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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26313/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18097-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 5378/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2022 Oggetto R.G.N. 18097/2022 Cron.

Rep.

Ud. 27/06/2023 CC R.G.N. 948/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14.1.22, la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione del professionista in epigrafe all’avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali per iscrizione alla gestione separata INPS.

In particolare, ha ritenuto non decorso il termine prescrizionale in ragione dell’operatività della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale.

Avverso tale sentenza ricorreva il professionista per tre motivi, che deducevano inesistenza dell’obbligo di iscrizione per difetto di abitualità della professione, per prescrizione del debito, per inapplicabilità delle sanzioni a seguito di Corte cost. 104/22.

L’INPS non si costituiva in giudizio.

Con atto del 8.5.23, il ricorrente ha dedottodi aver aderito alla definizione dei carichi agevolati (c.d. rottamazione – quater ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/22) ed ha prodotto ricevuta della domanda di definizione agevolata.

Ha dichiarato quindi di rinunciare al ricorso, “con conseguente estinzione/ cessata materia del contendere del giudizio stesso”.

All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] prende atto della rinuncia del ricorrente al ricorso, in relazione alla istanza presentata dallo stesso per la definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022.

Ne deriva l’estinzione del giudizio.

Nulla per spese, essendo l’INPS rimasto intimato.

In considerazione dell’esito della lite, va rilevata l’assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara estinto il giudizio.

Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18097-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo PEC; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 5378/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2022 Oggetto R.G.N. 18097/2022 Cron. Rep. Ud. 27/06/2023 CC R.G.N. 948/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 14.1.22, la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione del professionista in epigrafe all’avviso di addebito per il pagamento di contributi previdenziali per iscrizione alla gestione separata INPS. In particolare, ha ritenuto non decorso il termine prescrizionale in ragione dell’operatività della sospensione della prescrizione per doloso occultamento del credito derivante dalla mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione reddituale. Avverso tale sentenza ricorreva il professionista per tre motivi, che deducevano inesistenza dell’obbligo di iscrizione per difetto di abitualità della professione, per prescrizione del debito, per inapplicabilità delle sanzioni a seguito di Corte cost. 104/22. L’INPS non si costituiva in giudizio. Con atto del 8.5.23, il ricorrente ha dedottodi aver aderito alla definizione dei carichi agevolati (c.d. rottamazione – quater ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/22) ed ha prodotto ricevuta della domanda di definizione agevolata. Ha dichiarato quindi di rinunciare al ricorso, “con conseguente estinzione/ cessata materia del contendere del giudizio stesso”. All’esito dell’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] prende atto della rinuncia del ricorrente al ricorso, in relazione alla istanza presentata dallo stesso per la definizione agevolata dei carichi ex art. 1 co. da 231 a 252 l. 197/2022. Ne deriva l’estinzione del giudizio. Nulla per spese, essendo l’INPS rimasto intimato. In considerazione dell’esito della lite, va rilevata l’assenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se do
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