CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31073/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato - riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio - la pronuncia di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello, in ordine alla mancata applicazione di sanzioni sostitutive, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente