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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 1975

Cassazione n. 45857/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26814 del 30 giugno 2021, in riforma della sentenza del 9 aprile 2018 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata dall'imputato, come già parzialmente riformata dalla sentenza dell'i aprile 2020 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena in quella di un anno mesi cinque e giorni venti di reclusione.

In particolare, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 aprile 2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 390 cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 d.

I. 13 maggio 1991, n.152 per tre episodi in continuazione di procurata inosservanza di pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria mafiosa di 'ndrangheta, frazione Pellaro di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di estorsione consumata e tentata ascritti ai capi E) ed F), alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 10 mila di multa.

La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 1 aprile 2020 assolveva il predetto imputato dai reati di estorsione di cui ai capi E) ed F), ed esclusa l'aggravante dell'art. 7 d.l. n.152/1991 rideterminava la pena in quella di anni due e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui al capo B (commessi da gennaio ad agosto 2013).

La Corte di cassazione con la sentenza del 30 giugno 2021 annullava parzialmente la sentenza suddetta per l'omessa statuizione in relazione al motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche perché non esaminato dal Giudice di appello, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che decideva di accogliere il motivo di appello, di cui era stato omesso l'esame, con l'anzidetta sentenza del 30 novembre 2021.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando il motivo unico di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 627, comma 3, 597, comma 5, cod. proc. pen. e 163 e 164 cod. pen. per assenza di motivazione in ordine al mancato esercizio del potere-dovere da parte del Giudice di appello di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sopravvenuta modifica della pena entro i limiti edittali previsti per la concessione di detto beneficio e della esplicita richiesta avanzata sia nel motivo di impugnazione che in sede di conclusione nel giudizio di appello.

Al riguardo, a conferma del proprio assunto, viene richiamato il principio affermato nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22533 del 22 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena quello per cui, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez.

U, n.22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376).

Quindi, in forza di detto principio è stato affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio il predetto beneficio di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596).

Orbene nel caso in esame dalla visione diretta degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un vizio procedurale, emerge che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto, non ha mai sollecitato l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, né nel giudizio rescissorio, né con l'atto di appello, né nella discussione finale del giudizio di appello, essendosi in tale sede limitato a rinnovare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Anche in occasione dell'originario ricorso in cassazione, si deve rilevare che il difensore si era limitato a chiedere un trattamento sanzionatorio più favorevole.

2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 26814 del 30 giugno 2021, in riforma della sentenza del 9 aprile 2018 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata dall'imputato, come già parzialmente riformata dalla sentenza dell'i aprile 2020 emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ha rideterminato la pena in quella di un anno mesi cinque e giorni venti di reclusione. In particolare, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 9 aprile 2018 aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, 110, 390 cod. pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 d. I. 13 maggio 1991, n.152 per tre episodi in continuazione di procurata inosservanza di pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], capo della consorteria mafiosa di 'ndrangheta, frazione Pellaro di [OSCURATO:PERSONA], nonché dei reati di estorsione consumata e tentata ascritti ai capi E) ed F), alla pena di anni dodici di reclusione ed euro 10 mila di multa. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa in data 1 aprile 2020 assolveva il predetto imputato dai reati di estorsione di cui ai capi E) ed F), ed esclusa l'aggravante dell'art. 7 d.l. n.152/1991 rideterminava la pena in quella di anni due e mesi uno di reclusione in relazione al reato di cui al capo B (commessi da gennaio ad agosto 2013). La Corte di cassazione con la sentenza del 30 giugno 2021 annullava parzialmente la sentenza suddetta per l'omessa statuizione in relazione al motivo di appello concernente le circostanze attenuanti generiche perché non esaminato dal Giudice di appello, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], che decideva di accogliere il motivo di appello, di cui era stato omesso l'esame, con l'anzidetta sentenza del 30 novembre 2021. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando il motivo unico di seguito sintetizzato ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 627, comma 3, 597, comma 5, cod. proc. pen. e 163 e 164 cod. pen. per assenza di motivazione in ordine al mancato esercizio del potere-dovere da parte del Giudice di appello di applicare il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione della sopravvenuta modifica della pena entro i limiti edittali previsti per la concessione di detto beneficio e della esplicita richiesta avanzata sia nel motivo di impugnazione che in sede di conclusione nel giudizio di appello. Al riguardo, a conferma del proprio assunto, viene richiamato il principio affermato nella sentenza emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22533 del 22 maggio 2019. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce principio oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena quello per cui, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito (Sez. U, n.22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Salerno, Rv. 275376). Quindi, in forza di detto principio è stato affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio il predetto beneficio di legge, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta in appello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall'imputato nel giudizio di primo grado (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596). Orbene nel caso in esame dalla visione diretta degli atti, cui questa Corte ha accesso trattandosi di un vizio procedurale, emerge che il ricorrente, contrariamente a quanto dedotto, non ha mai sollecitato l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, né nel giudizio rescissorio, né con l'atto di appello, né nella discussione finale del giudizio di appello, essendosi in tale sede limitato a rinnovare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in occasione dell'originario ricorso in cassazione, si deve rilevare che il difensore si era limitato a chiedere un trattamento sanzionatorio più favorevole. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il gi
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