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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17766/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla compiuta identificazione del guidatore, nonché alla sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, rispetto alla quale devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p, Ivo P / v , i/ r DEpoc!-T1\TA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla compiuta identificazione del guidatore, nonché alla sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, rispetto alla quale devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p, Ivo P / v , i/ r DEpoc!-T1\TA
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