CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - perché, quale gestore di un'officina in cui esercitava attività di gommista, effettuava, in assenza della prescritta autorizzazione, attività di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali, costituiti da diverse centinaia di pneumatici fuori uso - e lo condannava alla pena di euro 15.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Maranta, tramite il proprio difensore di fiducia, sulla base di tre motivi. 2.1.Con il primo di essi si deduce violazione di legge processuale, con rifermento agli artt. 429, 256, 552, comma 2, cod. proc. pen., attesa l'indeterminatezza dei capo d'imputazione, che richiama, senza ulteriori specificazioni, l'art. 256, commi 1 e 2, d. Igs. n. 152/2006; rileva la difesa che il primo comma della predetta disposizione incriminatrice prevede due sottoipotesi, diversamente sanzionate sulla base della distinzione fra rifiuti pericolosi e non pericolosi, e che la mancata specificazione della natura pericolosa o non pericolosa del rifiuto oggetto di contestazione (atteso che la natura "speciale" del rifiuto non ne determina ipso iure la qualifica di pericoloso) aveva precluso all'imputato la possibilità di operare con piena consapevolezza le proprie scelte difensive, con particolare riferimento alla proposizione di istanza di oblazione. Parimenti, la stessa sentenza non ha specificato quale sia la norma in concreto violata, né l'iter logico- matematico della quantificazione della pena, non potendo considerarsi risolutivo il riferimento nel dispositivo al comma 2 dell'art. 256 citato, facendo questo riferimento ad entrambe le ipotesi di cui al comma 1 della medesima disposizione. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per travisamento della prova dichiarativa e documentale in relazione alla deposizione del teste verbalizzante ed agli atti acquisiti nel fascicolo dibattimentale, con particolare riferimento sia ad una visura camerale attestante che l'imputato è titolare di impresa dedita alla vendita di accessori nuovi ed usati per auto, fra cui pneumatici, sia al registro di carico e scarico - mostrato alla Polizia municipale intervenuta -, il quale evidenzia che il Maranta ha provveduto ad intervalli regolari allo smaltimento dei rifiuti, senza che l'intervallo di tempo dall'ultimo smaltimento, risalente al gennaio 2018, possa essere significativo della volontà di stipare gli pneumatici usati nella propria sede lavorativa con la volontà di abbandonarli, in quanto il possesso degli stessi doveva qualificarsi come "deposito preliminare" o "messa in riserva" prodromica al loro regolare smaltimento.Nella stessa prospettiva, si afferma che anche la valutazione della deposizione del teste (di cui non si indicano le generalità, ma che può essere identificato dagli atti allegati al ricorso nell'operante [OSCURATO:PERSONA]), definita dalla sentenza impugnata di tenore chiaro, preciso e logicamente coerente era stata travisata, alla luce dei dubbi nutriti dallo stesso Tribunale sul ricordo del teste. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata concessione dei benefici di legge della sospensione condizionale della pena e della non menzione, debitamente richiesti come da verbale di udienza e sui quali la sentenza impugnata ometteva di pronunciarsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, essendo stato correttamente evidenziato dal giudice di merito che il richiamo al dato normativo non costituisce unico elemento determinante, in via esclusiva, ai fini della qualificazione del fatto, dovendosi dare rilievo anche alla descrizione della condotta come formulata nell'imputazione, che, nella specie, non generava alcuna incertezza in ordine alla contestazione mossa all'imputato, che risultava sufficientemente specifica e dalla quale, comunque, lo stesso aveva adeguatamente potuto difendersi nel corso del giudizio. Si tratta di motivazione idonea e conforme al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato, in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; essa, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015, dep. 21/01/2016, Ferrante, Rv. 265825; Sez. 5, n. 54159 del 21/09/2016, Zanardelli, Rv. 268752; Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, Ioghà, Rv. 269455; Sez. 3, n. 6509 del 06/11/2019, deo. 19/02/2020, Pace, Rv. 278544). In tale contesto ermeneutico, dunque, la mancata espressa indicazione della natura, pericolosa o meno, del rifiuto, non determina affatto l'integrazione dei dedotti vizi, dal momento che tale qualificazione è chiaramente desumibile dall'indicazione della tipologia del rifiuto stesso - "pneumatici fuori uso" - che nell'allegato D alla parte IV del d.lgs. 152/2006 viene classificato con il codice CER 16.01.03 (rifiuto speciale non pericoloso). Il giudice di merito ha, del resto, ritenuto correttamente trattarsi di rifiuti non pericolosi, conformemente all'orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 16432 del 25/10/2016, Gaudino, Rv. 269750 -01) e la stessa irrogazione della sola pena pecuniaria ne dà conferma; la critica difensiva, in tal senso, avrebbe potuto avere astratta consistenza nel caso contrario, ossia ove il giudice avesse ritenuto tali rifiuti come pericolosi (cfr., in termini, Sez. 3, n. 49911 del 10/11/2009). 2. Il secondo motivo è nel suo complesso da rigettare, in quanto difettano i requisiti del travisamento della prova e le doglianze del ricorrente sono, in realtà, sostanzialmente dirette ad avvalorare una ricostruzione alternativa dei fatti mediante un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie, di per sé escluso dall'ambito del giudizio di legittimità. 