CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 gennaio 2024
Cassazione n. 04973/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5592/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] PARMA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n el R.G. 535/2023depositato il 15/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, dal momento che,con riguardo ai procedimenti in cui è partel'ufficio del pubblico ministero, non vi può essere condanna del medesimo al pagamento delle spese del giudizio nell'ipotesi di soccombenza, trattandosi di un organo propulsore dell'attività giurisdizionale, che ha la funzione di garantire la corretta applicazione della legge, con poteri meramente processuali, diversi da quelli svolti dalle parti, esercitati per dovere di ufficio e nell'interesse pubblico (Cass. Sez. Un. 19675/2016; Cass.35513/2021; Cass. 19711/2015; Cass. 3824/2010) P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.