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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2025

Cassazione n. 13648/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

AOLOZZI,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025avverso la sentenza n. 2121/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata in data 14/10/2019udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bari, sezionedistaccata di Modugno, invocandone la risoluzione del contrattopreliminare di compravendita del 25.1.2006, con il quale la convenutasi era impegnata ad acquistare la proprietà di un immobile sito inModugno, via [OSCURATO:PERSONA], con conseguente diritto di trattenerela caparra costituita all’atto della firma dell’accordo predetto.Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda edeccependo che la mancata conclusione del rogito di compravendita erastata causata dall’inadempimento del promittente venditore, il qualenon aveva consegnato il certificato di abitabilità e la concessione insanatoria relativi all’immobile oggetto del preliminare di cui è causa.Con sentenza n. 4839/2014 il Tribunale rigettava la domandadell’attore, rilevando l’assenza della prova dell’inadempimentocontestato alla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era legittimamente rifiutata distipulare la compravendita nel difetto della documentazionecomprovante la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.Con la sentenza impugnata, n. 2121/2019, la Corte di Appello diBari rigettava il gravame interposto dal Matera avverso la decisione diprime cure, confermandola.

La Corte distrettuale rilevava che ilcontratto preliminare era stato validamente stipulato anche in assenzadella documentazione comprovante la legittimità del cespite che necostituiva oggetto, avendo lo stesso contenuto obbligatorio (cfr. pag. 7della sentenza impugnata) ed essendo stato precisato, nelNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025compromesso, che era pendente una pratica di sanatoria edilizia (cfr.pag. 8), ma che in assenza dei certificati di agibilità e abitabilità e dellaprova della conformità dell’immobile alla concessione edilizia, lapromissaria acquirente si era legittimamente rifiutata di stipulare ilrogito di compravendita (cfr. pag. 9).Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MateraAntonio, affidandosi a sei motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione degliartt. 210 c.p.c. e 119 D. Lgs. n. 385 del 1994, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovutorilevare che l’ordine di esibizione della documentazione bancaria, richiestodalla [OSCURATO:PERSONA], ed ammesso dal Tribunale, era in effetti inammissibile.

Adavviso del ricorrente, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto produrre di proprioimpulso la documentazione bancaria concernente il proprio contocorrente, senza dover necessariamente ottenere un provvedimento delgiudice.

Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], dopoaver ottenuto il detto provvedimento, avrebbe depositato comunque diproprio impulso la documentazione di cui si discute, così offrendo unavisione della propria consistenza patrimoniale del tutto soggettiva, da unlato, e conducendo indirettamente il Tribunale a ritenere inammissibile laprova orale che il Matera aveva articolato per dimostrare che il rifiutodella [OSCURATO:PERSONA] di stipulare il rogito di compravendita era in realtà statocausato dal mancato ottenimento del mutuo finalizzato a tale acquisto.La censura è inammissibile.Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025Da un lato, infatti, lo stesso ricorrente riconosce che la [OSCURATO:PERSONA], dopoaver ottenuto un provvedimento di esibizione, aveva provvedutoautonomamente al deposito della propria documentazione bancaria.

Daciò deriva che la doglianza concernente l’ammissibilità della richiesta diesibizione va ritenuta superata dal successivo sviluppo del giudizio diprime cure.

Quanto alle conseguenze che il ricorrente riconnette allaconcessione del provvedimento di cui si discute, anche in relazione allamancata ammissione della prova orale da lui articolata per dimostrarel’imputabilità dell’inadempimento alla [OSCURATO:PERSONA], va rilevato innanzitutto cheil motivo non riproduce i capitoli di prova non ammessi dal Tribunale, conconseguente deficit di specificità della doglianza.In ogni caso, va anche evidenziato che la Corte di Appello hafondato la propria decisione sulla base della considerazione che lamancanza della documentazione attestante agibilità, abitabilità econformità edilizia dell’immobile al momento fissato per la firma del rogitodefinitivo di compravendita giustifica la parte promittente acquirente arifiutare di procedere alla stipula dello stesso.

La doglianza non siconfronta con tale ratio, la quale è evidentemente incompatibile con laprospettazione difensiva del Matera, secondo cui il rogito non sarebbestato concluso perché la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita ad ottenere in tempoutile il finanziamento necessario per l’acquisto.

La mancata ammissionedella prova orale che lo stesso Matera aveva articolato al fine didimostrare la sua diversa tesi, quindi, è evidentemente dipesa dallaricostruzione in fatto, diversa da quella ipotizzata dall’odierno ricorrente,operata nel caso di specie dal giudice di merito.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto giustificato ilrifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di stipulare il definitivo, anche se la certificazione diNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025abitabilità del bene oggetto del contratto preliminare di cui è causa erastata rilasciata.Con il terzo motivo, il Matera si duole invece della violazione dell’art.2697 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbetrascurato di dare rilievo alla circostanza che, prima della prima udienzadi comparizione in prime cure, il Comune di Modugno aveva comunquerilasciato la certificazione in sanatoria attestante la regolarità urbanistico-edilizia del cespite oggetto del contratto preliminare.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione degli artt.1460 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisatol’inadempimento grave del promittente venditore, senza considerare ilcomplessivo comportamento delle parti, sia prima che dopol’instaurazione del giudizio.Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parteinammissibili ed in parte infondate.In particolare, occorre evidenziare che il ricorrente riconosceespressamente che la certificazione concernente la regolarità, sotto ilprofilo urbanistico-edilizio, del cespite oggetto del preliminare di cui ècausa era stata rilasciata dal Comune solo “… due mesi dopo la notificadell’atto di citazione …” (cfr. pag. 9, rigo 7 del ricorso); da ciò derival’ammissione che detto documento non era disponibile alla data previstaper il rogito di compravendita. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, tuttavia, che il giudicedi merito avrebbe dovuto apprezzare la sua condotta, posto che egli siera attivato per rendere comunque possibile il perfezionamento delprogetto negoziale oggetto del preliminare di compravendita di cui ècausa.

Tuttavia, la tesi non considera che il giudizio di prime cure eraNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025stato introdotto dallo stesso Matera, il quale, in tal modo, ha resoimpossibile l’adempimento, ancorché tardivo, del preliminare oggetto dicausa, posta la disposizione di cui al combinato disposto del secondo eterzo comma dell’art. 1453 c.c., che, rispettivamente, precludono allaparte che abbia agito per la risoluzione del contratto di chiedernel’adempimento (secondo comma) e alla parte inadempiente di adempiere,dopo la proposizione della predetta domanda di risoluzione (terzocomma).

Il comportamento attivo tardivamente tenuto dal Matera, dopola sua scelta di agire per la risoluzione del contratto preliminare di cui ècausa, non poteva quindi essere considerato dal giudice di merito subspecie di condotta idonea a manifestare la sua volontà di adempiere,posto il divieto previsto dalle disposizioni di legge appena richiamate.

Daciò consegue l’infondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso.Quanto invece al secondo motivo, va rilevata in primo luogol’inammissibilità delle censure che esso rivolge alla decisione di primecure, anziché di quella della Corte distrettuale, oggetto della presenteimpugnazione.

Sotto questo profilo, il secondo motivo si diffonde sulleargomentazioni utilizzate dal Tribunale per confutare la tesi della partericorrente, senza considerare che, anche in presenza di sentenza diappello confermativa di quella di primo grado, la critica va rivolta avversola prima, posto che, giusta l’effetto sostitutivo dell’appello, la decisionedel giudice del gravame supera e sostituisce in ogni caso quellaimpugnata, anche nel caso di sua conferma.Nel resto, la censura non tiene conto del principio secondo cui “Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattiNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va ribadito che “La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbiagravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c.” (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541;conf.

Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).

Nel caso dispecie, il giudice di merito non ha fondato la propria decisione su provenon introdotte dalle parti, né ha errato nell’attribuzione dell’onere dellaprova, ma ha rilevato, sulla base di un complessivo apprezzamento delfatto, che al momento previsto per la firma del rogito la parte promissariaacquirente aveva legittimamente rifiutato di stipularlo, nel difetto delladocumentazione comprovante la regolarità e la commerciabilità delcespite compromesso in vendita tra le parti.

Non si configura quindi, nelcaso di specie, alcuna violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché laCorte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025La censura, sviluppata in soli quattro righi (cfr. pag. 10 del ricorso),è inammissibile perché la stessa è formulata in modo assolutamentegenerico.

Con essa, infatti, si deduce in modo apodittico che il giudice dimerito avrebbe dovuto ritenere inadempiente la [OSCURATO:PERSONA], ma non si indicaalcuna ragione per la quale la Corte distrettuale sarebbe dovutapervenire, in ipotesi, a detta conclusione.

Peraltro, sul punto, valgono leconsiderazioni già esposte in relazione ai precedenti motivi diimpugnazione, poiché, come già detto, il giudice di seconde cure haritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente rifiutato di stipulare ildefinitivo poiché mancava, al momento previsto per il rogito, ladocumentazione comprovante la regolarità dell’immobile; circostanza,questa, che come detto lo stesso ricorrente riconosce, quando affermache il Comune la aveva rilasciata solo due mesi dopo la notificazionedell’atto di citazione in prime cure, con il quale, comunque, lo stessoMatera aveva optato per la domanda di risoluzione del contratto.Con il sesto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovutoconsiderare che la [OSCURATO:PERSONA], con la raccomandata del 15.2.2007 inviata alMatera, aveva dichiarato di essere ancora interessata a concludere ilcontratto di compravendita.

Di conseguenza, l’atto definitivo avrebbe benpotuto essere concluso anche dopo la notificazione dell’atto introduttivodel giudizio di prime cure.La doglianza è infondata.Come già evidenziato in relazione al secondo, terzo e quarto motivodel ricorso, una volta proposta la domanda di risoluzione del contratto laparte non può più pretendere l’adempimento (secondo comma) né laparte inadempiente può adempiere (terzo comma).

Si tratta dunque diNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025una scelta irrevocabile, che manifesta la volontà della parte attrice –nellaspecie, il Matera– di non portare a termine il progetto negoziale; a frontedi detta scelta, che non ammette resipiscenza, non assume alcun rilievol’eventuale disponibilità dell’altra parte di adempiere.Peraltro, la censura in esame appare anche inammissibile, nellaparte in cui con essa si contesta, in sostanza, l’omesso esame di undocumento, sia perché si configura, nel caso specifico, una ipotesi di cd.doppia conforme, con conseguente preclusione del diritto di sollevare ilvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia perché, in ognicaso, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardareun fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosiintendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza,ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od ancheun fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n.2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).

Non sono quindi “fatti” nel sensoindicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questionidecise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimentocomplesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, edinfine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.700, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 13 maggio 2025.IL PRESIDENTEMario BertuzziNumero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE SECONDA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14062/25Aldo CARRATO - PresidenteC.C. 9/12/2025Giuseppe TEDESCO - ConsigliereCesare TRAPUZZANO - Rel.

Consigliere [OSCURATO:PERSONA] materiale– DistrazioneCristina AMATO - Consigliere spese – Rinunciaha pronunciato la seguenteORDINANZAsull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G.14062/2025) nel procedimento (iscritto al N.R.G. 17004/2020)proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ingraffia, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.13648/2025, pubblicata il 21 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025vista la rinuncia all’istanza di correzione sottoscritta daentrambi i difensori delle parti e pervenuta in via telematica il 9ottobre 2025.RILEVATO CHECon istanza del 10 giugno 2025, la controricorrente hasegnalato l’omissione risultante dall’ordinanza di questa Corte n.13648 del 21 maggio 2025, per non essere stata disposta ladistrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che neaveva avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. sia nelleconclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa.All’istanza è stato allegato il deposito della copia autenticadell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché delcontroricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta ladistrazione.Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’aperturad’ufficio di un nuovo procedimento, con iscrizione a ruolo.Di seguito, la parte istante ha rinunciato al ricorso percorrezione di errore materiale, con l’adesione del difensore dellacontroparte, da cui consegue che, in applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiaratal’estinzione del relativo procedimento, senza che debbano essereregolate le spese, attesa la natura amministrativa dello stessoprocedimento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024)ed avendo, peraltro, le parti stesse richiesto di non adottarealcuna statuizione in punto di spese.P.