2.1. Con riguardo alla censura in disamina, il Collegio non ha, pertanto, ragione di discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; in altri termini, soltanto nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, atteso che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano o meno (Sez. 3, n. 39729 del 18/6/2009, Belluccia, Rv 244623; Sez. 2, n. 23419 del 23/5/2007, Vignaroli, 236893; cfr. anche Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto). Non è permesso, invece, dedurre il vizio del travisamento del fatto, essendo preclusa al giudice di legittimità la sovrapposizione della propria valutazione delle risultanze processuali a quella effettuata in sede di merito. Va, inoltre, sottolineato che il relativo vizio deve avere natura decisiva, il che avviene soltanto se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo completamente illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/ probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). 2.2. In tale quadro ermeneutico, occorre rilevare che il giudice di merito ha valutato e considerato la documentazione menzionata dal ricorrente ed in specie proprio il registro di carico e scarico degli pneumatici inviati per lo smaltimento presso una ditta specializzata, fornendo una motivazione che si sottrae anche a censure di manifesta illogicità.La sentenza, in particolare, ha dato atto che nel vano sottoscala dell'esercizio del Maranta erano stipate diverse centinaia di pneumatici, molti dei quali si presentavano tagliati o comunque squarciati, conservati alla rinfusa ed in sostanziale stato di abbandono, tanto da potersi escludere ogni prospettiva di recupero; sulla base di tali caratteristiche, desunte dalla testimonianza dell'agente operante nonché dalla documentazione fotografica offerta al suo esame, con argomentazioni in fatto del tutto coerenti, giuridicamente corrette e scevre da cedimenti logici, come tali non censurabili in sede di legittimità, il Tribunale ha evidenziato che tali pneumatici avevano natura di rifiuti. 2.3. Le valutazioni cui è pervenuto il giudice di primo grado risultano in linea con i principi più volte affermati da questa Corte in materia. Va ricordato, innanzitutto, che l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, dovendo essere effettuata in base ad un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, costituisce una "quaestio facti" demandata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici, come nel caso in esame, avendo descritto la sentenza impugnata caratteristiche inequivoche idonee a tale qualificazione ed avendo escluso che gli pneumatici fossero semplicemente ''usati" e, in quanto tali, non rientranti tra i rifiuti (v., sul punto: Sez. 3, n. 7037 del 18/01/2012 - dep. 22/02/2012, Fiorenza, Rv. 252445). Deve aggiungersi che, nel caso di pneumatici usati, si versa in ipotesi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, l'onere della prova o, quantomeno, dell'allegazione della sussistenza delle condizioni di legge deve essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (in termini, Sez. 3, n. 16432 del 25/10/2016, Gaudino, Rv. 269750 -01; v.. anche Sez. 3, n. 16727 del 29/04/2011; Sez. 3, n. 41836 del 07/11/2008 in tema di sottoprodotti; Sez. 3, n. 15680 del 23/04/2010). Onere che, nella specie, non risulta assolto. 2.4. Ancora, la decisione ha motivatamente affermato la sussistenza degli estremi di un'attività di deposito di rifiuti senza autorizzazione, escludendo che ricorressero gli estremi del deposito controllato o temporaneo ex art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006: sul punto, il giudice di merito non ha trascurato di valutare le risultanze del registro di carico e scarico rifiuti, esattamente Orcepite nel loro oggettivo significato, evidenziando che tale registro dimostrava che l'ultimo conferimento era del 26.1.2018, mentre il controllo di polizia era avvenuto il 14.6.2018.In tal senso, il Tribunale ha sottolineato che l'imputato non aveva fornito alcuna prova in ordine alla provenienza del materiale, né in ordine alla data a partire dalla quale i rifiuti erano stati accumulati nei locali, né, ancora, in ordine all'esatto quantitativo degli pneumatici, sebbene fosse suo onere fornire tutti gli elementi in grado di far qualificare come deposito temporaneo l'accumulo di rifiuti così rinvenuto. Il rilievo è corretto, ove si consideri che questa Corte (fra tutte, cfr. Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rv. 260384 - 01) ha affermato che per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare, ricorre la figura del deposito temporaneo solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per il periodo stabilito dalla legge (determinato anche in base alla determinazione dell'entità volumetrica dei rifiuti), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza. (Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018 Rv. 273965 - 01). Anche a tale riguardo, il costante orientamento di questa Corte afferma che l'onere della prova o, quantomeno, della specifica e motivata allegazione in ordine alla sussistenza delle condizioni fissate dall'art. 183 del d. Igs. n. 152 del 2006 per la liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (cfr. Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014 Rv. 261507-01), onde, in tale ottica, va considerata immune dai vizi prospettati la motivazione della sentenza impugnata laddove ha escluso che tale prova sia stata fornita dal ricorrente. A fronte di tali dati, il ricorso si limita a contestare genericamente come "illogico" che il Maranta non intendesse smaltire regolarmente anche gli pneumatici rinvenuti mirando sostanzialmente a sostenere una diversa ed alternativa ricostruzione di merito. 2.5. E', altresì, noto che, in mancanza delle condizioni di qualità, di tempo, di quantità, di organizzazione tipologica e di rispetto delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb) (già lett. m), del d.lgs. n. 152 del 2006, lo stoccaggio senza autorizzazione di rifiuti integra il reato di cui all'articolo 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. (Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Rv. 265970-01). In particolare, in difetto di anche uno dei menzionati requisiti, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere considerato: - deposito preliminare, se il collocamento di rifiuti è prodromico ad una operazione di smaltimento che, in assenza di autorizzazione o comunicazione, è sanzionata penalmente dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; - messa in riserva, se il materiale è in attesa di una operazione di recupero che, essendo una forma di gestione, richiede il titolo autorizzativo la cui carenza integra gli estremi del reato previsto dal d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1; - deposito incontrollato o abbandono quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero. Tale condotta è sanzionata come reato contravvenzionale se tenuta da un responsabile di enti o titolare di impresa. 2.6. In tale quadro, dunque, la prospettazione difensiva, secondo la quale nella specie il possesso di pneumatici fuori uso (e non meramente usati) potrebbe essere al più definito come "deposito preliminare" o "messa in riserva" risulta ininfluente, attesa la mancanza di autorizzazione in capo all'imputato al compimento di tali specifiche operazioni («In tema di gestione dei rifiuti, integra il reato di illecita gestione ex art. 256, comma primo, lett. a) del d. Igs. 152 del 2006 l'attività di stoccaggio, se effettuata in assenza di autorizzazione, posto che la stessa consiste nel deposito preliminare o nella messa in riserva di rifiuti, e, quindi, conformemente anche a quanto dispone la disciplina comunitaria, deve essere considerata un'operazione di smaltimento o di recupero»: cfr. Sez. 3, n. 48491 del 13/11/2013, Rv. 257999 — 01). 2.7. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla mancata considerazione della visura camerale prodotta, va rilevato come la stessa sia inammissibile, posto che dalla stessa visura si evince che l'oggetto dell'attività del ricorrente era quella del «commercio al dettaglio di parti ed accessori di autoveicoli incluso pneumatici e copertoni (solo nuovi)», ossia non usati, e che la difesa ricorrente neppure ha precisato le ragioni della asserita rilevanza decisiva di tale omessa considerazione. Analoga conclusione vale anche con riferimento alla doglianza relativa alla valutazione della deposizione testimoniale del soggetto autore degli accertamenti, attesa la genericità della censura ed al rilievo che la stessa non rientra nel perimetro della nozione di travisamento quale sopra illustrata, mirando ad una non consentita rivalutazione del merito della regiudicanda. 3. Il terzo motivo risulta fondato.Dal verbale di udienza emerge che la difesa dell'imputato aveva richiesto la concessione dei benefici di legge e che, a fronte di tale richiesta, la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi verifica e valutazione circa la sussistenza dei presupposti della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna (al riguardo, la difesa del ricorrente ha fatto richiamo allo stato di incensuratezza del Maranta risultante dal certificato del casellario giudiziale allegato agli atti). Segue, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza in parte qua, atteso che, in linea con quanto affermato da Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376-01, sussiste l'obbligo del giudice di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, qualora l'imputato ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. 4. Quanto alla specifica determinazione del tipo di annullamento da adottarsi nella specie, se cori rinvio o senza, occorre rilevare che nella giurisprudenza di legittimità è riscontrabile una duplicità di orientamenti. 4.1. Secondo un primo indirizzo, nel caso in cui il giudice di merito abbia omesso qualsiasi statuizione relativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'annullamento deve essere effettuato con rinvio non potendo la Corte di legittimità concedere il beneficio negato poiché siffatta decisione implica necessariamente un giudizio anche di fatto. Come osservato nella relazione redatta sul tema dall'Ufficio del Massimario di questa Corte (cfr. la Relazione n. 24 del 20/04/2021), a fondamento di tale impostazione, seguita da ultimo da Sez. 1, n. 37631 del 30/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280210-02 e Sez. 4, n. 3746 del 21/01/2020, Marrocu, Rv. 278285-01, vengono evocati i limiti posti al giudizio di legittimità e, dunque, al potere di questa Corte di conoscere del merito della res iudicanda,ossia di quegli aspetti che necessariamente rilevano nella elaborazione del giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. Le suindicate decisioni sottolineano, infatti, che la disposizione di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen., nel prevedere che la sospensione condizionale della pena è consentita soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati, richiede la formulazione di un giudizio che non può essere limitato alla semplice constatazione della sussistenza dei requisiti e dell'insussistenza delle circostanze ostative, quali l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato, ma che, escludendo ogni automatismo, implica la necessità di una valutazione che riguarda sia la situazione esistente al momento in cui è stata pronunciata la condanna, sia gli elementi sopravvenuti, attraverso un percorso che sfugge, anche per tale ultimo aspetto, al giudizio di legittimità e rimane affidato alla discrezionalità del giudice di merito. 4.2. Secondo altro orientamento, invece, «deve essere annullata senza rinvio la sentenza d'appello che abbia immotivatamente disatteso la richiesta di concessione del beneficio della non menzione della condanna, proposta con specifico motivo di gravame, potendo il predetto beneficio essere direttamente disposto dalla Corte di cassazione, anche sulla base degli elementi già valorizzati dal giudice del merito ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena, allorché ciò non implichi la necessità di svolgere ulteriori accertamenti di fatto, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità ed imporrebbero il giudizio di rinvio». (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01; Sez. 5, n. 46163 del 26/09/2019, R., Rv. 277741 - 01; Sez. 2, n. 18742 del 06/04/2018, Gadaleta, Rv. 272991 - 01; Sez. 5, n. 18797 del 25/01/2018, licu, Rv. 272857 - 01). Nello stesso senso, si è affermato che in tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il giudice di merito (nella specie, la Corte d'appello) abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta dell'imputato di concessione del beneficio, la sentenza impugnata può essere annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto il richiamo evocato dalla norma alle "statuizioni" del giudice di merito consente alla Corte di cassazione di operare, quando le argomentazioni e gli accertamenti di fatto esposti nella motivazione del giudice di merito consentano alla Corte di esercitare la propria "discrezionalità vincolata", senza necessità di svolgere ulteriori accertamenti, che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità e imporrebbero il giudizio di rinvio (Sez. 5, n. 845 del 26/10/2020, dep. 2021, Rv. 280400 - 01). 4.3. In tale prospettiva, è rilevante osservare che le decisioni che sostengono l'orientamento da ultimo richiamato hanno chiarito che, in caso di annullamento per omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, la valutazione della necessità o superfluità del rinvio non può essere risolta in astratto, ma dipende dalla concreta autosufficienza ed idoneità degli elementi di fatto già accertati o delle statuizioni già adottate dal giudice di merito, sicché la decisione di procedere all'annullamento con rinvio o senza rinvio rappresenta il risultato a cui il giudice di legittimità perviene all'esito di una valutazione a "discrezionalità vincolata", cioè all'esito dell'esercizio del potere-dovere svolto entro il perimetro delineato dalla motivazione del provvedimento impugnato (nella specie quello di primo grado).Tale impostazione risulta coerente con l'orientamento espresso da Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01, che, dopo aver affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce della novella dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio anche qualora, non risultando necessari ulteriori accertamenti, ritenga di poter decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, ha chiarito che il riferimento alle "statuizioni del giudice di merito", introdotto dalla novella, non può essere inteso come circoscritto alle sole decisioni su singoli punti controversi, ma deve essere «esteso fino a comprendere i passaggi argomentativi posti a sostegno di tali decisioni e gli accertamenti in fatto che li giustificano». Da ciò consegue che la Corte, dunque, potrà decidere il ricorso senza rinvio solo disponendo di "elementi definiti in maniera sufficiente", ossia senza che sia necessaria la consultazione di atti processuali diversi da quelli accessibili al giudice di legittimità «che si risolverebbe in ulteriori accertamenti in fatto, preclusi dall'espressa previsione contraria della norma in esame», incompatibili con il giudizio dinanzi alla Corte di cassazione. 4.4. Alla luce di tali acquisizioni, deve concludersi che nella specie, indipendentemente dall'adesione all'uno o all'altro degli orientamenti illustrati, appare necessario disporre l'annullamento della predetta decisione, limitatamente alla applicabilità dei benefici di legge, con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio sul punto, atteso che gli elementi di fatto già accertati non consentono di pervenire ad una compiuta valutazione, risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto che sarebbero incompatibili con il giudizio di legittimità. Il ricorso va rigettato nel resto, con conseguente dichiarazione, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., di irrevocabilità della sentenza in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità dei benefici di legge con rinvio al Tribunale di Na