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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 36966/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] 003E18Z nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo < 11,« • 4)" dAtii [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 61 n. 5 e 624-bis, cod. peti. e, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza n. 61/14 del Tribunale di Udine, pronunciata il 10/01/2014, divenuta irrevocabile in data 08/10/2014, ed operata la diminuzione di pena per il rito, lo condannava a mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa, così determinando la pena finale in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa.

2. [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo essersi introdotto, attraverso una finestra, all'interno dell'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA], in uso a [OSCURATO:PERSONA], si appropriava di denaro contante per euro 500 e di un telefono cellulare marca Samsung di proprietà della stessa.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando delle circostanze di tempo (orario notturno), tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

Gli era anche contestata la recidiva specifica.

3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore nell'interesse dell'imputato mediante l'articolazione di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., con riguardo all'errata applicazione della legge penale e, in ogni caso, all'errata quantificazione della pena calcolata dal primo giudice quale aumento in continuazione con altri fatti già giudicati, nonché 01'illogicità dei criteri valutativi della pena per aver validato un aumento, a titolo di continuazione, di mesi 9 di reclusione (6 operata la riduzione per il rito), come quantificato dal giudice di primo grado, del tutto incongruo se parametrato alla determinazione del quantum di pena stabilita dalla sentenza del 2014: i fatti di cui all'odierno procedimento sono connotati da una limitata offensività concreta rispetto a quelli, più gravi, della prima sentenza.

La Corte territoriale non ha tenuto in debito conto l'ampia collaborazione offerta dall'imputato, sin dalla fase delle indagini, per la definizione del procedimento.

4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

5. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Per univoca e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove supportata da idonea motivazione e nell'ipotesi in cui la pena irrogata in concreto non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Nel caso a giudizio la Corte territoriale - richiamando i criteri dell'art.133 cod. pen. - ha rimarcato "la gravità del fatto, quale emergente dall'aggravante contestata ed in concreto ritenuta sussistente, e della capacità a delinquere dell'imputato quale emergente dal precedente penale specifico, riguardante ben quattro fatti di furto, ciò che esclude la determinazione della pena in continuazione in una misura inferiore".

Si osserva poi che l'aumento di pena per la continuazione è stato comunque contenuto e inferiore alla media (da calcolarsi non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo, v.

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01) ed anche per tale ragione la motivazione della Corte di merito non necessitava di essere ulteriormente sviluppata, apparendo corretta ed adeguata.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

P.Q.MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA] P.overe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] 003E18Z nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo < 11,« • 4)" dAtii [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Udine, in esito a giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui agli artt. 61 n. 5 e 624-bis, cod. peti. e, riconosciuto il vincolo della continuazione con il reato di cui alla sentenza n. 61/14 del Tribunale di Udine, pronunciata il 10/01/2014, divenuta irrevocabile in data 08/10/2014, ed operata la diminuzione di pena per il rito, lo condannava a mesi 6 di reclusione ed euro 100 di multa, così determinando la pena finale in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 500 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne un ingiusto profitto, dopo essersi introdotto, attraverso una finestra, all'interno dell'abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA], in uso a [OSCURATO:PERSONA], si appropriava di denaro contante per euro 500 e di un telefono cellulare marca Samsung di proprietà della stessa. Con l'aggravante di aver commesso il fatto approfittando delle circostanze di tempo (orario notturno), tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Gli era anche contestata la recidiva specifica. 3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre il difensore nell'interesse dell'imputato mediante l'articolazione di un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 81 cod. pen., in relazione all'art. 133 cod. pen., con riguardo all'errata applicazione della legge penale e, in ogni caso, all'errata quantificazione della pena calcolata dal primo giudice quale aumento in continuazione con altri fatti già giudicati, nonché 01'illogicità dei criteri valutativi della pena per aver validato un aumento, a titolo di continuazione, di mesi 9 di reclusione (6 operata la riduzione per il rito), come quantificato dal giudice di primo grado, del tutto incongruo se parametrato alla determinazione del quantum di pena stabilita dalla sentenza del 2014: i fatti di cui all'odierno procedimento sono connotati da una limitata offensività concreta rispetto a quelli, più gravi, della prima sentenza. La Corte territoriale non ha tenuto in debito conto l'ampia collaborazione offerta dall'imputato, sin dalla fase delle indagini, per la definizione del procedimento. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 5. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile. Per univoca e costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, la quantificazione della pena nell'ambito della cornice edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove supportata da idonea motivazione e nell'ipotesi in cui la pena irrogata in concreto non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi solo espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" (cfr. Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402), essendo nel richiamo al criterio di adeguatezza della pena impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). Nel caso a giudizio la Corte territoriale - richiamando i criteri dell'art.133 cod. pen. - ha rimarcato "la gravità del fatto, quale emergente dall'aggravante contestata ed in concreto ritenuta sussistente, e della capacità a delinquere dell'imputato quale emergente dal precedente penale specifico, riguardante ben quattro fatti di furto, ciò che esclude la determinazione della pena in continuazione in una misura inferiore". Si osserva poi che l'aumento di pena per la continuazione è stato comunque contenuto e inferiore alla media (da calcolarsi non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo, v. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288 - 01) ed anche per tale ragione la motivazione della Corte di merito non necessitava di essere ulteriormente sviluppata, apparendo corretta ed adeguata. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2021 Il Consigliere estensore Il P nte [OSCURATO:PERSONA] P.overe
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