Q. M.La Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025dichiara l’estinzione del procedimento di correzione di erroremateriale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 9 dicembre 2025.Il PresidenteAldo CarratoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AOLOZZI,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025avverso la sentenza n. 2121/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI,depositata in data 14/10/2019udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] evocavain giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bari, sezionedistaccata di Modugno, invocandone la risoluzione del contrattopreliminare di compravendita del 25.1.2006, con il quale la convenutasi era impegnata ad acquistare la proprietà di un immobile sito inModugno, via [OSCURATO:PERSONA], con conseguente diritto di trattenerela caparra costituita all’atto della firma dell’accordo predetto.Si costituiva in giudizio la convenuta, resistendo alla domanda edeccependo che la mancata conclusione del rogito di compravendita erastata causata dall’inadempimento del promittente venditore, il qualenon aveva consegnato il certificato di abitabilità e la concessione insanatoria relativi all’immobile oggetto del preliminare di cui è causa.Con sentenza n. 4839/2014 il Tribunale rigettava la domandadell’attore, rilevando l’assenza della prova dell’inadempimentocontestato alla [OSCURATO:PERSONA], la quale si era legittimamente rifiutata distipulare la compravendita nel difetto della documentazionecomprovante la regolarità urbanistico-edilizia dell’immobile.Con la sentenza impugnata, n. 2121/2019, la Corte di Appello diBari rigettava il gravame interposto dal Matera avverso la decisione diprime cure, confermandola. La Corte distrettuale rilevava che ilcontratto preliminare era stato validamente stipulato anche in assenzadella documentazione comprovante la legittimità del cespite che necostituiva oggetto, avendo lo stesso contenuto obbligatorio (cfr. pag. 7della sentenza impugnata) ed essendo stato precisato, nelNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025compromesso, che era pendente una pratica di sanatoria edilizia (cfr.pag. 8), ma che in assenza dei certificati di agibilità e abitabilità e dellaprova della conformità dell’immobile alla concessione edilizia, lapromissaria acquirente si era legittimamente rifiutata di stipulare ilrogito di compravendita (cfr. pag. 9).Propone ricorso per la cassazione di detta decisione MateraAntonio, affidandosi a sei motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la parte ricorrente denunzia la violazione degliartt. 210 c.p.c. e 119 D. Lgs. n. 385 del 1994, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovutorilevare che l’ordine di esibizione della documentazione bancaria, richiestodalla [OSCURATO:PERSONA], ed ammesso dal Tribunale, era in effetti inammissibile. Adavviso del ricorrente, infatti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto produrre di proprioimpulso la documentazione bancaria concernente il proprio contocorrente, senza dover necessariamente ottenere un provvedimento delgiudice. Inoltre, il ricorrente si duole del fatto che la stessa [OSCURATO:PERSONA], dopoaver ottenuto il detto provvedimento, avrebbe depositato comunque diproprio impulso la documentazione di cui si discute, così offrendo unavisione della propria consistenza patrimoniale del tutto soggettiva, da unlato, e conducendo indirettamente il Tribunale a ritenere inammissibile laprova orale che il Matera aveva articolato per dimostrare che il rifiutodella [OSCURATO:PERSONA] di stipulare il rogito di compravendita era in realtà statocausato dal mancato ottenimento del mutuo finalizzato a tale acquisto.La censura è inammissibile.Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025Da un lato, infatti, lo stesso ricorrente riconosce che la [OSCURATO:PERSONA], dopoaver ottenuto un provvedimento di esibizione, aveva provvedutoautonomamente al deposito della propria documentazione bancaria. Daciò deriva che la doglianza concernente l’ammissibilità della richiesta diesibizione va ritenuta superata dal successivo sviluppo del giudizio diprime cure. Quanto alle conseguenze che il ricorrente riconnette allaconcessione del provvedimento di cui si discute, anche in relazione allamancata ammissione della prova orale da lui articolata per dimostrarel’imputabilità dell’inadempimento alla [OSCURATO:PERSONA], va rilevato innanzitutto cheil motivo non riproduce i capitoli di prova non ammessi dal Tribunale, conconseguente deficit di specificità della doglianza.In ogni caso, va anche evidenziato che la Corte di Appello hafondato la propria decisione sulla base della considerazione che lamancanza della documentazione attestante agibilità, abitabilità econformità edilizia dell’immobile al momento fissato per la firma del rogitodefinitivo di compravendita giustifica la parte promittente acquirente arifiutare di procedere alla stipula dello stesso. La doglianza non siconfronta con tale ratio, la quale è evidentemente incompatibile con laprospettazione difensiva del Matera, secondo cui il rogito non sarebbestato concluso perché la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita ad ottenere in tempoutile il finanziamento necessario per l’acquisto. La mancata ammissionedella prova orale che lo stesso Matera aveva articolato al fine didimostrare la sua diversa tesi, quindi, è evidentemente dipesa dallaricostruzione in fatto, diversa da quella ipotizzata dall’odierno ricorrente,operata nel caso di specie dal giudice di merito.