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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 24379/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che — in sede di rito abbreviato — ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato commesso in concorso con altri due soggetti, consistente nell'impossessamento della somma di euro 2.711,00, sottratta, mediante forzatura, dalle slot machine presenti all'interno del bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso tale sentenza il difensore del Moisa propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta idoneità del riconoscimento fotografico effettuato dalla parte lesa non in termini di certezza, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio", tenuto conto del fatto che il riconoscimento è stato effettuato con la dichiarata percentuale del 80-90%, quindi in assenza di certezza assoluta.

II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dei precedenti penali e di polizia del ricorrente a "confortare" il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, ai fini dell'affermazione di responsabilità.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

4. I motivi dedotti sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

5. Il ricorrente trascura di considerare che al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, effettuato con dichiarata percentuale dell'80-90% (comunque molto alta), la Corte di merito aggiunge ulteriori elementi indiziari a conforto del giudizio di responsabilità, quali: le immagini del circuito di videoregistrazione, molto chiare e idonee a supportare il riconoscimento; la circostanza che l'imputato è stato già coinvolto in fatti analoghi insieme agli stessi soggetti che hanno commesso il furto in esame, a dimostrazione che il medesimo era solito accompagnarsi con i medesimi soggetti per commettere furti analoghi a quello per cui si procede (in danno di esercizi commerciali dotati di macchine video poker e cambiamonete).E' certamente corretto che i precedenti penali a carico dell'imputato non possano essere valorizzati a fini di prova della responsabilità, ma gli elementi indicati nelle conformi sentenze di merito e le argomentazioni in esse adottate configurano un ragionamento plausibile e non manifestamente illogico, idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico del prevenuto, sulla base di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che — in sede di rito abbreviato — ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto pluriaggravato commesso in concorso con altri due soggetti, consistente nell'impossessamento della somma di euro 2.711,00, sottratta, mediante forzatura, dalle slot machine presenti all'interno del bar gestito da [OSCURATO:PERSONA] (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza il difensore del Moisa propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta idoneità del riconoscimento fotografico effettuato dalla parte lesa non in termini di certezza, ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente "oltre ogni ragionevole dubbio", tenuto conto del fatto che il riconoscimento è stato effettuato con la dichiarata percentuale del 80-90%, quindi in assenza di certezza assoluta. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta idoneità dei precedenti penali e di polizia del ricorrente a "confortare" il riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa, ai fini dell'affermazione di responsabilità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. I motivi dedotti sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 5. Il ricorrente trascura di considerare che al riconoscimento effettuato dalla persona offesa, effettuato con dichiarata percentuale dell'80-90% (comunque molto alta), la Corte di merito aggiunge ulteriori elementi indiziari a conforto del giudizio di responsabilità, quali: le immagini del circuito di videoregistrazione, molto chiare e idonee a supportare il riconoscimento; la circostanza che l'imputato è stato già coinvolto in fatti analoghi insieme agli stessi soggetti che hanno commesso il furto in esame, a dimostrazione che il medesimo era solito accompagnarsi con i medesimi soggetti per commettere furti analoghi a quello per cui si procede (in danno di esercizi commerciali dotati di macchine video poker e cambiamonete).E' certamente corretto che i precedenti penali a carico dell'imputato non possano essere valorizzati a fini di prova della responsabilità, ma gli elementi indicati nelle conformi sentenze di merito e le argomentazioni in esse adottate configurano un ragionamento plausibile e non manifestamente illogico, idoneo a fondare il giudizio di responsabilità a carico del prevenuto, sulla base di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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