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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2023

Cassazione n. 17699/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia in data 16 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Con memoria scritta in data 17/02/2023, la difesa del ricorrente rileva la sussistenza di errore materiale in ordine alla data di nascita del ricorrente.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen. per il mancato rinvio dell'udienza in presenza di un legittimo impedimento del difensore, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con ci il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, i giudici del gravame hanno rilevato come l'istanza di rinvio era pervenuta mediante una comunicazione in cui il difensore dichiarava di essere affetto da stato febbrile, non comprovato da certificazione medica di riscontro che, pertanto, non consentiva al giudice di valutare la fondatezza, la serietà e la gravità dell'impedimento, né la mera indicazione dello stato di malessere poteva considerarsi circostanza ostativa alla nomina di un sostituto processuale (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata).

In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale in tema di impedimento del difensore (art. 420 ter cod. proc. pen.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta (Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Rv. 231568); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla identificazione dell'imputato nell'autore materiale delle condotte contestate, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente reiterativo di profili di merito già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi.

In particolare, la parte motiva della pronuncia impugnata valorizza gli elementi di fatto posti a fondamento della identificazione dell'imputato quale soggetto attivo delle condotte di truffa oggetto di condanna, facendo riferimento alla titolarità della postpay su cui sono transitate le somme corrisposte dall'acquirente, alla insussistenza di denuncia di smarrimento della carta né di segnalazioni finalizzate al blocco della stessa, nonché alla coincidenza tra il nome indicato nell'annuncio e quell dell'intestatario della postpay, peraltro rilasciata nel luogo di residenza dell'imputato (pag. 5 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 13 luglio 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia in data 16 giugno 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Con memoria scritta in data 17/02/2023, la difesa del ricorrente rileva la sussistenza di errore materiale in ordine alla data di nascita del ricorrente. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione della legge processuale in relazione all'art. 420 ter cod. proc. pen. per il mancato rinvio dell'udienza in presenza di un legittimo impedimento del difensore, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con ci il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici del gravame hanno rilevato come l'istanza di rinvio era pervenuta mediante una comunicazione in cui il difensore dichiarava di essere affetto da stato febbrile, non comprovato da certificazione medica di riscontro che, pertanto, non consentiva al giudice di valutare la fondatezza, la serietà e la gravità dell'impedimento, né la mera indicazione dello stato di malessere poteva considerarsi circostanza ostativa alla nomina di un sostituto processuale (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata). In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte in forza del quale in tema di impedimento del difensore (art. 420 ter cod. proc. pen.), è sottratto al sindacato di legittimità il provvedimento con cui il giudice di merito rigetta l'istanza di rinvio del dibattimento sulla base di una motivazione immune da vizi logici e giuridici con la quale si dà ragione del fatto che l'impedimento dedotto non riveste i caratteri di assolutezza richiesti dalla legge; né il giudice ha l'obbligo di disporre accertamenti fiscali per verificare l'impedimento o integrare l'insufficiente documentazione prodotta (Sez. 5, n. 35170 del 20/09/2005, Rv. 231568); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in relazione alla identificazione dell'imputato nell'autore materiale delle condotte contestate, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché meramente reiterativo di profili di merito già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la parte motiva della pronuncia impugnata valorizza gli elementi di fatto posti a fondamento della identificazione dell'imputato quale soggetto attivo delle condotte di truffa oggetto di condanna, facendo riferimento alla titolarità della postpay su cui sono transitate le somme corrisposte dall'acquirente, alla insussistenza di denuncia di smarrimento della carta né di segnalazioni finalizzate al blocco della stessa, nonché alla coincidenza tra il nome indicato nell'annuncio e quell dell'intestatario della postpay, peraltro rilasciata nel luogo di residenza dell'imputato (pag. 5 della pronuncia impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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