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto giustificato ilrifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di stipulare il definitivo, anche se la certificazione diNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025abitabilità del bene oggetto del contratto preliminare di cui è causa erastata rilasciata.Con il terzo motivo, il Matera si duole invece della violazione dell’art.2697 c.c. e dell’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il giudice di seconde cure avrebbetrascurato di dare rilievo alla circostanza che, prima della prima udienzadi comparizione in prime cure, il Comune di Modugno aveva comunquerilasciato la certificazione in sanatoria attestante la regolarità urbanistico-edilizia del cespite oggetto del contratto preliminare.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione degli artt.1460 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ravvisatol’inadempimento grave del promittente venditore, senza considerare ilcomplessivo comportamento delle parti, sia prima che dopol’instaurazione del giudizio.Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono in parteinammissibili ed in parte infondate.In particolare, occorre evidenziare che il ricorrente riconosceespressamente che la certificazione concernente la regolarità, sotto ilprofilo urbanistico-edilizio, del cespite oggetto del preliminare di cui ècausa era stata rilasciata dal Comune solo “… due mesi dopo la notificadell’atto di citazione …” (cfr. pag. 9, rigo 7 del ricorso); da ciò derival’ammissione che detto documento non era disponibile alla data previstaper il rogito di compravendita. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, tuttavia, che il giudicedi merito avrebbe dovuto apprezzare la sua condotta, posto che egli siera attivato per rendere comunque possibile il perfezionamento delprogetto negoziale oggetto del preliminare di compravendita di cui ècausa. Tuttavia, la tesi non considera che il giudizio di prime cure eraNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025stato introdotto dallo stesso Matera, il quale, in tal modo, ha resoimpossibile l’adempimento, ancorché tardivo, del preliminare oggetto dicausa, posta la disposizione di cui al combinato disposto del secondo eterzo comma dell’art. 1453 c.c., che, rispettivamente, precludono allaparte che abbia agito per la risoluzione del contratto di chiedernel’adempimento (secondo comma) e alla parte inadempiente di adempiere,dopo la proposizione della predetta domanda di risoluzione (terzocomma). Il comportamento attivo tardivamente tenuto dal Matera, dopola sua scelta di agire per la risoluzione del contratto preliminare di cui ècausa, non poteva quindi essere considerato dal giudice di merito subspecie di condotta idonea a manifestare la sua volontà di adempiere,posto il divieto previsto dalle disposizioni di legge appena richiamate. Daciò consegue l’infondatezza del terzo e quarto motivo del ricorso.Quanto invece al secondo motivo, va rilevata in primo luogol’inammissibilità delle censure che esso rivolge alla decisione di primecure, anziché di quella della Corte distrettuale, oggetto della presenteimpugnazione. Sotto questo profilo, il secondo motivo si diffonde sulleargomentazioni utilizzate dal Tribunale per confutare la tesi della partericorrente, senza considerare che, anche in presenza di sentenza diappello confermativa di quella di primo grado, la critica va rivolta avversola prima, posto che, giusta l’effetto sostitutivo dell’appello, la decisionedel giudice del gravame supera e sostituisce in ogni caso quellaimpugnata, anche nel caso di sua conferma.Nel resto, la censura non tiene conto del principio secondo cui “Intema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa oimplicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattiNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove propostedalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcunepiuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va ribadito che “La violazione del precettodi cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbiagravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito diuna incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenutoerroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché inquesto caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova,sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5,c.p.c.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541;conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass.Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860). Nel caso dispecie, il giudice di merito non ha fondato la propria decisione su provenon introdotte dalle parti, né ha errato nell’attribuzione dell’onere dellaprova, ma ha rilevato, sulla base di un complessivo apprezzamento delfatto, che al momento previsto per la firma del rogito la parte promissariaacquirente aveva legittimamente rifiutato di stipularlo, nel difetto delladocumentazione comprovante la regolarità e la commerciabilità delcespite compromesso in vendita tra le parti. Non si configura quindi, nelcaso di specie, alcuna violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.Con il quinto motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell’art.1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché laCorte di Appello avrebbe dovuto ravvisare l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025La censura, sviluppata in soli quattro righi (cfr. pag. 10 del ricorso),è inammissibile perché la stessa è formulata in modo assolutamentegenerico. Con essa, infatti, si deduce in modo apodittico che il giudice dimerito avrebbe dovuto ritenere inadempiente la [OSCURATO:PERSONA], ma non si indicaalcuna ragione per la quale la Corte distrettuale sarebbe dovutapervenire, in ipotesi, a detta conclusione. Peraltro, sul punto, valgono leconsiderazioni già esposte in relazione ai precedenti motivi diimpugnazione, poiché, come già detto, il giudice di seconde cure haritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse legittimamente rifiutato di stipulare ildefinitivo poiché mancava, al momento previsto per il rogito, ladocumentazione comprovante la regolarità dell’immobile; circostanza,questa, che come detto lo stesso ricorrente riconosce, quando