione impugnata. La corte territoriale, nel rispondere alle censure devolute nei motivi di appello che vertevano sulla mancata prova del reato contestato, in mancanza di prova della sussistenza di scritture contabili, sulla mancata prova che le stesse fossero poi state distrutte e/o occultate, sulla mancato accertamento presso studio del commercialista tenutario della contabilità, ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità estrinseca secondo lo ius receptum di Questa Corte di legittimità (S.U. Galtelli n. 8825 del 2017). In particolare, la sentenza impugnata ha evidenziato che, quanto al primo profilo, l'appellante avrebbe ignorato, non confrontandosi, la triplice considerazione del primo giudice (cfr. pag. 2) ovvero: 1) che non era in contestazione l'occultamento delle scritture contabili, bensì le fatture attive emesse dal [OSCURATO:PERSONA], mediatore finanziario, negli anni di riferimento, posto che le stesse erano state reperite dal datore di lavoro banca Mediolanum, 2) che solo con elementi allude era stato ricostruito il giro degli affari, 3) che l'imputato era rimasto inerte a fronte della richiesta del personale operante. Allo stesso modo l'ulteriore motivo di appello non si confronta con la testimonianza del Mezzapelle che aveva categoricamente escluso l'esistenza presso lo studio professionale di documentazione contabile riferibile al [OSCURATO:PERSONA], sicchè ogni accertamento in loco sarebbe stato non proficuo. Rispetto a tale ratio decidendi il ricorrente avrebbe dovuto confrontarsi compiutamente contestando la decisione di inammissibilità per difetto di specificità estrinseca, là dove, invece, il ricorrente, con il ricorso per cassazione, si limita a riproporre le medesime questioni di diritto (primo motivo) e di vizio di motivazione avulso da specifici travisamenti probatori (secondo motivo) che appaiano anche manifestamente infondate. E' sufficiente rilevare, per rispondere alle doglianze difensive, che le fatture attive erano stati reperite presso il datore di lavoro e dunque erano esistenti, che non sono state prodotte perché occultate non risultando dalla testimonianza che esistesse alcuna faldone relativo all'imputato. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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