affermache il Comune la aveva rilasciata solo due mesi dopo la notificazionedell’atto di citazione in prime cure, con il quale, comunque, lo stessoMatera aveva optato per la domanda di risoluzione del contratto.Con il sesto ed ultimo motivo, infine, il ricorrente lamenta laviolazione dell’art. 40 della legge n. 47 del 1985, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe dovutoconsiderare che la [OSCURATO:PERSONA], con la raccomandata del 15.2.2007 inviata alMatera, aveva dichiarato di essere ancora interessata a concludere ilcontratto di compravendita. Di conseguenza, l’atto definitivo avrebbe benpotuto essere concluso anche dopo la notificazione dell’atto introduttivodel giudizio di prime cure.La doglianza è infondata.Come già evidenziato in relazione al secondo, terzo e quarto motivodel ricorso, una volta proposta la domanda di risoluzione del contratto laparte non può più pretendere l’adempimento (secondo comma) né laparte inadempiente può adempiere (terzo comma). Si tratta dunque diNumero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025una scelta irrevocabile, che manifesta la volontà della parte attrice –nellaspecie, il Matera– di non portare a termine il progetto negoziale; a frontedi detta scelta, che non ammette resipiscenza, non assume alcun rilievol’eventuale disponibilità dell’altra parte di adempiere.Peraltro, la censura in esame appare anche inammissibile, nellaparte in cui con essa si contesta, in sostanza, l’omesso esame di undocumento, sia perché si configura, nel caso specifico, una ipotesi di cd.doppia conforme, con conseguente preclusione del diritto di sollevare ilvizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., sia perché, in ognicaso, l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deve riguardareun fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, “… dovendosiintendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza,ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c.,(cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od ancheun fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fattoprincipale), purché controverso e decisivo” (Cass. Sez. 1, Sentenza n.17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr. anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n.2805 del 05/02/2011, Rv. 616733). Non sono quindi “fatti” nel sensoindicato dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., né le singole questionidecise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimentocomplesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, edinfine neppure le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti uncomplessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice dimerito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Numero registro generale 17004/2020Numero sezionale 1407/2025Numero di raccolta generale 13648/2025Data pubblicazione 21/05/2025Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delpresente giudizio di legittimità, che liquida in € 7.700, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 13 maggio 2025.IL PRESIDENTEMario BertuzziNumero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N ESEZIONE SECONDA CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14062/25Aldo CARRATO - PresidenteC.C. 9/12/2025Giuseppe TEDESCO - ConsigliereCesare TRAPUZZANO - Rel. Consigliere [OSCURATO:PERSONA] materiale– DistrazioneCristina AMATO - Consigliere spese – Rinunciaha pronunciato la seguenteORDINANZAsull’istanza per correzione di errore materiale (iscritta al N.R.G.14062/2025) nel procedimento (iscritto al N.R.G. 17004/2020)proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via Bocca di Leone n. 78,presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ingraffia, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n.13648/2025, pubblicata il 21 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 9 dicembre 2025 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;Numero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025vista la rinuncia all’istanza di correzione sottoscritta daentrambi i difensori delle parti e pervenuta in via telematica il 9ottobre 2025.RILEVATO CHECon istanza del 10 giugno 2025, la controricorrente hasegnalato l’omissione risultante dall’ordinanza di questa Corte n.13648 del 21 maggio 2025, per non essere stata disposta ladistrazione delle spese in favore del difensore antistatario, che neaveva avanzato pronta richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c. sia nelleconclusioni del controricorso sia nella memoria illustrativa.All’istanza è stato allegato il deposito della copia autenticadell’ordinanza di cui è stata sollecitata l’emenda nonché delcontroricorso e della memoria illustrativa, in cui è stata chiesta ladistrazione.Alla proposizione di tale istanza ha fatto seguito l’aperturad’ufficio di un nuovo procedimento, con iscrizione a ruolo.Di seguito, la parte istante ha rinunciato al ricorso percorrezione di errore materiale, con l’adesione del difensore dellacontroparte, da cui consegue che, in applicazione del combinatodisposto di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve essere dichiaratal’estinzione del relativo procedimento, senza che debbano essereregolate le spese, attesa la natura amministrativa dello stessoprocedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29432 del 14/11/2024)ed avendo, peraltro, le parti stesse richiesto di non adottarealcuna statuizione in punto di spese.P. Q. M.La Corte Suprema di CassazioneNumero registro generale 14062/2025Numero sezionale 2996/2025Numero di raccolta generale 34982/2025Data pubblicazione 31/12/2025dichiara l’estinzione del procedimento di correzione di erroremateriale.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 9 dicembre 2025.Il PresidenteAldo CarratoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 13648/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris